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Delibera AGCM 28 ottobre 2015, n.25690 - Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato


REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'AUTONOMIA CONTABILE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Delibera n.25690 del 28  ottobre 2015 pubblicata nell'Edizione Speciale del Bollettino, supplemento al n.40/2015 del 9 novembre 2015

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni e denominazioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Autorità", l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, come Istituzione nel suo complesso, ovvero come Collegio dei componenti;
b) "Presidente", il Presidente dell’Autorità;
c) "Segretario generale", il Segretario generale dell’Autorità;
d) "ufficio amministrativo-contabile", l’unità organizzativa competente – sulla base delle disposizioni di organizzazione vigenti - alla predisposizione dei documenti contabili e alla supervisione e gestione delle procedure di entrata ed uscita;
e) "ufficio contratti”, l’unità organizzativa competente – sulla base delle disposizioni di organizzazione vigenti – alla gestione delle procedure inerenti l’attività negoziale.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. L’Autorità nell’ambito dell’autonomia finanziaria e contabile prevista dall’articolo 10 della legge n. 287/90, adotta il presente regolamento. 

2. Il regolamento disciplina i bilanci e la loro gestione; l’attività amministrativa contabile e finanziaria, i relativi procedimenti e le connesse responsabilità; l’attività contrattuale; la gestione del patrimonio; le forme di controllo interno.

3. Il regolamento mira a realizzare un sistema contabile integrato tra la contabilità finanziaria ed economico–patrimoniale.

Art. 3 - Principi generali

1. L'Autorità conforma la propria gestione ai principi generali della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE, PREVISIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE

CAPO I – DOCUMENTI PROGRAMMATICI E PREVISIONALI

Art. 4 – Programmazione economica e finanziaria

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Autorità, la programmazione dell’attività in termini economico-finanziari avviene sulla base del bilancio di previsione pluriennale e del bilancio annuale di previsione.

Art. 5 - Bilancio di previsione pluriennale

1. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza per l'orizzonte temporale di un triennio e descrive, in termini finanziari e in coerenza con gli obiettivi e le priorità da attuare, le linee strategiche dell’Autorità secondo gli schemi di bilancio approvati dall’Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il bilancio di previsione pluriennale ha carattere autorizzatorio.

3. Il bilancio di previsione pluriennale definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel triennio considerato, evidenziando la correlazione esistente fra i flussi di entrata e quelli di uscita.

4. Il bilancio di previsione pluriennale presenta un’articolazione delle poste coincidente con quella del preventivo finanziario decisionale.

5. Gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione pluriennale per il primo anno di riferimento corrispondono a quelli contenuti nel preventivo finanziario del bilancio annuale di previsione del medesimo esercizio.

6. Il bilancio di previsione pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del bilancio di previsione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio di previsione pluriennale dai bilanci di previsione successivi devono essere motivate in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 6 - Bilancio annuale di previsione

1. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dall’Autorità. Esso ha carattere autorizzatorio, costituisce limite agli impegni di spesa e contiene le spese entro il limite delle entrate previste, assicurando il relativo equilibrio.

2. L'esercizio ha durata annuale e coincide con l'anno solare.

3. Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte nel loro importo integrale e senza alcuna riduzione per effetto di compensazioni.

4. Non è consentita alcuna gestione al di fuori del bilancio.

Art. 7 - Struttura del bilancio annuale di previsione

1. Il bilancio annuale di previsione si compone del preventivo finanziario, del preventivo economico e del quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria ed è corredato da una relazione illustrativa che riporta i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio, nonché altre notizie utili sulla gestione.

2. Costituiscono allegati al bilancio annuale di previsione:

- il bilancio di previsione pluriennale;

-  la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente a quello di riferimento;

- il prospetto di riconciliazione economico finanziario;

- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

- la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

3. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da eventuali elaborati contabili e statistici atti a conferire maggiore chiarezza alle sue poste.

Art. 8 - Preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario, predisposto in conformità agli schemi di bilancio approvati dall’Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, indica l'ammontare dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti a quello in corso, degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce, nonché l’ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.

2. Il preventivo finanziario si articola in decisionale e gestionale ed è formulato in termini di competenza e cassa.

3. Il preventivo finanziario decisionale è deliberato dall’Autorità, e reca quale allegato tecnico il preventivo finanziario gestionale.

Art. 9 - Classificazione del preventivo finanziario

1. Il preventivo finanziario decisionale è ripartito:

a) per l'entrata in titoli, tipologie e categorie;

b) per la spesa in missioni, programmi, titoli e categorie.

2. Le categorie per le entrate e i programmi per le spese formano oggetto di deliberazione da parte dell’Autorità e costituiscono l'insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione dell’unico centro di responsabilità amministrativa corrispondente al Segretario generale.

3. Ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello.

4. Il preventivo finanziario gestionale articola le entrate e le spese in capitoli secondo l’oggetto ed il contenuto economico funzionale dell’entrata e della spesa. I capitoli costituiscono l’unità elementare di gestione e rendicontazione dei programmi.

5. I capitoli rappresentano valori omogenei e chiaramente definiti, e sono riconducibili alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato di cui all’articolo 43 del presente regolamento.

6. Ai soli fini comparativi, il preventivo finanziario decisionale di cui all’articolo 8 riporta anche i dati previsionali definitivi dell'esercizio precedente.

 

Art. 10 - Preventivo economico

1. Il preventivo economico, redatto secondo gli schemi di bilancio approvati dall’Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, racchiude le misurazioni economiche dei costi/oneri e/o dei ricavi/proventi che si prevede di dover realizzare durante la gestione.

2. Il preventivo economico pone a raffronto non solo i ricavi/proventi ed i costi/oneri della gestione d'esercizio, ma anche le poste economiche che non avranno nello stesso esercizio la contemporanea manifestazione finanziaria e le altre poste economiche, derivanti dalle utilità dei beni patrimoniali da impiegare nella gestione a cui detto preventivo si riferisce.

Art. 11 - Quadro generale riassuntivo

1. Il quadro generale riassuntivo riepiloga per titoli e categorie le previsioni di competenza e di cassa.

Art. 12 – Tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione

1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente quello cui il bilancio si riferisce formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

2. Il risultato di amministrazione è costituito dalla somma algebrica tra il fondo di cassa, residui attivi e residui passivi.

3. L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per la copertura delle spese correnti deve essere limitato a casi eccezionali appositamente motivati, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti; resta salva la necessità di utilizzo derivante dalle modalità di incasso del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità.

4. La parte dell’avanzo di amministrazione eccedente quella destinata a raggiungere il pareggio di bilancio confluisce nei fondi di riserva di cui all’articolo 15 del presente regolamento.

Art. 13 - Prospetto di riconciliazione economico-finanziario

1. Il prospetto di riconciliazione economico-finanziario dimostra la coerenza del presunto risultato di amministrazione con le risultanze desumibili dai documenti economico-patrimoniali.

Art. 14 - Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

1. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è il documento che illustra il contenuto di ciascun programma di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai principali obiettivi da realizzare in termini di progetti e attività, con riferimento ai programmi triennali di bilancio provenienti dalla programmazione finanziaria. Riporta gli indicatori individuati per quantificare gli obiettivi triennali, nonché la misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare i risultati conseguiti.

