I poteri di segnalazione e consultivi dell'AutoritÃ
A complemento delle competenze nel controllo degli atti e dei comportamenti delle imprese, all’Autorità sono stati attribuiti alcuni poteri volti a sollecitare, anche nell’attività legislativa e regolamentare, un’adeguata considerazione delle esigenze della concorrenza e del mercato.
L’Autorità non può certo sostituirsi al Governo e al Parlamento nel decidere quali norme (leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi di carattere generale) debbano regolare il funzionamento dell’economia. Tuttavia, essa ha il potere di segnalare al Governo, al Parlamento o alle amministrazioni pubbliche competenti i casi in cui provvedimenti normativi già vigenti, o in via di formazione, siano tali da introdurre restrizioni della concorrenza che non risultano giustificate in base ad esigenze di interesse generale (articoli 21 e 22 della legge n. 287/90).
L’articolo 21-bis della legge 287/90, introdotto nel 2012, ha anche attribuito all’Autorità la legittimazione a impugnare gli atti della pubblica amministrazione che determinano distorsioni della concorrenza.
Il potere di advocacy dell’Autorità è stato sostanzialmente rafforzato nell’ambito della normativa sulle liberalizzazioni dei mercati, volta a dare maggiore voce alla concorrenza nel sistema regolatorio nazionale [in particolare l’art. 34 del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 201/2011, nonché l’art.1 del d.l. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012]

