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  • 1. Bollettino 48/2019
    (BOLLETTINO SETTIMANALE)

    SOMMARIO

    INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE
    A521B - ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE DELLA DOMANDA DI SERVIZI TAXI NEL COMUNE DI TORINO-INOTTEMPERANZA
    Provvedimento n. 27990
    I772 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO FRIULI VENEZIA GIULIA
    Provvedimento n. 27992

    ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA
    AS1626 - COMUNE DI NAGO-TORBOLE (TN) - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DIRETTA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO CIRCOLO VELA TORBOLE

    DISCIPLINA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI IN MATERIA DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E AGROALIMENTARI
    AL22 - COMMERCIALIZZAZIONE DEL GRANO SENATORE CAPPELLI
    Provvedimento n. 27991

    PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE
    PS11457 - OKVISURE-CONSULTAZIONE CENTRALE RISCHI
    Provvedimento n. 27982



    2. Sementi del grano ‘Senatore Cappelli’, avviata un’istruttoria nei confronti di S.I.S. S.p.A.
    (COMUNICATI STAMPA)

    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un’istruttoria nei confronti di S.I.S. S.p.A., una delle principali imprese sementiere italiane, per verificare un presunto abuso della sua maggior forza commerciale nei confronti delle imprese agricole interessate a produrre grano della varietà “Senatore Cappelli”. Il procedimento è volto ad accertare eventuali violazioni dell’art. 62 del decreto legge n. 1/2012, che disciplina le relazioni commerciali nella filiera agro-alimentare.

    S.I.S., in particolare, avrebbe subordinato la fornitura delle sementi del grano Senatore Cappelli – di cui ha l’esclusiva in base a un contratto di licenza stipulato nel 2016 con il CREA – alla riconsegna da parte dei coltivatori del grano prodotto, ritardando inoltre o addirittura rifiutando in alcuni casi la consegna delle sementi. Ancora, a partire dal 2016 S.I.S. avrebbe sensibilmente aumentato, senza apparente giustificazione, i prezzi delle sementi della varietà.

    In concomitanza con l’avvio dell’istruttoria, sedi di S.I.S. S.p.A. sono state ispezionate dai funzionari dell’Antitrust, coadiuvati dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. La chiusura del procedimento è prevista entro il mese di luglio 2019.

     Roma, 27 marzo 2019


    3. Sanzione di 150mila euro a S.I.S. S.p.A. per pratiche commerciali scorrette nella vendita delle sementi del grano ‘Senatore Cappelli’
    (COMUNICATI STAMPA)

    L’Autorità ha concluso un procedimento istruttorio avviato nel marzo 2019 nei confronti della Società Italiana Sementi – S.I.S. S.p.A., accertando tre distinte condotte dell’impresa contrarie alla disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, come prevista dall’art. 62 del decreto legge 1/2012.

    In particolare S.I.S., che detiene l’esclusiva sulla commercializzazione delle sementi del grano della varietà ‘Cappelli’, in base a un contratto di licenza stipulato nel 2016 con il CREA, ha: (1) subordinato la fornitura delle sementi alla riconsegna da parte dei coltivatori del grano prodotto, imponendo alle controparti un rapporto c.d. di filiera; (2) ritardato o addirittura rifiutato in maniera ingiustificatamente selettiva la fornitura delle sementi ai coltivatori; (3) aumentato in maniera significativa e ingiustificata i prezzi delle sementi. Ciascuna delle tre condotte appena richiamate è stata sanzionata per un importo pari a € 50.000.

    L’intervento dell’Autorità conferma la profonda attenzione per la disciplina delle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agro-alimentare, al fine di impedire che lo squilibrio tra le posizioni negoziali delle parti venga sfruttato per imporre al contraente debole – in questo caso, le imprese agricole interessate a coltivare una varietà pregiata di grano duro – condizioni inique.

     Roma, 27 novembre 2019

     

     


    4. Ryanair e Wizz Air, la nuova policy bagagli a mano inganna i consumatori sul prezzo del biglietto
    (COMUNICATI STAMPA)

    L’Autorità ha concluso due procedimenti istruttori avviati nei mesi di settembre e ottobre 2018 nei confronti delle compagnie aeree low-cost Ryanair e Wizz Air, accertando che le modifiche rispettivamente apportate alle regole di trasporto del bagaglio a mano grande, il trolley, costituiscono una pratica commerciale scorretta in quanto ingannano il consumatore sull’effettivo prezzo del biglietto, non includendo più nella tariffa base un elemento essenziale del contratto di trasporto aereo quale è il  “bagaglio a mano grande”.

    Come emerso dalle istruttorie svolte, dal 1° novembre 2018 le due imprese consentono ai passeggeri di trasportare una sola borsa piccola, da posizionare sotto il sedile, e non il trolley, -con una significativa riduzione dello spazio a disposizione (rispettivamente - 65% e - 52%)- ed utilizzano per il nuovo servizio a pagamento proprio lo spazio dedicato negli aeromobili al trasporto del bagaglio a mano grande, le cappelliere.

    Dall’istruttoria è emerso che corrisponde alle abitudini di consumo della quasi totalità dei passeggeri viaggiare con un bagaglio a mano grande al seguito.

    Inoltre, il bagaglio a mano costituisce un elemento essenziale del servizio di trasporto aereo e il suo trasporto deve essere permesso senza sostenere alcun costo aggiuntivo. Infatti, anche sulla base della normativa europea in tema di trasporto aereo, i supplementi prevedibili ed inevitabili devono essere ricompresi nel prezzo del servizio base presentato sin dal primo contatto e, quindi, non possono essere separati da questo con la richiesta di somme ulteriori.

    Pertanto, con la richiesta di un supplemento variabile tra i 5 ed i 25 euro per il bagaglio a mano grande (a seconda delle diverse modalità di acquisto in fase di prenotazione, al check in ovvero al gate), le due imprese hanno proceduto ad un aumento del prezzo del biglietto in modo non trasparente, scorporando dalla tariffa un servizio essenziale, prevedibile e inevitabile per la quasi totalità dei passeggeri.

    Da ciò l’inganno per i consumatori, in quanto il prezzo da pagare alla fine del processo di prenotazione sarà quasi sempre superiore alla tariffa che viene presentata all’inizio del processo, quando avviene l’aggancio, nonché l’alterazione del processo di comparazione con i prezzi degli altri vettori che invece includono il bagaglio a mano.

     A Ryanair e Wizzair è stata irrogata una sanzione pecuniaria pari a, rispettivamente, 3 milioni e 1 milione di euro. Le compagnie dovranno comunicare all’Autorità entro 60 giorni le misure adottate in ottemperanza a quanto deciso.

     Roma, 21 febbraio 2019


    5. CV_ARGENTATI_2024.pdf pdf - 331.6 KB
    CV_ARGENTATI_2024

    6. Relazione_annuale_2020 pdf - 2.6 M
    Relazione_annuale_2020

    7. 31-23.pdf pdf - 5.3 M
    Bollettino n. 31 del 16 agosto 2023

    8. 32-22.pdf pdf - 2.0 M
    32-22

    9. 10-22.pdf pdf - 2.0 M
    Bollettino n. 10 del 21 marzo 2022

    10. 24-21 pdf - 995.9 KB
    Bollettino n. 24 del 14 giugno 2021


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