Art. 15 - Fondi di riserva ordinario e straordinario

1. Nelle spese correnti del preventivo finanziario sono iscritti, in appositi capitoli, il fondo di riserva ordinario e il fondo di riserva straordinario.

2. Il fondo di riserva ordinario è costituito dalle somme che vengono stanziate annualmente in sede di approvazione del bilancio, nonché dalle disponibilità derivanti dall’avanzo di amministrazione. Esso opera:

a) per far fronte, in casi eccezionali e previo parere del Collegio dei revisori dei conti, ad eventuali minori entrate rispetto a quelle iscritte a bilancio;

b) per far fronte, in casi eccezionali e previo parere del Collegio dei revisori dei conti, a spese previste per le quali, in corso d’anno, le somme stanziate nei capitoli non risultano sufficienti;

c) per far fronte alle spese straordinarie, cioè non previste né prevedibili, intervenute nel corso dell’esercizio;

d) per far fronte a istanze di riassegnazione di residui propri perenti;

e) a copertura di eventuali residui impropri;

f) a copertura di crediti di dubbia esigibilità.

3. Il fondo di riserva ordinario è utilizzato mediante corrispondente decremento degli stanziamenti dei capitoli di entrata, mediante incremento degli stanziamenti dei capitoli di uscita ovvero attraverso la destinazione a capitoli di nuova istituzione.

4. L’Autorità, in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione, può destinare al fondo di riserva straordinario la quota di avanzo di amministrazione ancora disponibile (una volta raggiunto il pareggio contabile e determinata la dotazione del fondo di riserva ordinario) utilizzabile per sopperire ai fabbisogni degli esercizi del bilancio di previsione pluriennale successivi al primo il cui finanziamento a legislazione vigente risulti deficitario. Dal fondo predetto non possono essere effettuati prelevamenti in corso d’esercizio.

5. Sui capitoli dei fondi di riserva non possono essere emessi mandati di pagamento.

Art. 16 – Partite di giro

1. Il preventivo finanziario accoglie le partite di giro che riguardano le entrate ed i crediti e le uscite ed i debiti relative a terzi e costituiscono al tempo stesso un’entrata o un credito, o un’uscita o un debito per l’Autorità.

2. Le partite di giro evidenziano, in particolare, le somme somministrate al cassiere con il fondo economale, le anticipazioni varie, i depositi cauzionali nonché ogni altra entrata o spesa di cui le leggi e i regolamenti consentano la contabilizzazione fra le partite di giro.

3. Gli stanziamenti del bilancio annuale di previsione riguardanti le partite di giro non costituiscono limite all’assunzione di impegni e alla effettuazione di pagamenti.

Art. 17 - Formazione, approvazione del bilancio annuale di previsione e pubblicazione

1. Il progetto di bilancio di previsione, redatto in termini economici e finanziari, è predisposto in conformità agli schemi di bilancio approvati dall’Autorità.

2. L’ufficio amministrativo-contabile sottopone al Segretario generale, entro il 30 settembre di ogni anno, il progetto di bilancio di previsione che tiene conto degli obiettivi e delle priorità stabilite dall’Autorità.

3. Entro il 31 ottobre il progetto di bilancio è sottoposto all’approvazione del Segretario generale. Il progetto approvato viene trasmesso, entro il 15 novembre, al Collegio dei revisori dei conti ai fini delle verifiche e della redazione della relazione di propria competenza.

4. Il progetto di bilancio, corredato dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, è trasmesso, su proposta del Segretario generale, entro il 30 novembre successivo all’Autorità. L’Autorità lo approva con propria delibera entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio stesso si riferisce.

5. Il bilancio di previsione è pubblicato, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della legge n. 287/90, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché sul sito internet dell’Autorità.

Art. 18 - Assestamento di bilancio

1. Entro il termine del 31 luglio di ciascun anno, l’Autorità delibera l’assestamento del bilancio, in termini economici e finanziari.

2. Per il preventivo economico viene predisposto l’aggiornamento dei costi e delle uscite e dei ricavi e dei proventi in relazione alla gestione svolta nel semestre.

3. Per il preventivo finanziario, si provvede, anche in base alla consistenza dei residui attivi e passivi accertati in sede di rendiconto dell’esercizio precedente:

a) all’aggiornamento dell’avanzo di amministrazione in ragione di quello effettivamente accertato in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente;

b) all’adeguamento delle previsioni delle entrate e dei crediti e delle uscite e dei debiti, anche in relazione all’avanzo di amministrazione accertato rispetto a quello iscritto.

4. Le proposte di deliberazione riguardanti l’assestamento di bilancio in termini economici e finanziari sono predisposte unitamente ad una relazione motivata dall’ufficio amministrativo-contabile. Il Segretario generale, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, le trasmette all’Autorità che le approva con propria delibera.

Art. 19 - Variazioni di bilancio

1. Le variazioni di bilancio consistono in atti modificativi delle originarie previsioni per la copertura delle nuove o maggiori esigenze che si dovessero verificare o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori risorse, oppure per sopperire a minori risorse accertate in corso d’anno.

2.  Le eventuali variazioni di bilancio, ivi comprese quelle per l’utilizzo del fondo di riserva ordinario di cui all’articolo 15 del presente regolamento, sono approvate con delibera dell’Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti. In caso di necessità e di urgenza, le variazioni possono essere disposte con decreto motivato del Presidente il quale, le sottopone a ratifica dell'Autorità nella prima adunanza utile, previo parere reso tempestivamente dal Collegio dei revisori dei conti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nell’ambito del preventivo finanziario gestionale, le variazioni compensative nella medesima categoria sono sottoposte dal dirigente dell'ufficio amministrativo-contabile all'approvazione del Segretario generale, il quale ne autorizza l'esecuzione, dandone informazione senza ritardo all’Autorità.

4. Le variazioni di bilancio devono essere effettuate entro il 30 novembre dell’anno a cui il bilancio si riferisce, salvo casi eccezionali da motivare o previsti dalla normativa vigente.

5. Nel preventivo finanziario sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. Non sono ammessi storni da capitoli di spesa di parte capitale a favore di capitoli di parte corrente.

 

Art. 20 - Esercizio provvisorio

1. Nelle more dell’approvazione del bilancio annuale di previsione da parte dell’Autorità, l’Autorità medesima delibera l’esercizio provvisorio, per non oltre quattro mesi. L’Autorità può impegnare spese, limitatamente per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo risultanti dall’ultimo bilancio annuale di previsione regolarmente approvato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi. 

 

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Art. 21 - Assegnazione delle risorse

1. Con l'approvazione del bilancio annuale di previsione sono assegnate al Segretario generale le risorse finanziarie in qualità di unico centro di responsabilità amministrativa.

Art. 22 - Fasi delle entrate

1. La gestione finanziaria delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.

Art. 23 - Accertamento

1. L’entrata è accertata dall’ufficio amministrativo-contabile quando sono definite in modo certo l’entità del credito e la relativa scadenza, le ragioni di esso, la persona del debitore e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all’obbligazione attiva. L’entrata accertata è iscritta come competenza nell’esercizio per l’ammontare del credito che viene a scadenza nell’anno.

