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Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (ultima modifica delibera n. 28361 del 28 luglio 2020)


Delibera 12 novembre 2012, n. 24075 

[Come da ultimo modificato dalla delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 (Bollettino n. 41 del 19 ottobre 2020; G.U. n. 259 del 19 ottobre 2020)]

REGOLAMENTO ATTUATIVO IN MATERIA DI RATING DI LEGALITÀ

(in attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-­legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62) 

 

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: 

a) Autorità, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 10, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) Impresa, l’impresa (in forma individuale o collettiva) o l’ente che svolge attività d’impresa: 

i) avente sede operativa nel territorio nazionale; 

ii) che abbia realizzato un fatturato minimo di due milioni di euro, imputabile all’ultimo esercizio chiuso nell’anno che precede la richiesta di rilascio del rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge; 

iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta, da almeno due anni, nel registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.).

Articolo 2

Requisiti per l’attribuzione del rating di legalità

1. L’impresa di cui all’articolo 1, lettera b), che intende ottenere il rilascio del rating di legalità deve presentare all’Autorità un’apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante e redatta mediante la compilazione del formulario pubblicato sul sito dell’Autorità. L’inoltro della domanda deve avvenire per via telematica, secondo le indicazioni fornite sul sito dell’Autorità. 

2. L’impresa deve dichiarare: 

a) se impresa individuale, che nei confronti del proprio titolare, dell’institore, del direttore tecnico e dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili ai poteri del titolare o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating; 

b) se impresa collettiva, che nei confronti dei propri amministratori, dell’institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e  assimilabili  a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del presente articolo, del rappresentante legale, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli  346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p.. La medesima dichiarazione deve essere resa anche in riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating; 

b bis) se riveste forma societaria ed è controllata o sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di altra società o ente, che nei confronti degli amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercitano attività di direzione e coordinamento: 

i) non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli  346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all’art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all’art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

    ii) non è stata iniziata l’azione penale ai sensi dell’articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p.; 

iii) la medesima dichiarazione di cui al presente comma deve essere resa anche con riferimento a tutte le persone fisiche, figure apicali dell’impresa, come sopra individuate, la cui carica e/o posizione è cessata nell’anno precedente la richiesta di rating. 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e non sono state adottate misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

d) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust gravi, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, salvo il caso di non imposizione o riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, in seguito alla collaborazione prestata nell’ambito di un programma di clemenza nazionale o europeo; 

d bis) di non essere destinataria di provvedimenti di condanna dell’Autorità per pratiche commerciali scorrette, ai sensi dell’art. 21, commi 3 e 4, del codice del consumo e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall’Autorità, ai sensi dell’art. 27, comma 12, del codice del consumo, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating; 

e) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto all’obbligo di pagamento di imposte e tasse e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating. Sono esclusi gli atti di accertamento per i quali, nei casi previsti dalla legge, vi sia stato il pagamento a seguito di adesione o acquiescenza; 

f) di non essere destinataria di provvedimenti dell’Autorità competente di accertamento del mancato rispetto delle previsioni di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating, con esclusione degli atti endoprocedimentali; 

g) di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare superiore alla soglia fissata dalla legge in vigore sulla disciplina dell’uso del contante, esclusivamente per il tramite di strumenti di pagamento tracciabili, anche secondo le modalità previste nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici; 

h) di non essere destinataria di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici di cui è o è stata beneficiaria, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating; 

i) di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici di natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture divenuti inoppugnabili o confermati, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating;

l) se impresa collettiva di non essere controllata di diritto o di fatto da società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che detengono le quote di proprietà del capitale o comunque il controllo, salvo che la società che ha presentato domanda sia in grado di fornire informazioni sui predetti soggetti. 

3. Il rating di legalità non potrà essere rilasciato alle imprese: 

a) destinatarie di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive, salvo che ne sia sospesa la relativa efficacia; 

b) nei cui confronti sia stato disposto il commissariamento di cui all’art. 32, comma 1, ovvero di cui all’art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, limitatamente al periodo di efficacia del relativo provvedimento. 

