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Procedura di segnalazione di illeciti (cd whisteblowing)


Procedura di segnalazione di illeciti (cd whisteblowing) al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (o RPCT) ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 24/2023 di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, al fine di garantire un adeguato sistema di protezione dei dipendenti che segnalano illeciti appresi nello svolgimento dell’attività lavorativa (c.d. whistleblowers) e, in particolare, la riservatezza dell’identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti eventualmente menzionati nonché dei contenuti della segnalazione,  secondo quanto previsto dal D.lgs n. 24 del 2023,  ha attivato un nuovo canale interno di segnalazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), a mezzo piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC.

La procedura di segnalazione può essere attivata dai dipendenti dell’Autorità o dagli altri soggetti ad essi equiparati dall’art. 3 del d. lgs. n. 24/2023, soltanto nel caso di violazioni di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo e che possano pregiudicare l’integrità dell’Autorità e/o il perseguimento degli interessi pubblici cui la stessa è preposta (cfr. art. 1 del d. lgs. n. 24/2023).

A seguito della trasmissione della segnalazione, il whistleblower riceve avviso dell’avvenuto ricevimento della stessa, unitamente al rilascio di un codice identificativo che dovrà conservare e riutilizzare per comunicare - attraverso la piattaforma informatica in parola - con il RPCT nel corso del procedimento.

L’esame preliminare della segnalazione si conclude di norma in 15 giorni lavorativi che decorrono dal ricevimento della segnalazione; tale termine è sospeso nel caso si rendesse necessaria una richiesta di integrazione documentale al segnalante.

L’istruttoria si svolge nei 60 giorni successivi all’avvio, salvo richiesta del RPCT di proroga del termine per comprovate esigenze istruttorie. Il segnalante ha in ogni caso diritto ad avere riscontro in merito alle iniziative assunte a seguito della segnalazione entro i primi 3 mesi dalla conferma del ricevimento della stessa.

All’esito dell’esame della segnalazione, il RPCT, se riscontra l’inammissibilità e/o infondatezza della denuncia procede alla sua archiviazione, informando il Segnalante. Nel caso in cui la segnalazione non risulti manifestamente infondata, il RPCT trasmette gli atti al Segretario generale, mantenendo riservata l’identità del whistleblower, per i dovuti adempimenti interni e/o si adopera al fine della trasmissione della segnalazione alla competente autorità giudiziaria o all’ANAC, nei casi previsti dalla legge, informandone il Segnalante.

Si ricorda che i whistleblowers possono trasmettere le loro segnalazioni, oltre che al RPCT, all’ANAC e/o alla competente autorità giudiziaria, nei termini indicati dagli artt. 6 e ss., del d. lgs n. 24 del 2023.

Il whistleblower che segnala violazioni delle quali sia venuto a conoscenza nell’espletamento della propria attività lavorativa, sia che si avvalga del canale interno, sia che si avvalga di un canale esterno di segnalazione, non può essere sottoposto a misure ritorsive e ha diritto alla riservatezza della sua identità, come previsto dall’art. 12, del d. lgs. n. 24/2023. Il whistleblower che ritenga di avere ricevuto misure ritorsive ha diritto di rivolgersi all’ANAC.

Il trattamento dei dati personali contenuti nella segnalazione e nella documentazione prodotta viene svolto nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento (UE) 2016/679, del d. lgs 196/2003 e s.m.i., del d. lgs. n. 51/2018 e del d. lgs. n. 24/2023.

La documentazione inerente alla segnalazione viene conservata per il tempo necessario al trattamento della stessa e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito della stessa procedura, assicurando le garanzie di riservatezza previste dall’art. 14, del d. lgs n. 24/2023.