Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (art. 26) - Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

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(Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2004, n.29)

Art. 26. - Operazioni di concentrazione - Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

1. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della medesima legge debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui all'articolo 10 della legge stessa qualora attraverso la concentrazione si venga a detenere o controllare direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività.

2. L'Autorità destinataria delle comunicazioni ai sensi del comma 1 opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, valutando, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, i casi nei quali l'operazione comunicatale sia da vietare in quanto suscettibile di eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel settore.