4. Dopo cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza o del provvedimento di condanna, il rating potrà essere rilasciato se:

a) nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, lettere a) b) non è stata avviata un’azione penale, ai sensi dell’articolo 405 c.p.p., per delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416 bis.1 c.p., non sono state adottate misure cautelari, misure di prevenzione e non sono stati emessi provvedimenti o sentenze di condanna, anche non definitivi, ai sensi del presente articolo;

b) nei confronti dell’impresa non sono state emesse sentenze di condanna, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, e adottate misure cautelari di cui al comma 2, lettera c) del presente articolo e ricorrono gli ulteriori requisiti richiesti. L’impresa deve inoltre dimostrare la totale dissociazione dell’attuale struttura rispetto ai reati accertati in via definitiva.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 2 lettere a), b) c), il rating potrà essere rilasciato se: 

a) l’impresa sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sia stata affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva; 

b) l’impresa sottoposta a misura di prevenzione patrimoniale del sequestro o della confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sia stata affidata ad un amministratore giudiziario per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva; 

c) i beni aziendali oggetto di confisca definitiva siano stati destinati all’affitto o alla vendita in favore di società o imprese pubbliche o private per finalità di continuazione o ripresa dell’attività produttiva con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell’articolo 48, comma 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

d) le partecipazioni di controllo dell’impresa sono state oggetto di sequestro ai sensi del codice di procedura penale con nomina di un custode o amministratore giudiziario; 

e) l’impresa dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti di cui al comma 2, lettere a) b), cessati dalle cariche nell’anno precedente la richiesta del rating. 

6. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera e), il rating potrà anche essere rilasciato ove gli atti di accertamento abbiano ad oggetto un importo non superiore allo 0,5% dei ricavi delle vendite e/o delle prestazioni come risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio dell’anno riferibile allo stesso accertamento. Tale importo, in ogni caso, non può essere superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi di plurimi provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la richiesta di rilascio del rating. 

7. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera f), il rating potrà anche essere rilasciato ove l’accertamento abbia ad oggetto un importo non superiore a 1.000 euro e, in ogni caso, non superiore a 3.000 euro, nell’ipotesi di più provvedimenti di accertamento, intervenuti nel biennio precedente la stessa richiesta di rating.

Articolo 3

Valutazione dei requisiti

1. Per l’attribuzione del rating di legalità è necessario il rispetto di tutti i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Regolamento. In questa ipotesi l’impresa ha diritto al riconoscimento di un punteggio base pari a .

2. Il punteggio base sarà incrementato di un + al ricorrere di ciascuna delle seguenti condizioni:

 a) adesione ai protocolli o alle intese di legalità finalizzati a prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia legale, sottoscritti dal Ministero dell’Interno o dalle Prefetture-UTG con associazioni imprenditoriali e di categoria;

 b) utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per somme di importi inferiori rispetto a quelli fissati dalla legge;

 c) adozione di una funzione o struttura organizzativa, anche in outsourcing, che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative applicabili all’impresa o di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

 d) adozione di processi organizzativi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility, anche attraverso l'adesione a programmi promossi da organizzazioni nazionali o internazionali e l'acquisizione di indici di sostenibilità;

 e) di essere iscritta in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (white list);

 f) di aver aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o di aver previsto, nei contratti con i propri clienti, clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, per la risoluzione di controversie o di aver adottato protocolli tra associazioni di consumatori e associazioni di imprese per l’attuazione delle conciliazioni paritetiche; 

 g) di aver adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione. 

3. Il conseguimento di tre segni + comporta l’attribuzione di una  aggiuntiva, fino al conseguimento di un punteggio totale massimo di ★★★. 

4. Ai fini dell’incremento del punteggio base, che non potrà in ogni caso superare il valore massimo di cui al precedente comma 3, l’impresa potrà conseguire un segno + ove dimostri di aver denunciato all’autorità giudiziaria o alle forze di polizia taluno dei reati previsti dal presente Regolamento, commessi a danno dell’imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; l’attribuzione del segno + di cui al presente comma è subordinata all’esercizio dell’azione penale in relazione ai fatti di reato denunciati.

5. Il punteggio è ridotto di un segno + ove nel Casellario informatico delle imprese di cui all’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risultino annotazioni divenute inoppugnabili o confermate, con sentenza passata in giudicato, nel biennio precedente la richiesta di rating,  che integrano condotte di grave negligenza o di errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. L’accertamento non potrà, in ogni caso, determinare una riduzione del punteggio base (pari a una stelletta).

Articolo 4

Possesso dei requisiti

1. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, comma 2 e 3, commi 2 e 4, è attestato mediante autocertificazione del legale rappresentante dell’impresa. Trovano applicazione le norme che sanzionano, anche penalmente, le dichiarazioni false e mendaci e, in particolare, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

2. Il possesso del requisito di cui all’articolo 2, comma 3, lett. a), è verificato dall’Autorità anche mediante consultazione diretta della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui agli artt. 96 e segg. del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. Le modalità di consultazione sono indicate nella convenzione sottoscritta tra Ministero e Autorità. 

3. La sussistenza di annotazioni di cui all’art. 3 comma 5 è verificata dall’ANAC, mediante consultazione del Casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio.

