La Legge Annuale sulla concorrenza

Nel 2009, accogliendo le raccomandazioni più volte formulate dall’Autorità per dare maggiore incisività all’attività consultiva, è stata approvata una norma che impegna il Governo a presentare annualmente al Parlamento, entro sessanta giorni dalla presentazione della Relazione Annuale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, un disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenzaal fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”, tenendo conto anche delle segnalazioni eventualmente trasmesse dall’Autorità (art. 47, legge 23 luglio 2009, n. 99)

A seguito di tale innovazione normativa, l'Autorità ha inviato al Parlamento e al Governo, ai sensi degli artt.21 e 22 della legge n. 287/90,  segnalazioni generali su proposte di riforma pro concorrenziale del quadro normativo e regolatorio.

 

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La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136). prevede infatti, al comma 4 dell’articolo 47, che il Governo alleghi al disegno di legge annuale una relazione di accompagnamento che evidenzi:

a) lo stato di conformità dell’ordinamento interno ai princípi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l’elenco delle segnalazioni e dei pareri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, indicando gli ambiti in cui non si è ritenuto opportuno darvi seguito.