Legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 2, co. 33 e 34) - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità . Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilitÃ
(Supplemento ordinario n. 136, alla Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1995, n. 270)
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Art. 2. Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilitÃ
33. Le Autorità , con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.