Articolo 5

Procedimento per l’attribuzione del rating di legalità

1. L’Autorità, su proposta della Direzione competente, delibera l’attribuzione del rating entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 

2. In caso di incompletezza dell’istanza presentata, l’Autorità ne informa l’impresa entro quindici giorni; in tal caso, il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa.  In caso di mancato riscontro entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di incompletezza, la domanda stessa si intende respinta, salvo la possibilità per l’impresa di ripresentare la domanda.

2-bis. In ogni caso, l’Autorità può chiedere all’impresa di fornire informazioni e documenti rilevanti ai fini del rilascio del rating.

3. Relativamente alle richieste di attribuzione del rating pervenute, l’Autorità trasmette tempestivamente all’Autorità nazionale anticorruzione – ANAC – gli elementi e le informazioni utili per l’espletamento delle verifiche di competenza. La predetta trasmissione avviene preferibilmente in formato digitale. L’ANAC può formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di cui al comma 1 è prorogato di trenta giorni. L’ANAC collabora con l'Autorità, ai sensi dell’art. 213, co. 7, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell'attribuzione del rating. 

3-bis. Ai fini delle valutazioni per il rilascio del rating, l’Autorità può sottoporre ai Ministeri dell’Interno e della Giustizia richieste di informazioni e/o di pareri su questioni di carattere generale e sui singoli aspetti attinenti le domande ricevute.

3-ter. Ove emergano o vengano segnalati da istituzioni preposte al controllo della legalità elementi o comportamenti oggettivamente rilevanti ai fini della valutazione delle richieste di attribuzione del rating, anche sotto il profilo della violazione di regole di diligenza e del mancato rispetto dei principi di legalità informatori dell’ordinamento, l’Autorità sospende il procedimento per un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi, prorogabile motivatamente in casi di particolare gravità, al fine di svolgere i necessari accertamenti.

3-quater. L’Autorità per esigenze istruttorie può prorogare il termine di cui al comma 1 fino a un massimo di 60 giorni, dandone motivata comunicazione all’impresa richiedente. 

4. In relazione alla veridicità delle dichiarazioni fornite dal legale rappresentante dell’impresa, l’Autorità può compiere le verifiche necessarie, anche richiedendo a tal fine informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni sulla sussistenza dei requisiti dichiarati dal richiedente per l’attribuzione del rating di legalità. Le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni devono pervenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, decorso il quale l’esistenza dei requisiti dichiarati dalle imprese si intende confermata. La richiesta di informazioni alle pubbliche amministrazioni sospende, per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, il termine di cui al precedente comma 1. 

5. L’esistenza di condanne definitive per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario giudiziale di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione dell’interconnessione con tale sistema informativo, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta all’ufficio del casellario giudiziale di Roma.         

6. L’esistenza di carichi pendenti per i reati di cui all’articolo 2, comma 2, del Regolamento è verificata dall’Autorità mediante consultazione diretta del sistema informativo del casellario dei carichi pendenti, di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. Fino all’attuazione di tale sistema, la verifica verrà effettuata, a campione, attraverso il Ministero della Giustizia, mediante richiesta agli uffici giudiziari competenti.

7. L’Autorità comunica al richiedente l’esito della richiesta.  Nel caso di riscontro positivo, l’Autorità inserisce l’impresa nell’elenco di cui al successivo articolo 8 del presente Regolamento. 

8. L’Autorità, ove intenda negare l’attribuzione del rating, comunica all’impresa i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha la facoltà di presentare per iscritto le proprie osservazioni. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo.

Articolo 6

Durata, modifica, rinnovo, annullamento, sospensione e revoca

1. Il rating di legalità ha la durata di due anni dal rilascio e può essere rinnovato su richiesta. 

2. Ai fini del rinnovo l’impresa invia all’Autorità un’apposita domanda, da predisporre ed inoltrare in conformità con le prescrizioni di cui all’articolo 2, comma 1. 

2-bis. La domanda di rinnovo può essere presentata a decorrere da sei mesi antecedenti la scadenza del rating. Ove la domanda di rinnovo sia depositata almeno sessanta giorni prima della scadenza, il rating mantiene la propria validità a tutti gli effetti sino alla data di adozione della delibera con la quale l’Autorità si pronuncia sulla richiesta. In caso di accoglimento, il rating viene confermato per un nuovo biennio decorrente dalla data della relativa delibera; in caso contrario, gli effetti del rating cessano dalla data di adozione della delibera di non accoglimento. 

2-ter. Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter, è sospesa l’efficacia del rating di cui si domanda il rinnovo. 

3. L’Autorità delibera sulle richieste di rinnovo del rating di legalità e di incremento del punteggio applicando il procedimento di cui al precedente articolo 5. 

4. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità con proprio provvedimento dispone la revoca del rating con decorrenza dal momento in cui il requisito è venuto meno. Laddove il rating sia stato rilasciato sulla base di dichiarazioni false o mendaci relative ad elementi diversi dai requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità dispone la revoca a far data dal momento in cui viene a conoscenza della natura falsa o mendace della dichiarazione. 

4-bis. Ove il rating sia stato rilasciato o rinnovato in carenza di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 2, l’Autorità dispone l’annullamento del rating. 

5. Al venir meno di uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, l’Autorità dispone la riduzione del punteggio attribuito. 

6. In caso di adozione di misure cautelari personali o patrimoniali, nell'ambito di un procedimento penale per uno dei reati di cui all’articolo 2 del presente Regolamento, l'Autorità dispone la sospensione del rating sino al perdurare dell’efficacia delle misure cautelari.

7. L’Autorità può disporre la sospensione del rating, in relazione alla gravità dei fatti e all'acquisizione di maggiori informazioni relativamente agli stessi, in presenza di uno dei provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere d), d) bis, e), f), h) i) del presente Regolamento, ove tale provvedimento sia oggetto di contestazione e sino alla pronuncia passata in giudicato dell’autorità giudiziaria. 

8. L'Autorità, prima della formale adozione del provvedimento di revoca, di riduzione del punteggio, di sospensione o di annullamento, comunica all’impresa i motivi che ostano al mantenimento del rating, alla conferma del punteggio già attribuito o che ne comportano la sospensione ovvero l’annullamento. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Il termine di cui all’articolo 5, comma 1, decorre dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. 

9. In caso di richiesta di informazioni, effettuata ai sensi del comma 7, il termine di cui all’articolo 5 è interrotto fino al ricevimento delle informazioni richieste. 

Articolo 7

Obblighi informativi

1. L’impresa richiedente o alla quale è stato attribuito il rating è tenuta a comunicare all'Autorità: 

a) gli eventi che incidono sul possesso dei requisiti obbligatori di cui all’art. 2 e quelli di cui all’art. 6, commi 6 e 7, la perdita di requisiti premiali di cui all’art. 3, comma 2, nonché l’iscrizione nel Casellario informatico delle imprese di annotazioni rilevanti ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Regolamento, entro dieci giorni dal verificarsi degli stessi, se di conoscenza immediata dell’impresa, o dalla notifica dei relativi provvedimenti; 

b) le variazioni dei dati riportati nei propri certificati camerali rilevanti per il rilascio del rating, entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse. 

2. La violazione degli obblighi di cui al precedente comma determina la revoca di cui all’articolo 6, comma 4, del presente Regolamento, a far data dal momento in cui il requisito è venuto meno o dalla scadenza di tali obblighi di comunicazione. 

3. Salvo il disposto di cui al comma 2, la mancata comunicazione di un evento che abbia comportato l’insorgere di un motivo ostativo all’attribuzione/mantenimento del rating comporta altresì il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo, come stabilita dallo stesso Regolamento. 

4. Nel caso in cui l’evento comunicato rilevi ai fini della determinazione del punteggio, l’Autorità dispone gli aggiornamenti necessari, dandone conto nell’elenco di cui all’articolo 8. Tali aggiornamenti non incidono sulla data di scadenza del rating. 

5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nella verifica dei requisiti per il rilascio del rating di legalità, per i profili di loro competenza, non appena ne siano venute a conoscenza, comunicano all’Autorità le eventuali variazioni, nonché gli eventi di cui all’articolo 6, comma 7, del presente Regolamento. 

6. Ogni anno l’Autorità individua un campione rappresentativo, uniformemente distribuito sul territorio nazionale, pari al 10% delle imprese in possesso del rating di legalità, e invia l’elenco alla Guardia di Finanza per verificare singoli profili di rilevanza fiscale e contributiva. Entro 60 giorni la Guardia di Finanza comunica all’Autorità gli esiti delle verifiche. 

7. La verifica delle variazioni intervenute nel possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) c) del presente Regolamento viene effettuata secondo le modalità indicate nell’articolo 5, commi 5 e 6.

Articolo 8

Elenco delle imprese con rating di legalità

1. L’Autorità pubblica e mantiene costantemente aggiornato in un’apposita sezione del proprio sito l’elenco delle imprese cui il rating di legalità è stato attribuito, sospeso, revocato o annullato, con la relativa decorrenza. Le iscrizioni relative alla revoca e all’annullamento permangono nell’elenco sino alla data di scadenza del rating ovvero, in ogni caso, per un periodo non inferiore a sei mesi. 

2. E’ vietato l’utilizzo del logo dell’Autorità. In caso di violazione, il rating è sospeso fino a quando la società non avrà provveduto alla sua rimozione.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente approvato con delibera dell’Autorità del 15 maggio 2018, n. 27165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 maggio 2018, n. 122. 

2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.