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Protocollo d'intesa AGCM - ART, 5 novembre 2019


PROTOCOLLO DI INTESA 

TRA

L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI 

E

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

L’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: denominata “ART”) e l’Autorità della Concorrenza e del Mercato (di seguito denominata “AGCM”), di seguito anche disgiuntamente denominate “la parte” e congiuntamente denominate “le parti”

premesso che

L’ART, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, della legge del 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i. è proposta, nel settore dei trasporti, a garantire l’accesso alle infrastrutture secondo metodologie che incentivino la concorrenza e l’efficienza produttiva della gestione, a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, nonché a svolgere le ulteriori funzioni di cui al comma 2 del predetto art. 37 d.l. 201/2011; 

  • l’AGCM, ai sensi e per gli effetti della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è preposta alla tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla tutela del consumatore ai sensi del Codice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni;
  • l’ART e l’AGCM esercitano funzioni tra loro complementari, in ciò perseguendo interessi convergenti nello sviluppo e mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati e la tutela dei consumatori:
  • la suddetta convergenza di interessi, pur nel rispetto dell’autonomia e dell’indipendenza delle rispettive funzioni, determina l’opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e rendere più efficace e incisiva l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;
  • tale cooperazione si inserisce nell’ambito di un più generale principio di leale collaborazione tra istituzioni;
  • in particolare, il principio di leale collaborazione rende necessario condividere informazioni e dati acquisiti nell’esercizio delle rispettive funzioni e competenze, in coerenza con il principio di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione;
  • la piena applicazione del principio di leale collaborazione ha reso opportuna la stipula di un protocollo d’intesa per definire gli strumenti di cooperazione tra le due Autorità;
  • le parti intendono oggi rinnovare tale protocollo, sottoscritto il 27 agosto 2014 per la durata di tre anni e venuto a scadenza;
  • le parti convengono quanto segue convenendo, altresì, che quanto premesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa.

 Articolo 1

Oggetto

1. Il presente protocollo di intesa disciplina l’oggetto e le modalità della cooperazione tra le parti in materie di interesse comune.

2. La cooperazione tra le parti ha ad oggetto:

     a) il coordinamento degli interventi istituzionali, anche in ambito internazionale, in materia di comune interesse;
     b) la segnalazione di ciascuna delle parti di casi in cui, nell’ambito di procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione, da
         parte degli operatori, di norme alla cui applicazione è preposta l’altra parte;
     c) lo scambio di pareri e avvisi su questioni di interesse comune;
     d) la collaborazione nella elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di reciproco interesse comune;
     e) la collaborazione nell’ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
      f) iniziative congiunte in materia di enforcement, vigilanza e controllo dei mercati; g) la collaborazione scientifica.

3. Per la realizzazione della attività di cui al comma 1, le parti cooperano attraverso i seguenti strumenti:

     a) lo scambio reciproco, con modalità di volta in volta concordate, di documenti, dati e informazioni;
     b) la costituzione di gruppi di lavoro, anche al fine di pervenire a interpretazioni condivise, in ordine ai settori di rispettiva competenza;
     c) ogni altra attività di collaborazione, anche informale, che sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente protocollo.

4. Ai sensi dell’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art.1, comma 6 del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, l’AGCM richiederà il parere dell’ART nei procedimenti di pratiche commerciali scorrette poste in essere nei settori regolamentati sottoposti alla vigilanza di quest’ultima, trasmettendo la documentazione rilevante necessaria ad una compiuta valutazione di merito della questione. Il parere sarà richiesto a seguito della chiusura della fase endoprocedimentale di acquisizione degli elementi probatori e verrà rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e della relativa documentazione.

5. Nell’ipotesi in cui vengano presentati impegni da parte del professionista, l’AGCM, ove non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti, invia la documentazione rilevante ART che rilascia il parere di cui al comma precedente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta di parere e della relativa documentazione.

6. Decorso il termine per il rilascio del parere, l’AGCM può adottare il provvedimento di sua competenza.

Articolo 2

Attività di informazione sui procedimenti

 L’ART e l’AGCM si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento, sulle attività oggetto di vigilanza (se necessario anche in fase preistruttoria), sui procedimenti avviati su fattispecie di interesse comune e sul relativo esito. 

Articolo 3

Attività ispettive congiunte

 L’ART e l’AGCM possono, nei limiti di legge, effettuare ispezioni congiunte relativamente a fattispecie di interesse comune, eventualmente avvalendosi anche del Corpo della Guardia di Finanza.

Articolo 4

Segreto d’Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

 La divulgazione a terzi di documenti, informazioni e dati acquisiti in forza del presente Protocollo è soggetta al regime di tutela della riservatezza vigente per l’Autorità presso la quale è avvenuta l’acquisizione.

Articolo 5

Esecuzione del protocollo

 

1. Ai fini della esecuzione del presente protocollo, ciascuna delle parti avrà cura di comunicare di volta in volta all’altra il nominativo della persona o delle persone incaricate in qualità di referenti per lo svolgimento delle attività oggetto di cooperazione ai sensi dell’art. 1.

2. Le parti possono, con successivi protocolli, concordare ulteriori modalità per la reciproca collaborazione nello svolgimento di specifiche funzioni e attività.

Articolo 6

Durata, entrata in vigore e pubblicazione

 Il presente protocollo ha durata triennale, entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti internet delle parti secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

 

             Il Presidente dell’Autorità                                                                     Il Presidente dell’Autorità

Garante della Concorrenza e del Mercato                                                 di Regolazione dei Trasporti

                Roberto Rustichelli                                                                                     Andrea Camanzi