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A376 - AEROPORTI DI ROMA-TARIFFE AEROPORTUALI


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 23 ottobre 2008


COMUNICATO STAMPA

ADR: ANTITRUST, SANZIONI DA 1.668.000 EURO ALLA SOCIETÀ PER ABUSI DI POSIZIONE DOMINANTE

Ha applicato corrispettivi eccessivamente onerosi nel servizio di rifornimento carburante e nella sub-concessione di spazi ad uso ufficio agli operatori cargo. Il sistema di tariffazione per l’accesso alla cargo city di Fiumicino ha inoltre pregiudicato un pieno svolgimento della concorrenza a danno degli altri handler.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 23 ottobre 2008 ha deliberato che AdR, società Aeroporti di Roma, ha abusato della sua posizione dominante, derivante dall’essere concessionaria esclusiva, fino al 2044, della gestione unitaria degli aeroporti di Roma-Fiumicino e Roma-Ciampino, e ha comminato alla società sanzioni per complessivi 1.668.000 (unmilioneseicentosessantottomila) euro.

In particolare l’Autorità ha deliberato:

- una sanzione di 402.000 (quattrocentoduemila) euro per l’abuso relativo all’applicazione di corrispettivi eccessivamente onerosi per il servizio di rifornimento carburante;

- una sanzione di 196.000 (centonovantaseimila) euro per l’abuso relativo all’applicazione di corrispettivi eccessivamente onerosi per la sub-concessione di spazi ad uso ufficio agli operatori cargo (unico abuso di sfruttamento ancora sussistente);

- una sanzione da 1.070.000 (unmilionesettantamila) euro per l’abuso relativo alla tariffazione per l’accesso alla cargo city di Fiumicino.

L’istruttoria era stata avviata il 14 dicembre 2006 dopo alcune segnalazioni ricevute da Ibar, Italian Board Airlines Representatives e da operatori cargo e da associazioni di operatori cargo (ALAS, ASSODOR e ANAMA) attivi nell’aeroporto di Fiumicino, che lamentavano la portata anticoncorrenziale di alcuni comportamenti di AdR.

In particolare, gli abusi di posizioni dominante sanzionati per condotte di sfruttamento in violazione dell’art. 82 del Trattato CE riguardano quei mercati in cui la differenza tra corrispettivi applicati e costi sostenuti dal gestore è particolarmente significativa, ben al di sopra del livello massimo del corrispettivo individuato dal regolatore come orientato ai costi ed inclusivo del margine di remunerazione del capitale investito.

Gli abusi contestati riguardano:

1) il servizio di rifornimento carburante, rispetto al quale la airport fee richiesta da AdR, per il periodo tra il 2004 e il 2005, è risultata pari a 7,2 euro per metro cubo di carburante erogato, inclusiva del canone di concessione per l’utilizzo dei beni strumentali, mentre gli esiti dell’istruttoria condotta da ENAC individuano, da ultimo, un valore che avrebbe dovuto essere pari a 4,72 euro per metro cubo erogato. Quanto fatturato da AdR, pertanto, appare superiore di oltre il 50% al valore economico del servizio prestato. Il comportamento di AdR rappresenta dunque una fattispecie di applicazione di prezzi eccessivamente onerosi, abusiva ai sensi della normativa comunitaria sulla concorrenza, in quanto messa in atto da un’impresa di posizione dominante;

2) la sub-concessione di spazi ad uso ufficio, laddove AdR applica agli operatori handler cargo canoni di sub-concessione più che doppi rispetto a quelli applicati ai vettori cargo in autoproduzione, che si assumono rappresentare il benchmark del valore economico riferibile al servizio (27,60 €/Mq/mese contro 12,97 €/Mq/mese);

3) l’abuso relativo alla tariffazione per l’accesso alla cargo city di Fiumicino. Infatti, la tariffazione “fissa a volo” applicata da AdR tra il 2004 ed il 2006 è stata tale da rendere più onerosa, per un vettore, la scelta di rivolgersi ad un handler concorrente di AdR per l’allestimento della merce. AdR, per il semplice passaggio all’interno della cargo city della merce già allestita da altri handler che operano al di fuori della stessa, ha richiesto il pagamento di una somma pari alla tariffa piena che essa applica per il trattamento della merce in export. Da tale ammontare viene stornata una somma forfetaria, in ogni caso inferiore ai costi sostenuti da un concorrente efficiente almeno quanto AdR (includendo, nei costi, anche quello per l’utilizzo dell’infrastruttura). Tale condotta ha quindi avuto effetti anticoncorrenziali perché ha reso sistematicamente più oneroso per i vettori rivolgersi agli handler concorrenti per il servizio di allestimento della merce effettivamente svolto.

L’istruttoria non ha invece individuato prove sufficienti a dimostrare l’abuso per applicazione di prezzi eccessivamente gravosi e non equi nella definizione dei corrispettivi per l’utilizzo delle infrastrutture centralizzate. Anche per quanto riguarda la fee richiesta agli operatori di sicurezza per lo svolgimento dell’attività di sicurezza aggiuntiva, l’istruttoria ha evidenziatola non eccessiva onerosità del prezzo fatturato da AdR agli operatori di sicurezza.

Sono infine risultati sostanzialmente in linea con corrispettivi orientati ai costi i corrispettivi per l’accesso al mercato della messa a disposizione dei beni ad uso comune ed esclusivo per la fornitura del servizio di assistenza catering, per i quali non si è riscontrato un comportamento abusivo ai sensi dell’art. 82 del Trattato CE.


Roma, 3 novembre 2008