[All.A] Delibera 18 luglio 2012 n. 23787- Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2013

Allegato A

MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L’ANNO 2013

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato previsti dall’art. 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e determinate dall’Autorità ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater, della medesima legge.

Art. 2 - Soggetti tenuti al versamento del contributo

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 l’obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle società di capitali con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell’ultimo bilancio approvato alla data della presente delibera.

2. In forza del rinvio operato dall’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.

3. Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.

Art. 3 - Misura del contributo

1. Per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90, il contributo è fissato nella misura dello 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della legge n. 287/90.

2. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.

CAPO II – ADEMPIMENTI

Art. 4 - Termini e modalità di versamento

1. Ai sensi dell’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 il contributo è versato direttamente all’Autorità, con le modalità indicate nelle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2013.

2. Per l’anno 2013 il versamento del contributo deve essere effettuato entro il 30 ottobre 2012, a partire dal 1° ottobre 2012.

Art. 5 - Comunicazione

1. L’avvenuto versamento dovrà essere comunicato all’Autorità entro il 30 novembre 2012, con le modalità previste dalle Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2013.

Capo III – CONTROLLI, ACCERTAMENTI E RIMBORSI

Art. 6 - Controlli

1. L’Autorità svolge l’attività di accertamento in ordine al corretto adempimento degli obblighi di contribuzione.

Art. 7 - Interessi

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo, oltre all’importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 30 ottobre 2012.

Art. 8 - Riscossione coattiva

1. In caso di omesso o parziale versamento del contributo l’Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 9 - Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all’Autorità una istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell’anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento utile dal quale emerga, l’indebito versamento.

2. Qualora l’Autorità non si pronunci entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell’istanza, la medesima si intenderà accolta.