AS497 - AS497 - CLAUSOLE DI ESCLUSIVA NEL RAPPORTO DI DISTRIBUZIONE TRA COMPAGNIE ASSICURATIVE E AGENTI
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 5 febbraio 2009
COMUNICATO STAMPA
ASSICURAZIONI: ANTITRUST, NO A MODIFICHE SU PLURIMANDATO E DIRITTO DI RECESSO NEI CONTRATTI POLIENNALI
Alcuni emendamenti al Ddl 1195 incidono negativamente sulla concorrenza nel settore e sulla tutela del consumatore, ostacolando l’indispensabile riduzione delle tariffe. Segnalazione inviata al Governo e al Parlamento
Gli emendamenti che intendono modificare la normativa sul plurimandato e sul diritto di recesso nelle assicurazioni, presentati al Ddl n. 1195 in discussione al Senato, avranno, se approvati, un impatto negativo sulla concorrenza e sulla tutela del consumatore. Lo afferma l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata al Governo e al Parlamento.
Secondo l’Antitrust, sia l’abolizione del divieto delle clausole di esclusiva nella distribuzione assicurativa che la limitazione del diritto di recesso annuale nei contratti poliennali, prospettati negli emendamenti, vanno nella direzione esattamente opposta agli auspicati sviluppi pro-concorrenziali del mercato delle assicurazioni: solo il confronto competitivo nella fase distributiva e la mobilità della domanda possono, infatti, indurre una riduzione nel livello dei prezzi finali delle polizze assicurative in esame. Riduzione che, in un contesto di crisi quale l’attuale, appare indispensabile.
L’Antitrust ricorda che la normativa contenuta nella legge 4 agosto 2006, n. 248 persegue l’importante obiettivo di incentivare l’apertura delle reti distributive superando assetti storicamente basati su rapporti in monomandato tra compagnie di assicurazione e agenti. La diffusione, che l’Autorità auspicava ed auspica, del plurimandato, è, infatti essenziale per iniettare una spinta competitiva tra compagnie assicurative perché consente ai consumatori finali di comparare, presso lo stesso agente, polizze di diversi operatori.
Ugualmente importante, per agevolare la mobilità del consumatore finale, è l’esercizio del diritto di recesso annuale per i contratti poliennali. Le modifiche in discussione al Senato, al contrario, limiterebbero questo diritto prevedendo che sia esercitabile solo dopo cinque anni di durata del contratto. In questo modo la mobilità della domanda, già non agevole da stimolare, risulterebbe notevolmente limitata.
Secondo l’Antitrust il confronto competitivo non può che essere innescato dai positivi stimoli provenienti da una domanda finale correttamente informata, in grado di comparare agevolmente e senza costi di ricerca le varie offerte, quindi di scegliere e cambiare rapidamente l’originario fornitore. Si tratta di un obiettivo che va raggiunto se si vuole tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quale quello assicurativo, di primaria rilevanza per l’economia nazionale.
Roma, 6 febbraio 2009