I5 - ASSIREVI (Chiusura istruttoria)
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Provvedimento del 26 agosto 1991
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di vietare l'applicazione del Regolamento in materia di corrispettivi adottato dall'ASSIREVI, l'Associazione nazionale dei revisori contabili.
Nel maggio scorso l'Assirevi aveva informato l'Autorità dell'adozione di un regolamento che imponeva alle società di revisione aderenti all'associazione di rispettare, nella determinazione dei propri corrispettivi per la revisione e la certificazione di bilancio, determinate tariffe orarie minime e massime, determinate percentuali minime e massime per ciascuna delle categorie professionali impiegate nella revisione e determinati numeri di ore variabili a seconda del settore di attività e delle dimensioni delle società oggetto di revisione.
L'Autorità ha ravvisato, nell'insieme di queste regole, una violazione dei principi dell'art. 2 della legge n. 287, peraltro modellato sull'art. 85 del Trattato Cee. Il suddetto articolo vieta, infatti, le intese restrittive tra cui sono compresi gli accordi tra imprese aventi la finalità di fissare, direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
L'Autorità ha ritenuto, inoltre, di respingere la richiesta, inoltrata dall'Assirevi in base all'art. 4 della legge citata, che stabilisce la possibilità di deroga al divieto quando questa sia limitata nel tempo e comporti, come effetto, un sostanziale beneficio per i consumatori. E' stato ritenuto, infatti, che questa duplice circostanza non si verifica per il caso in questione dal momento che il provvedimento dovrebbe essere illimitato nel tempo non trattandosi di fenomeno contingente e che non esistono le motivazioni secondo le quali una regolamentazione del genere tutelerebbe meglio i singoli e la collettività rispetto a quanto possano assicurare le forze di mercato.
Roma, 28/8/1991



