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Accordo di collaborazione AGCM - AGCOM in materia di comunicazioni elettroniche, 23 febbraio 2004




ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002;

Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);

Vista la raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003 relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;

Visto il Regolamento CE n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato;

Viste le linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione europea il 9 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito "Codice", ed in particolare gli articoli 8, 14 e 19;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Considerata la necessità di disciplinare, alla luce dei recenti interventi normativi, a livello comunitario e nazionale, e in attuazione del principio di leale collaborazione, l'attività di consultazione e cooperazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle materie di rispettiva competenza, nello svolgimento delle loro funzioni nei mercati delle comunicazioni elettroniche;

Tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito indicata con l'acronimo AGCOM, nella persona del suo Presidente e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito indicata con l'acronimo AGCM, nella persona del suo Presidente, si stipula il seguente accordo:


Articolo 1

Meccanismi di cooperazione e consultazione di cui all'articolo 19 del codice. Modalità di attuazione e procedurali

 

1. L'AGCOM e l'AGCM, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice comunicazioni elettroniche", di seguito "il Codice", tenendo conto delle indicazioni contenute nella raccomandazione sui mercati rilevanti dell'11 febbraio 2003 e delle linee direttrici del 9 luglio 2002.

2. L'AGCOM, esperita la fase di consultazione di cui all'articolo 11 del Codice, invia all'AGCM lo schema di provvedimento di cui all'articolo 19, commi 1, 4, 5, 6 e 7 del Codice.

3. L'AGCOM invia lo schema di provvedimento corredato dalla documentazione ad esso relativa. L'AGCM rende il parere, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta completa della relativa documentazione; decorso tale termine l'AGCOM può procedere anche in sua assenza, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. L'AGCM, ove ritenga necessario ai fini dell'attività consultiva acquisire ulteriori informazioni o documenti, in relazione a profili specifici, formula un'apposita richiesta scritta all'AGCOM. In tal caso, si applica l'art. 16, comma 4, legge n.241/90.

Articolo 2

Trasferimento dei diritti d'uso di radiofrequenze

1. In seguito alla notifica da parte di un operatore dell'intenzione di trasferire i diritti d'uso delle radiofrequenze , ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Codice, l'AGCOM accerta l'incidenza dei predetti trasferimenti sull'assetto concorrenziale del mercato. All'esito della predetta verifica, l'AGCOM invia uno schema di parere, comprensivo delle eventuali condizioni proposte, all'AGCM ai fini dell'adozione del parere di cui all'articolo 14, comma 5, del Codice.

2. Ferme restando le proprie competenze in materia di controllo delle concentrazioni ex legge n.287/90, l'AGCM rende il parere di cui al comma precedente entro trenta giorni dalla richiesta; la decorrenza del termine può essere interrotta per una sola volta per esigenze istruttorie. Si applica l'articolo 1, comma 4 , del presente accordo.

3. Acquisito il parere dell' AGCM, l'AGCOM comunica al Ministero delle comunicazioni le risultanze della verifica effettuata, con l'indicazione delle eventuali condizioni da apporre all'autorizzazione.


Articolo 3

Attività consultiva

1. L'AGCOM può chiedere all'AGCM di esprimere il proprio parere anche su altre questioni attinenti alle materie disciplinate dal Codice nel termine di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del presente accordo, salva la facoltà per l'AGCM di indicare un termine diverso.

Articolo 4

Accesso ai documenti. Informazioni confidenziali. Modalità procedurali

1. Ai sensi e per gli effetti del presente accordo, l'AGCOM e l'AGCM, al fine di attuare una piena cooperazione, possono scambiarsi le informazioni necessarie all'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

2. L'autorità che riceve le predette informazioni è tenuta a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui è vincolata l'autorità che ha acquisito tali informazioni e che le trasmette.

3. Le informazioni considerate riservate da un'autorità, in base ai propri regolamenti di procedura o per l'accesso ai documenti amministrativi, possono essere scambiate con l'altra autorità nei limiti in cui tali informazioni siano strettamente necessarie ai fini dell'applicazione delle direttive europee sulle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Codice, nei limiti di quanto consentito dal Reg. CE 1/2003 e dei relativi provvedimenti di attuazione.

Fatti salvi i limiti previsti nelle vigenti disposizioni normative, l'accesso ai documenti amministrativi è esercitato presso l'autorità competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenere stabilmente i documenti oggetto dell'istanza di accesso. L'istanza di accesso presentata all'AGCM è trasmessa all'autorità competente.

Articolo 5

Regime di pubblicità dei pareri

 

1. Il testo dei pareri resi dall'AGCM, fatte salve le eventuali esigenze di riservatezza delle imprese, è pubblicato sui rispettivi Bollettini ufficiali e siti Internet, contestualmente al provvedimento adottato dall'AGCOM.

Articolo 6

Entrata in vigore

1. L'accordo di collaborazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art.8, comma 2, del Codice.

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Giuseppe Tesauro

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Enzo Cheli