2.  L’accertamento di entrata dà luogo ad annotazione nelle scritture con imputazione al competente capitolo di entrata.

3. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono residui attivi da iscrivere nel rendiconto finanziario e nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio successivo.

4. Le nuove entrate che si verificano nel corso dell'esercizio possono essere iscritte in appositi capitoli delle entrate e delle uscite per l'accantonamento in attesa di destinazione.

Art. 24 - Riscossione e versamento delle entrate

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito incaricato di gestire il servizio di cassa, secondo le modalità previste da apposita convenzione, mediante reversali di incasso emesse a suo favore.

2. La gestione finanziaria del bilancio è effettuata tramite conti fruttiferi ed infruttiferi della contabilità speciale di Tesoreria Unica aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale di Roma. Presso l’Istituto di credito possono essere accesi uno o più conti correnti ordinari per specifiche esigenze gestionali ed organizzative le cui risultanze debbono, comunque, rifluire nel bilancio.

3. La banca incaricata deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell’Autorità, la riscossione di ogni somma versata in favore della stessa anche senza la preventiva emissione di reversale d'incasso. In tale ipotesi, la banca ne dà immediata comunicazione all’Autorità, richiedendone la regolarizzazione.

4. Le reversali di incasso, numerate in ordine progressivo per ciascun esercizio e munite del codice identificativo del capitolo e del conto, sono emesse dall’ufficio amministrativo-contabile.

5. Le reversali d’incasso devono contenere le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo di bilancio, nome e cognome o ragione sociale del debitore, causale, importo in cifre e in lettere, data di emissione.

6. Le reversali di incasso relative ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative agli esercizi precedenti, le quali vanno contraddistinte con l’indicazione “in conto residui”.

7. Le reversali di incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio sono restituite all’Autorità dalla banca incaricata del servizio di riscossione per l'annullamento o per l'eventuale emissione in conto residui.

8. Le reversali di incasso possono essere emesse anche per effettuare trasferimenti di liquidità dai conti correnti bancari al conto di tesoreria.

Art. 25 - Fasi delle uscite

1. La gestione finanziaria delle uscite si attua attraverso le fasi dell’impegno, della liquidazione, dell’ordinazione e del pagamento.

Art. 26 - Assunzione degli impegni

1. Gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario generale. Le competenze in materia di assunzione di impegni di spesa sono stabilite dal Segretario generale con apposita delibera, che ne specifica tipologia e ammontare.

2. Nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto.

3. Formano impegni sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute ai creditori determinati in base a disposizioni normative, regolamentari o contrattuali o ad altro titolo giuridicamente valido, purché la relativa obbligazione giuridica si perfezioni entro il termine dell’esercizio di riferimento.

4. L’impegno determina l'importo dell’uscita, la ragione del debito, la data di scadenza, il beneficiario, l'imputazione al capitolo di bilancio.

5. Non si possono assumere atti di impegno che comportino spese eccedenti gli stanziamenti di bilancio.

6. Con l’approvazione del bilancio annuale di previsione e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le seguenti spese:

- trattamento economico del personale e relativi oneri riflessi;

- emolumenti agli organi dell’Autorità;

- trattamento di quiescenza e di previdenza;

- canoni e imposte;

- obbligazioni pluriennali già assunte in base a contratti pluriennali o disposizioni di legge.

7. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento, da cui possono derivare obbligazioni giuridicamente perfezionate qualificabili come impegno di spesa. I provvedimenti per i quali, entro il termine dell'esercizio, non è stata assunta l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e le relative prenotazioni costituiscono economie di bilancio, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Quando la prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione confluisce nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione.

8. Le spese impegnate e non pagate entro il termine di chiusura dell'esercizio costituiscono residui passivi e sono da iscrivere nel rendiconto finanziario e nel bilancio annuale di previsione dell’esercizio successivo. 

9. Possono essere assunti impegni a valere su esercizi successivi, nei limiti delle risorse indicate nel bilancio di previsione pluriennale, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili.

10. L’ufficio amministrativo-contabile registra progressivamente gli impegni, previa verifica della relativa regolarità amministrativa e contabile, in particolare per quanto riguarda l'assunzione dell'impegno da parte del soggetto competente, la corretta imputazione al capitolo dell'esercizio di pertinenza e la presenza della disponibilità finanziaria.

11. L'impegno dà luogo ad annotazioni nelle apposite scritture con imputazione al competente capitolo di bilancio.

 

Art. 27 - Liquidazione delle spese

1. La liquidazione della spesa deve risultare da atto separato da quello col quale si assume l'impegno e consiste nella determinazione dell’esatto ammontare dovuto e del soggetto creditore. Essa è effettuata dall'ufficio amministrativo-contabile sulla base di titoli e documenti comprovanti il diritto del creditore, a seguito dell'accertamento dell'esistenza dell'impegno, della regolarità della fornitura o prestazione, nonché della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

Art. 28 - Ordinazione e pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento tratti sulla banca incaricata del servizio di cassa. Ogni mandato di pagamento è corredato dalla documentazione sulla cui base è stata effettuata la liquidazione della relativa spesa.

2. Il mandato di pagamento è predisposto dall'ufficio che liquida la spesa e sottoscritto dal responsabile dello stesso o da un suo sostituto. Quest’ultimo ne dispone la trasmissione alla banca incaricata del servizio di tesoreria con apposito elenco.

3. I mandati di pagamento possono essere emessi anche in modalità informatica e devono contenere:

a) il numero progressivo del mandato per esercizio;

b) il codice del capitolo sul quale la spesa è imputata, distintamente per competenza e residui;

c) numero di riferimento del conto corrente bancario;

d) l'esercizio nel quale è avvenuto l'impegno;

e) la data di emissione;

f) l'importo da pagare;

g) i dati anagrafici del creditore;

h) la causale del pagamento;

i) le modalità di estinzione del titolo;

l) ogni altro elemento previsto per legge.

4. Il dispositivo di liquidazione con i documenti giustificativi deve essere conservato agli atti in allegato al mandato di pagamento estinto dall'istituto tesoriere.

Art. 29 - Modalità di estinzione dei mandati di pagamento

1. L’Autorità può disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente bancario o postale;

b) altre forme di pagamento previste dai sistemi bancari e postali.

2. La dichiarazione di accreditamento che sostituisce la quietanza del creditore deve risultare sul mandato di pagamento da apposita annotazione recante gli estremi relativi all'operazione ed il timbro della banca incaricata del servizio di cassa.

3. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dalla banca incaricata del servizio di cassa per la riemissione in conto residui.

 

Art. 30 - Spese di rappresentanza

1. Le spese di rappresentanza, nei limiti stabiliti dalle prescrizioni di legge, sono finalizzate all'esigenza dell’Autorità di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti istituzionali nazionali, europei o internazionali, in stretta connessione con il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge.

