Pagamento sanzioni
Potere Sanzionatorio dell'AutoritÃ
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli articoli 8 comma 2-sexies, 14 comma 5, 15 commi  1 e 2 e 19, commi 1 e 2, della legge n. 287/90 nonché, ai sensi dell’articolo 27, commi 4, 9 e 12 del D.Lgs. n. 206/05 (Codice del Consumo), così come modificato dal D.Lgs. n. 146/07 e ai sensi dell’articolo 8, commi 4, 9 e 12 del D.Lgs. n. 145/07.
Le sanzioni in materia di concorrenza devono essere pagate entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento e vengono imputate al Capo 18, Capitolo 3592, art. 14 del bilancio dello Stato (art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
Le sanzioni in materia di tutela del consumatore devono essere pagate entro trenta giorni, dalla data di notifica del provvedimento.
L’articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha stabilito che le sanzioni irrogate dall’Autorità ai sensi del D.Lgs. n. 206/05, così come modificato dal D.Lgs.n. 146/07 e del D.Lgs. n. 145/07, sono versate fino all’importo di 50.000 euro per ciascuna sanzione su un conto di tesoreria intestato all’Autorità , la parte eccedente tale importo è versata all’erario.
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- Ritardo nel pagamento delle sanzioni
- Richiesta di pagamento rateale della sanzione
- Restituzione delle sanzioni pagate, a seguito di annullamento o rideterminzione delle stesse da parte del giudice amministrativo
- Modello F24: codici tributo e modalità di pagamento
- Modalità di compilazione mod. F24 - Tutela della concorrenza
- Modalità di compilazione mod. F24 - Tutela del consumatore

