Restituzione delle sanzioni pagate, a seguito di annullamento o rideterminzione delle stesse da parte del giudice amministrativo
La parte che ha provveduto al pagamento della sanzione, qualora il giudice amministrativo, successivamente a tale pagamento, annulli o ridetermini la sanzione, ha diritto alla restituzione delle somme versate e non più dovute.
Per le sanzioni comminate ai sensi della legge n. 287/90, l’istanza di restituzione deve essere presentata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale Servizi Tesoro -Ufficio IV, via Casilina 3, 00182 Roma, quale amministrazione competente alla restituzione, nonché all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Ufficio di Segreteria dell’Autorità , al fine del rilascio del necessario nulla osta alla restituzione.
Per le sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. n. 206/05, così come modificato dal D.Lgs. n. 146/07, e del D.Lgs. n. 145/07, fino all’importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione, la domanda di restituzione va inoltrata direttamente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Ufficio di Segreteria dell’Autorità , piazza Verdi 6/A 00198 Roma.
Nel caso di sanzioni comminate ai sensi del D.Lgs. n. 206/05, così come modificato dal D.Lgs. 146/07, e del D.Lgs. n. 145/07, superiori a 50.000 euro, la domanda va inoltrata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Centrale Servizi Tesoro - Ufficio IV, via Casilina 3, 00182 Roma e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Ufficio di Segreteria. In questo caso l’Autorità provvederà alla restituzione della parte di sanzione di sua competenza e al rilascio del nulla osta alla restituzione della parte di sanzione di competenza dell’erario.