2. Le spese di rappresentanza, appositamente documentate e motivate, sono poste a carico di apposito capitolo di bilancio e possono essere sostenute dal Presidente, dai Componenti, dal Segretario generale e dal capo di Gabinetto.

CAPO III - RESIDUI

 

Art. 31 - Accertamento dei residui

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse nonché di quelle impegnate e non pagate da iscriversi, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, è curata annualmente dall'ufficio amministrativo-contabile, sulla base delle risultanze delle operazioni di chiusura dell'esercizio.

2. La situazione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi anteriori a quello di competenza deve indicarne la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno, quelle eliminate perché non più realizzabili o non più dovute, nonché quelle rimaste da riscuotere o da pagare.

3. I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il relativo costo di riscossione non superi l'importo da recuperare.

4. I residui passivi sono soggetti a perenzione amministrativa se non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Essi sono riassegnati al pertinente capitolo del bilancio, su istanza del creditore, fatta salva, la prescrizione del diritto. In ogni caso, essi sono eliminati ove sia accertata la sopravvenuta caducazione del titolo giuridico in base al quale l'impegno è stato assunto.

5. Il riaccertamento dei residui attivi e passivi è oggetto di apposita e motivata delibera dell’Autorità in occasione della redazione del conto consuntivo, sentito il Collegio dei revisori dei conti.

6. La situazione dei residui e la deliberazione di riaccertamento sono allegate al rendiconto finanziario decisionale.

Art. 32 - Gestione dei residui

1. La gestione della competenza è separata da quella dei residui.

2. I residui attivi e passivi devono risultare nelle scritture distintamente per esercizio di provenienza.

3. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.

4. Se il capitolo che ha dato origine al residuo è stato eliminato nel nuovo bilancio annuale di previsione, la gestione delle somme residue è effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.

5. Sono mantenute tra i residui dell’esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esiste un titolo giuridico del relativo credito.

6. È vietata la iscrizione nei residui di somme non impegnate ai sensi dell’articolo 26.

CAPO IV - RENDICONTO

Art. 33 - Conto consuntivo

1. Il processo gestionale è rappresentato contabilmente, in termini previsionali, nel bilancio annuale di previsione e si conclude con l’illustrazione dei risultati conseguiti nel conto consuntivo.

2.  Il conto consuntivo è costituito dal rendiconto finanziario, dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla relazione illustrativa che riporta i criteri seguiti per la predisposizione del bilancio nonché altre notizie utili sull’andamento della gestione. Esso è corredato da:

- la nota integrativa;

- la situazione amministrativa.

Art. 34 - Rendiconto finanziario

1.  Il rendiconto finanziario, redatto in conformità al preventivo finanziario secondo gli schemi di bilancio approvati dall’Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti, evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in rendiconto finanziario decisionale, articolato per le entrate in titoli e categorie e per le spese in missioni, programmi, titoli e categorie, e rendiconto finanziario gestionale.

2. Il rendiconto finanziario decisionale evidenzia:

a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;

b) le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

c) le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

e) le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;

f) la situazione dei residui e la deliberazione di riaccertamento;

g) le eventuali economie di gestione.

3. Il rendiconto finanziario gestionale si articola in capitoli.

4. Al rendiconto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) le variazioni apportate nel corso dell’esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da prelevamenti dal fondo di riserva ordinario o da storni da capitolo a capitolo;

b) la composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e per anno di formazione;

c) i movimenti contabili relativi ai prelevamenti dal fondo di riserva ordinario;

d) i movimenti relativi al fondo I.F.R. e T.F.R. con riferimento alla consistenza complessiva al 31 dicembre anteriore all’anno di riferimento, agli incrementi e decrementi registrati nell’esercizio.

5. Sono vietate compensazioni fra entrate e spese sia in conto competenza, sia in conto residui.

Art. 35 - Conto economico

1. Il conto economico, redatto in forma scalare in base alle disposizioni contenute nell’articolo 2425 del Codice civile per quanto applicabili, fornisce la dimostrazione dei risultati economici conseguiti nell'esercizio, secondo gli schemi di bilancio approvati dall’Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica. Esso comprende: gli accertamenti e gli impegni delle partite correnti del rendiconto finanziario, rettificati al fine di far partecipare al risultato di gestione solo quei componenti di reddito di competenza dell’esercizio (costi consumati e ricavi esauriti); quella parte di costi e di ricavi di competenza dell’esercizio la cui manifestazione finanziaria, in termini di impegno e accertamento, si verificherà nel prossimo esercizio (ratei); quella parte di incassi e pagamenti disposti nell’esercizio la cui competenza economica e utilità è differita ad anni successivi (risconti); le sopravvenienze e le insussistenze; tutti gli altri elementi economici non rilevati nel rendiconto finanziario che hanno inciso sulla sostanza patrimoniale modificandola (ammortamenti immobilizzazioni).

3. La rilevazione dei costi sostenuti dall’Autorità include il prospetto di riconciliazione economico finanziario, che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria contenute nel rendiconto finanziario. Il prospetto dimostra la coerenza del risultato di amministrazione accertato con le risultanze desumibili dai documenti economico patrimoniali.

4. Sono vietate compensazioni tra componenti positive e negative del conto economico.

Art. 36 - Stato patrimoniale

1. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall’articolo 2424 del Codice civile per quanto applicabile e indica la consistenza degli elementi attivi e passivi al termine dell'esercizio raffrontata con quella dell'esercizio precedente, secondo gli schemi di bilancio approvati dall’Autorità, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Lo stato patrimoniale evidenzia le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione che il patrimonio netto iniziale ha subito per effetto della gestione. Esso contiene inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale risultante nei documenti di bilancio.

3. Sono vietate compensazioni fra partite dell'attivo e del passivo.

 

Art. 37 - Nota integrativa

1. La nota integrativa è un documento illustrativo di natura tecnico–contabile che illustra, anche in coerenza con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, l'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l’Autorità ha operato, nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell’esercizio ed ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Art. 38 - Situazione amministrativa

1. Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa. Essa evidenzia:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio, determinato dal fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, dalle riscossioni e dai pagamenti e il fondo di cassa alla fine dell’esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo, determinato dal fondo di cassa finale, dalle somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell’esercizio.

 

Art. 39 - Approvazione e pubblicazione del conto consuntivo

1. L’ufficio amministrativo-contabile, dopo aver accertato la corretta esecuzione degli adempimenti contabili e parificato i dati rilevati dalle proprie scritture con quelli dell’Istituto di credito cassiere, sulla base delle scritture contabili da esso tenute, predispone il conto consuntivo ed i prospetti allegati.

2. Il conto consuntivo ed i prospetti allegati sono trasmessi dal Responsabile dell’ufficio amministrativo-contabile al Collegio dei revisori dei conti entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Il Collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parere entro il 31 dello stesso mese.

3. Il Segretario generale, entro il 10 aprile successivo, trasmette all’Autorità, unitamente al parere acquisito, il conto consuntivo ed i prospetti allegati. L’Autorità delibera entro il 30 aprile.

4. Il conto consuntivo è trasmesso, ai sensi dell’articolo art. 10 , comma 7 della legge n. 287/90, alla Corte del conti ed è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito internet dell’Autorità.

