Richiesta di pagamento rateale della sanzione
Qualora il soggetto sanzionato versi in condizioni economiche disagiate, può presentare istanza motivata di rateazione ai sensi dell’art. 26 della legge n. 689/81. Le rate mensili non possono superate il numero di trenta. In ogni momento è sempre possibile estinguere il debito con un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, il soggetto obbligato è tenuto a pagare il residuo ammontare della sanzione in un’unica soluzione.
Ai fini della valutazione dell’istanza di rateazione, la parte è tenuta ad inviare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Nel caso di impresa individuale, laddove manchi la documentazione contabile, la persona fisica è tenuta a produrre idonea documentazione fiscale (modello unico), relativa agli ultimi tre anni, da cui emergano i redditi d’impresa.

