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I713 - CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI-RESTRIZIONI DEONTOLOGICHE SULLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI;ORDINE NAZIONALE PSICOLOGI-RESTRIZIONI DEONTOLOGICHE SULLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
I713 - Provvedimento del 14 maggio 2009
I716 - Provvedimento del 14 maggio 2009

COMUNICATO STAMPA

ORDINI PROFESSIONALI: ANTITRUST AVVIA DUE ISTRUTTORIE PER POSSIBILI INTESE RESTRITTIVE DELLA CONCORRENZA NEI CONFRONTI DELL’ORDINE DEI GEOLOGI E DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI

I due procedimenti dovranno accertare se, attraverso le disposizioni dei codici deontologici, siano state rese vincolanti le tariffe decise dagli Ordini uniformando i prezzi delle prestazioni professionali

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare due distinte istruttorie nei confronti del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, per accertare se, attraverso le disposizioni contenute nei Codici deontologici tese ad uniformare il prezzo delle prestazioni professionali, abbiano violato le norme a tutela della concorrenza.
Le istruttorie, avviate anche alla luce della recente indagine conoscitiva dell’Antitrust sullo stato del recepimento dei principi di concorrenza nei servizi professionali, dovranno valutare se le disposizioni deontologiche, attraverso il rinvio alle tariffe professionali come parametro del decoro nella determinazione del compenso, rafforzato dallo strumento sanzionatorio, costituiscano intese restrittive della concorrenza.
In particolare:
IL CODICE DEONTOLOGICO DEI GEOLOGI prevede, nella versione vigente approvata nel dicembre 2006, per quanto riguarda la determinazione del compenso professionale, che “la tariffa professionale determinativa soltanto dei minimi compensativi dell’attività professionale del geologo esercitata nelle varie forme, costituisce legittimo elemento di riferimento ai fini della tutela della dignità professionale del singolo geologo e della categoria, nonché della qualità delle prestazioni, fino all’emanazione di nuova tariffa articolata in parametri superiori ai minimi”. L’art. 18 sancisce inoltre che, “a garanzia della qualità delle prestazioni ed ai sensi dell’art. 2233, comma 2, Codice Civile il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme - individuale, societaria o associata - deve sempre commisurare la propria parcella all’importanza della prestazione ed al decoro professionale. L’Ordine vigila sull’osservanza dell’art. 2233, comma 2, c.c. che costituisce obbligo deontologico la cui violazione determina l’instaurazione di procedimento disciplinare”.
IL CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI dispone che, nella fase iniziale del rapporto con l’utente, lo psicologo pattuisce “quanto attiene al compenso professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato al codice, rappresenta il parametro per la valutazione della misura del compenso richiesto. Lo stesso codice prevede che l’inosservanza dei precetti stabiliti e ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.

Secondo l’Autorità, con le disposizioni dei due Codici citate, potrebbero reintrodursi nell’ordinamento minimi tariffari di fatto inderogabili contrariamente a quanto stabilito dalla legge.


Roma, 28 maggio 2009