TITOLO III - SCRITTURE CONTABILI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SCRITTURE CONTABILI

Art. 40 - Le scritture contabili

1. Le scritture contabili devono consentire di rilevare, con un sistema integrato di scritturazione contabile, le registrazioni di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante assicurando l’integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica patrimoniale.

2. Le scritture contabili possono essere tenute anche esclusivamente su supporto informatico, secondo adeguati requisiti formali, sostanziali e di sicurezza, in conformità al quadro normativo di riferimento. 

 

Art. 41 – Sistemi di scritture

1. Le scritture contabili dell’Autorità seguono il sistema finanziario ed economico-patrimoniale.

2. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio consentono di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte delle relative previsioni, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

3. Le scritture economiche consentono la determinazione a consuntivo del risultato economico d'esercizio derivante dai componenti positivi e negativi di competenza dell’esercizio.

4. Le scritture patrimoniali consentono di rilevare il valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

5. Le scritture economico-patrimoniali sono contabilmente collegate a quelle finanziarie nell’ambito di un unico sistema contabile integrato che prevede la contemporanea registrazione dei movimenti.

6. Le scritture economiche, finanziarie e patrimoniali sono tenute in modo cronologico e sistematico dall’ufficio amministrativo-contabile. A quest’ultimo devono essere comunicati tutti gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi economici, finanziari o patrimoniali.

 

Art. 42 - Registrazioni contabili

1. L’Autorità adotta le seguenti scritture:

a) un partitario delle entrate, contenente per ciascun capitolo la previsione iniziale di competenza, le variazioni successive e la previsione finale, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere;

b) un partitario delle spese, contenente per ciascun capitolo lo stanziamento iniziale di competenza, le variazioni successive e lo stanziamento finale, le somme impegnate, liquidate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) un giornale cronologico delle reversali e dei mandati di pagamento emessi, con indicazione delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza separata dalle riscossioni e dai pagamenti in conto residui;

e) il registro degli inventari;

f) i registri cronologici e i partitari dei conti per la rilevazione economico-patrimoniale della gestione dell'esercizio;

g) il libro dei cespiti ammortizzabili;

h) le scritture di cassa di cui al regolamento economale dell’Autorità.

Art. 43 - Piano dei conti integrato

1. Per consentire la contestuale rilevazione dei fatti di gestione in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale, l’Autorità adotta un piano integrato dei conti redatto sulla base di comuni criteri di contabilizzazione che rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dal presente regolamento.

2. Il piano integrato dei conti rappresenta l’insieme di conti per le rilevazioni della contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale ed è adottato dall’Autorità con apposita delibera acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti.

3. Il piano dei conti, a cui le classificazioni e i documenti contabili sono automaticamente adeguati, è predisposto in attuazione delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132 “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”.

 

Art. 44 - Conservazione delle scritture contabili

1. Le scritture sono conservate dall’ufficio amministrativo-contabile, unitamente ai documenti contabili e alla corrispondenza, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione.

 

CAPO II - SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Art. 45 – Servizio di cassa economale

1. Il servizio di cassa economale è disciplinato dalle disposizioni del regolamento economale dell’Autorità.

CAPO III - GESTIONE DEI BENI

Art. 46 – Consegnatario

1. L’incarico di consegnatario è affidato con determina del Segretario generale preferibilmente ad un impiegato di ruolo in servizio presso l’Autorità.

2. È consentito affidare allo stesso impiegato gli incarichi di consegnatario e di cassiere di cui al regolamento economale dell’Autorità.

3. Con determina del Segretario generale, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire il titolare in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

4. Nello svolgimento dei compiti ad esso demandato, il consegnatario può essere coadiuvato da altri impiegati.

Art. 47 - Compiti del consegnatario

1. Il consegnatario ha in consegna i beni mobili in uso o di proprietà dell’Autorità e ne cura la conservazione e la distribuzione agli uffici. Egli risponde del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che gli venga affidato.

2. Le attrezzature destinate agli apparati informatici e tecnologici e il relativo materiale accessorio, una volta presi in carico dal consegnatario, sono affidati dallo stesso alla direzione tecnica competente.

3. Il consegnatario ha, altresì, in consegna i beni immobili in uso o di proprietà dell’Autorità.

4. In caso di sostituzione del consegnatario, la consegna dei beni mobili al subentrante ha luogo previa materiale ricognizione da effettuarsi con apposito processo verbale sottoscritto dal consegnatario cessante e da quello subentrante. Il responsabile dell'ufficio amministrativo-contabile, accertata la concordanza con le risultanze delle proprie scritture, attesta la regolarità della consegna controfirmando il predetto processo verbale.

5. Il consegnatario cura, altresì, la tenuta dell'inventario, della cui esattezza e completezza è responsabile.

 

Art. 48 - Classificazione dei beni mobili strumentali

1. I beni mobili necessari al funzionamento dell'Autorità sono descritti nell'inventario generale in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

2. L'inventario del materiale bibliografico è costituito da apposite scritture cronologiche e/o sistematiche tenute dall'ufficio competente per la gestione della biblioteca dell’Autorità.

 

Art. 49 - Inventario dei beni mobili

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria, i materiali di consumo per i quali è prevista apposita contabilità e le autovetture di servizio, sono presi in carico dal consegnatario mediante iscrizione nell’inventario. Si procederà ad iscrizione dei soli beni mobili con valore unitario superiore a 500,00 Euro iva inclusa.

2. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie;

b) il titolo giuridico di appartenenza e l'anno di acquisizione;

c) il luogo in cui si trovano;

d) la quantità o il numero;

e) il valore, le aliquote di ammortamento, il valore ammortizzato ed il valore rimasto da ammortizzare.

3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili e del loro valore ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e ad una nuova stima del valore dei beni inseriti negli inventari.

4. Un esemplare di detto inventario è tenuto presso il consegnatario ed un altro presso l'ufficio amministrativo-contabile.

5. Oltre all'inventario, il consegnatario deve tenere un registro di carico e scarico degli aumenti e delle diminuzioni dei beni mobili. I documenti di carico sono emessi in duplice esemplare, di cui uno rimane al consegnatario e l’altro va trasmesso all'ufficio amministrativo-contabile per allegarlo al capitolo di spesa.

6. Alla fine di ogni esercizio finanziario il consegnatario trasmette all'ufficio amministrativo-contabile un prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili che ha in consegna.

7. Gli impianti fissi e amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, essi sono iscritti dal consegnatario in apposito elenco denominato "registro delle manutenzioni".

 

Art. 50 - Carico e scarico dei beni

1. I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dal consegnatario.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta dal Segretario generale su richiesta del consegnatario, sentita la commissione di cui al comma 3.

3. La commissione, nominata dal Segretario generale, è composta da due dirigenti, da un funzionario con compiti anche di segretario. Ove necessario, la commissione è integrata da tecnici di altre amministrazioni pubbliche. I componenti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

4. Il provvedimento di cui al secondo comma accerta anche l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del verbale di scarico. L’ufficio amministrativo-contabile, anche sulla scorta di detti verbali, vigila sull'aggiornamento delle scritture patrimoniali.

5. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso, previa adeguata motivazione, può essere seguita la procedura negoziata, qualora il valore dei beni renda oneroso il ricorso alle altre procedure di gara.

6. Nel caso in cui le operazioni di vendita non abbiano avuto esito favorevole o la commissione di cui al comma 3 attesti che non sia proficuo procedere alla loro alienazione, i beni, dopo il discarico dagli inventari, possono essere ceduti gratuitamente preferibilmente ad enti assistenziali o ad altre strutture pubbliche, ovvero distrutti. È comunque vietata la cessione di beni a titolo gratuito o a prezzo simbolico a persone fisiche.

7. Alla alienazione di beni dichiarati fuori uso provvede il responsabile dell’ufficio amministrativo-contabile o un suo delegato.

Art. 51 - Chiusura annuale e degli inventari

1.  Gli inventari sono tenuti aggiornati dal consegnatario e sono chiusi al termine di ogni esercizio finanziario. Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dal consegnatario, entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, all'ufficio amministrativo-contabile per le conseguenti annotazioni nelle scritture patrimoniali.

 

Art. 52 - Materiali di consumo

1. Il consegnatario provvede, anche avvalendosi di registri analitici su supporti informatici, alla tenuta di apposita contabilità a quantità e specie per tutti i materiali di consumo e per gli oggetti di cancelleria.

2. I registri di carico e scarico indicano:

- relativamente al carico: la data di entrata dei singoli materiali, la qualità e la quantità di essi così come desumibili dalla documentazione dei fornitori che ne attesta la consegna;

- relativamente allo scarico: attestazione di ricezione e data di consegna.

 

Art. 53 - Vigilanza dell’ufficio amministrativo-contabile

1. Il responsabile dell'ufficio amministrativo-contabile, nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza sul consegnatario deve, entro il 31 marzo di ogni anno ed ogni qualvolta avvenga il passaggio di consegne, accertare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 50 del presente regolamento e la corrispondenza di essi con la consistenza dei materiali, apponendo in calce alla dichiarazione di chiusura la propria firma. Può inoltre disporre ulteriori verifiche in ogni tempo e senza darne preavviso.

2. Delle risultanze di ogni verifica è data comunicazione al Segretario generale e al Collegio dei revisori dei conti.

 

TITOLO IV - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

CAPO I - CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Art. 54 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti, previsto dalle disposizioni di organizzazione vigenti, vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie in materia finanziaria e contabile conformemente a quanto stabilito dalle citate disposizioni di organizzazione.

Art. 55 - Relazione del Collegio dei revisori dei conti

1. Nella relazione del Collegio dei revisori dei conti sul rendiconto sono evidenziati tra l'altro:

a) l'andamento della gestione e gli effetti di questa sulla consistenza dei beni patrimoniali;

b) le variazioni apportate al bilancio nel corso dell'esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza dei beni.

2. Il Collegio riferisce, altresì, sulla regolarità della gestione, secondo gli elementi tratti dagli atti presi in esame e dalle verifiche effettuate nel corso dell'esercizio.

Art. 56 - Resa del conto giudiziale degli agenti contabili alla Corte dei conti

1. Gli agenti contabili, entro il termine di due mesi dalla chiusura dell’esercizio, rendono, conformemente a quanto disposto all’art. 16 del d.lgs. n. 123 del 2011, il conto della gestione all’ufficio amministrativo-contabile per la successiva verifica e parificazione dei dati e valori in essi riportati con quelli risultanti dalle scritture contabili.

2. L’ufficio amministrativo-contabile provvede, entro i due mesi successivi, al deposito del conto presso la sezione giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei conti.

3. Gli agenti contabili provvedono alla resa del conto seguendo la procedura prevista dal regolamento economale dell’Autorità.

 

CAPO II - ALTRE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Art. 57 - Controllo di gestione e attività di valutazione

1. Il controllo di gestione e l’attività di valutazione e controllo strategico sono svolti conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di organizzazione vigenti.

Art. 58 – Provvedimenti in materia di organizzazione, personale e autorizzazioni di spesa a contrarre

1. L’Autorità trasmette almeno ogni sei mesi al Collegio dei revisori dei conti un’informativa in merito ai provvedimenti di rilievo dalla stessa adottati in materia di organizzazione, personale e autorizzazioni di spesa a contrarre, ferma restando la facoltà di richiedere previamente al Collegio dei revisori dei conti di rendere parere su specifiche questioni.

TITOLO V - ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 59 - Norme generali in tema di acquisti

1. L’Autorità ha piena autonomia negoziale e può stipulare contratti e convenzioni di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di natura aleatoria o aventi ad oggetto operazioni di carattere speculativo.

2. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e non discriminazione. Essi sono effettuati secondo le vigenti disposizioni nazionali e comunitarie applicabili ai contratti pubblici, alle quali si rinvia per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento. I medesimi principi sono applicabili alle alienazioni di beni ed agli altri contratti attivi, per i quali si provvede secondo le norme di contabilità generale dello Stato.

3. Nell’acquisizione di beni e/o servizi necessari al suo funzionamento, l’Autorità valuta preliminarmente, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, la sussistenza delle condizioni per l’adesione alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ovvero per il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

4. Ai fini degli acquisti sotto soglia comunitaria o, anche, ai fini dell’affidamento diretto possono essere predisposti e periodicamente aggiornati, previa approvazione del Segretario generale, appositi elenchi di operatori economici, individuati nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa quella in materia di anticorruzione, che presentino i requisiti di affidabilità e professionalità ritenuti necessari per assicurare adeguati livelli qualitativi nella partecipazione alle procedure negoziate indette dall’Autorità.

5. Si può procedere all’affidamento diretto dei contratti relativi alla locazione temporanea di immobili in occasione di convegni, congressi, prove di esame e di idoneità ed altre manifestazioni, per un importo non superiore a 40.000,00 Euro.

6. Nello svolgimento dell’attività contrattuale si tiene altresì conto della normativa vigente relativa alla gestione unitaria dei servizi strumentali e delle eventuali convenzioni a tal fine sottoscritte.

Art. 60 - Acquisti di lavori, servizi e forniture

1. L’avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico è preceduto da apposita determina del Segretario generale, o del soggetto dallo stesso delegato, che indica:

a) la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;

b) in caso di ricorso alla procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara, le ragioni che giustificano tale scelta;

c) gli scopi che si intendono perseguire;

d) l’oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali;

e) il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 10 del Codice dei Contratti; in caso di mancata indicazione, responsabile del procedimento è il responsabile dell’ufficio contratti;

f) in caso di gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, il funzionario incaricato di svolgere le operazioni di gara fino all’aggiudicazione provvisoria, se diverso dal responsabile del procedimento;

g) le risorse di bilancio da cui attingere per la copertura degli oneri.

2. Per gli acquisti in economia (effettuati anche a mezzo del mercato elettronico) che siano di importo inferiore a 10.000,00 Euro, l’autorizzazione a contrarre può essere adottata in forma sintetica. Per gli acquisti tramite Ordine Diretto sul mercato elettronico della pubblica amministrazione, il cui importo non superi 5.000,00 Euro, l’autorizzazione all’acquisto può essere adottata anche dal Responsabile dell’ufficio contratti, sentito l’ufficio amministrativo-contabile per gli aspetti finanziari e contabili, salvo comunque rendiconto trimestrale al Segretario generale.

3. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di esecuzione, è reso pubblico con le modalità previste dalle disposizioni vigenti ed è altresì responsabile del procedimento di accesso agli atti della procedura di gara.

4. In caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso il responsabile del procedimento provvede tra l’altro:

-  a individuare, all’esito della gara, il miglior contraente procedendo a redigere il verbale di aggiudicazione provvisoria;

- a sottoporre gli esiti della procedura al Segretario generale, o al soggetto dallo stesso delegato, per l’aggiudicazione definitiva;

-  a stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario.

5. In caso di gare di importo superiore ad 40.000,00 Euro e fino alla soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Segretario generale, scaduto il termine di ricezione delle offerte, provvede alla nomina della commissione di gara di cui all’articolo 84 del Codice dei Contratti che svolge i compiti e gli adempimenti di legge. I membri della commissione giudicatrice diversi dal presidente non devono avere svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. I documenti che disciplinano la procedura di selezione del contraente e quelli relativi al rapporto contrattuale sono predisposti a cura dell’ufficio contratti, anche con l’ausilio delle Unità richiedenti per gli aspetti tecnici, e sono sottoposti all’approvazione del Segretario generale o del soggetto dallo stesso delegato.

Art. 61 - Pubblicità dei bandi di gara e degli avvisi

1. L’ufficio contratti, nell’osservanza delle vigenti disposizioni di legge, cura gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità e di avvisi relativi alle procedure d’acquisto, nonché l’aggiornamento ed implementazione della relativa sezione del sito internet istituzionale.

Art. 62 - Garanzie e penali

1. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché per le procedure in economia, si può prescindere dalla cauzione definitiva quando il contratto sia di importo inferiore o uguale a 40.000,00 Euro.

2. Nelle procedure in economia di importo uguale o inferiore a 15.000,00 Euro di norma si prescinde dalla richiesta della cauzione a garanzia degli obblighi da assumere con la stipula del contratto.

3. Il contratto specifica le penali da applicare nel caso di omesso o tardivo adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità della prestazione nonché alla sua tempistica ed al suo livello qualitativo. Può non prevedersi l'applicazione di penali qualora il contraente sia un ente o un'amministrazione pubblica, ovvero un privato che agisca nell'esercizio di pubbliche funzioni o nell’espletamento di un pubblico servizio.

Art. 63 - Stipulazione e approvazione dei contratti

1. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa, a cura dell’Ufficiale rogante, in modalità elettronica, ovvero con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica, anche nella forma di scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

2. Il contratto si intende stipulato una volta che l’ordine telematico sia stato ricevuto dall’aggiudicatario ovvero quando il sistema rilascia la ricevuta di ricevimento.

3. Alla stipulazione del contratto provvede, in rappresentanza del Segretario generale, il responsabile dell’ufficio contratti o altro funzionario incaricato. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono approvati dal Segretario generale.

4. L’incarico di Ufficiale rogante viene conferito con determina del Segretario Generale ad un funzionario preferibilmente con competenza almeno triennale nella materia contrattuale. Il numero degli incaricati non può essere superiore a due (titolare e sostituto). L’Ufficiale rogante ha competenza a redigere e ricevere gli atti e i contratti, autenticare e rilasciare le copie degli atti ricevuti alle parti che ne facciano richiesta, custodire i contratti in ordine cronologico e tenere il repertorio previsto dalla legge sull’imposta di registro, provvedendo alle relative incombenze fiscali.

5. L’ufficio contratti, ovvero l’Ufficiale rogante per i contratti in forma pubblica amministrativa, redige e riceve gli atti e i contratti, autentica le copie degli atti originali ricevuti, rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta e custodisce i contratti in ordine cronologico.

6. Nel rispetto della normativa vigente, nei contratti possono essere inserite clausole che prevedono la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale e fino alla nuova aggiudicazione.

Art. 64 – Parere della commissione consultiva

1. Per i contratti superiori a 300.000,00 Euro (iva esclusa) è sentita la commissione consultiva, costituita con deliberazione dell’Autorità e composta da due dirigenti e da un funzionario. La commissione verifica la regolarità delle procedure e la convenienza della spesa preliminarmente all’aggiudicazione definitiva della gara.

2. I membri della commissione consultiva durano in carica un triennio e non possono essere immediatamente confermati

Art. 65 - Direzione dell’esecuzione del contratto

1. Nei casi in cui, ai sensi della vigente normativa, le funzioni di direttore dell’esecuzione non sono svolte dal responsabile del procedimento, il direttore dell’esecuzione viene individuato con determinazione del Segretario generale e di norma coincide con il responsabile dell’unità organizzativa richiedente.

Se si tratta di forniture e/o servizi informatici e tecnologici, il direttore dell’esecuzione è sempre il responsabile della direzione tecnica competente.

Per il materiale bibliografico il direttore dell’esecuzione è sempre il responsabile dell’unità organizzativa che gestisce la biblioteca dell’Autorità.

2. Nei casi di progetti finanziati dalla Commissione europea, il direttore dell’esecuzione è il Project Manager.

Art. 66 - Verifica di conformità dell’esecuzione dei contratti – Collaudo

1. Al collaudo per i lavori ed alla verifica di conformità per servizi e forniture provvede direttamente il direttore dell’esecuzione del contratto. Per le forniture di materiali diversi da quelli di natura informatica o tecnologica, ovvero di natura bibliografica, provvede il consegnatario. Alla nomina di un soggetto distinto, anche collegiale e/o esterno all’amministrazione, si provvede nei casi e nei modi stabiliti dal Codice dei contratti e dal Regolamento di esecuzione.

2. Per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie comunitarie il direttore dell’esecuzione emette un’attestazione di regolare esecuzione confermata dal Responsabile del procedimento non oltre trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti ovvero previsto nella documentazione di gara ai sensi della normativa vigente.

3. Il soggetto o la commissione preposti alla verifica di conformità, sulla base delle prove e degli accertamenti effettuati e eventualmente riportati nel processo verbale di controllo, ove riscontrino difetti o mancanze emendabili, possono dichiararle regolarmente eseguite a condizione che l’esecutore provveda, nel termine a tal fine assegnato, all’eliminazione dei difetti e delle difformità riscontrate; resta ferma, in quest’ultimo caso, l’applicazione di penali per il ritardo nell’adempimento eventualmente previste.

4. Sono consentiti il parziale accertamento e la certificazione dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti. In tal caso, i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente alla parte certificata.

5. Ove il Direttore dell’esecuzione dichiari la regolare esecuzione nella prestazione delle obbligazioni ne da comunicazione all’ufficio amministrativo-contabile per gli adempimenti di competenza.

Art. 67 - Acquisizioni in economia

1. L'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è consentito entro i limiti di importo corrispondenti alla soglia comunitaria stabilita dal Codice dei Contratti.

2. Il presente regolamento individua i casi in cui è possibile ricorrere all’acquisizione in economia e disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire.

3. Al fine di individuare gli operatori economici da consultare nelle procedure di cottimo fiduciario, l’ufficio contratti può compiere indagini di mercato ovvero attingere, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, all’elenco degli operatori economici di cui all’articolo 125, comma 8, Codice dei Contratti.

4. Per le acquisizioni in economia il cui importo sia inferiore o uguale a 40.000,00 Euro è consentito l’affidamento diretto previa richiesta di un preventivo ad almeno 3 operatori economici. Si può prescindere da detta indagine in relazione a servizi e forniture di importo non superiore ad 10.000,00 Euro ed a lavori di importo non superiore ad 20.000,00 Euro.

5. L’Autorità comunica agli operatori interpellati l’esito della procedura di cottimo fiduciario, secondo quanto previsto dall’articolo 79 del Codice dei Contratti.

Art. 68 - Tipologie di lavori in economia

1. Sono eseguibili in economia tutti i lavori riconducibili alle tipologie generali di cui all’articolo 125, comma 6 del Codice dei Contratti.

2. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, redatto a cura del responsabile del procedimento, in cui sono indicati i motivi dell’urgenza, le cause che l’hanno determinata e i lavori necessari per garantire la continuità del servizio.

Art. 69 - Tipologie di servizi e forniture in economia

1. Il ricorso all’acquisizione di beni e servizi in economia è ammesso, oltre che nelle ipotesi generali previste dall’articolo 125, comma 10 del Codice dei Contratti anche per le seguenti tipologie di beni e servizi, con riguardo a specifiche esigenze dell’Autorità:

a) acquisto di libri, riviste, giornali, altre pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti, anche per via telematica, a periodici;

b) collegamento a banche dati e abbonamenti ad agenzie di informazione;

c) editoria, stampa, tipografia, litografia, o tipologie realizzate a mezzo di tecnologia audiovisiva; pubblicazione, anche legale, su periodici, quotidiani ed altri mezzi di informazione; traduzione, interpretariato, trascrizioni e registrazioni audio e video, dattilografia, correzione bozze e, eccezionalmente, lavori di copia, nei casi in cui l’Autorità non possa provvedervi con il proprio personale;

d) servizi di gestione della biblioteca interna;

e) vigilanza e custodia dei locali dell’Autorità; servizi non programmabili di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi in uso all’Autorità;

f) servizi, anche integrati, attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi alla sede dell’Autorità;

g) acquisto di vestiario e di divise;

h) acquisto di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;

i) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di mobili, complementi di arredo, macchine, fotocopiatrici, climatizzatori e di ogni ulteriore attrezzatura, anche informatica, necessaria od utile al funzionamento degli uffici;

j) acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di apparecchiature hardware e di prodotti software e di fonia dati di ogni genere;

k) supporto sistemistico e assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi e delle piattaforme applicative in uso in Autorità; progetti di sviluppo applicativo ed ogni altro servizio informatico;

l) servizi postali, telegrafici, telex e telefonici, elettricità, gas e altre utenze; illuminazione e climatizzazione locali;

m) servizi di pulizia e di gestione delle proprietà immobiliari, di eliminazione di scarichi di fogna e di smaltimento rifiuti, derattizzazione, disinfestazione e servizi analoghi, ivi compreso l’acquisto di materiale igienico sanitario;

n) spese per servizi di trasporto, spedizione, imballaggio, magazzinaggio e facchinaggio; servizi assicurativi, bancari, anche relativi all’incasso del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità, finanziari e altri servizi affini;

o) servizi di catering; spese per relazioni pubbliche, istituzionali e casuali e altre spese di rappresentanza;

p) organizzazione o partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali; preparazione, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale forniti da enti di formazione pubblici o privati od organismi similari;

q)  assunzione in locazione di locali per le attività di cui al punto (p), quando non vi siano disponibili idonei locali in uso all’Autorità;

r) consulenza scientifica e tecnica, studi, ricerca, sperimentazione ed analisi, indagini e rilevazioni, nonché servizi connessi all’attuazione delle normative in tema di riservatezza e di sicurezza del lavoro;

s) riparazione, manutenzione, noleggio, gestione ed esercizio di autoveicoli in dotazione agli uffici, compreso il rifornimento di carburante, il lavaggio e le tasse di immatricolazione e circolazione; spese per servizi di trasporto di persone o cose;

t) forniture e servizi da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o risoluzione del contratto od in dipendenza di deficienze o danni constatati in sede di collaudo;

u) forniture e prestazioni di servizio di qualsiasi natura per le quali siano state esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate;

v) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per la sicurezza nei locali dell’Autorità;

w) servizi e forniture non programmabili per la manutenzione e riparazione di locali e relativi impianti.

2. Possono essere eseguiti in economia altri servizi e forniture non previsti al precedente comma che, per la natura, per le caratteristiche o per l’urgenza di provvedervi, non possono essere eseguiti o utilmente o convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali.

Art. 70 - Scelta del contraente nelle procedure in economia

1. Per l'avvio delle procedure in economia, la lettera d'invito ed i relativi allegati riportano almeno:

a) l'oggetto della prestazione e l'importo stimato;

b) il termine di presentazione delle offerte;

c) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;

d) il criterio di aggiudicazione prescelto;

e) gli elementi di valutazione nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

f) la misura delle penali e il diritto dell’Autorità di risolvere il contratto per inadempimento della controparte contrattuale.

2. L'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia è disposto dal Segretario generale o suo delegato su proposta del responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento provvede a stipulare il contratto con il soggetto aggiudicatario, mediante scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica, che può anche consistere in apposito scambio di lettere tra la stazione appaltante ed il fornitore, riportanti i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.

Art. 71 - Lavori, prestazioni o servizi aggiuntivi

1. Quando nel corso dei lavori, servizi o forniture in economia risultino necessarie prestazioni non previste, i nuovi prezzi vengono concordati assumendo come riferimento i prezzi di prestazioni analoghe previste nel contratto o, ove non risulti possibile, ricavandoli da nuove analisi di mercato.

2. I nuovi prezzi sono approvati dalla stazione appaltante che impegna contestualmente l’eventuale maggiore spesa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI

Art. 72 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento e compatibilmente con le norme sull’ordinamento dell’Autorità si applicano le disposizioni di legge vigenti.

 

Art. 73 - Rapporti contrattuali in corso

1. I rapporti contrattuali già costituiti e le procedure in corso di svolgimento restano regolati dalle norme vigenti all’atto della stipula del contratto o dell’avvio del procedimento.

 

Art. 74 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sarà pubblicato in un’edizione speciale del Bollettino dell’Autorità, di cui all’articolo 26 della Legge n. 287/90, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ad eccezione delle disposizioni contenute nel Titolo 2, Capo I e Capo IV, che entrano in vigore a partire dall’esercizio finanziario 2016.

2. I riferimenti fatti nel presente regolamento a specifiche disposizioni di legge si intendono estesi a tutte le loro successive modifiche ed integrazioni.