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Delibera AGCM 28 gennaio 2015, n.25293 - Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per l‘anno 2015


CONTRIBUTO ALL’ONERE DERIVANTE DAL FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L’ANNO 2015
Provvedimento n. 25293

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 28 gennaio 2015;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il comma 7-ter, dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima;

VISTO in particolare il comma 7-quater dell’art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell’art. 5 bis, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall’anno 2014, il contributo è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;

CONSIDERATO che, in sede di prima applicazione per l’anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità è stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90;

VISTA la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la quale l’Autorità, al fine di limitare quanto più possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per l’anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90;

CONSIDERATO che la misura del contributo per l’anno 2014 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all’aliquota fissata dalla legge per l’anno 2013;

CONSIDERATO che le esigenze di spesa di funzionamento dell’AGCM, anche in ragione delle previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l’Autorità si è prontamente adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate, consentono di mantenere invariata detta aliquota, confermando per l’anno 2015 la misura del contributo nello 0,06 per mille del fatturato;

RITENUTO di dover adottare la delibera prevista dall’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l’anno 2015;

DELIBERA

1. di confermare per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all’aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90.

2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 300 mila euro.

La presente delibera verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella