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EX MINISTRO LUNARDI NON HA VIOLATO LEGGE SU CONFLITTO DI INTERESSI


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA

ANTITRUST: EX MINISTRO LUNARDI NON HA VIOLATO LEGGE SU CONFLITTO DI INTERESSI



L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 27 luglio 2006, ha deliberato che l’ex ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, non ha violato la legge sul conflitto di interessi in relazione alla delibera Cipe con la quale sono stati approvati i lavori di ampliamento della metropolitana di Napoli.

L’Autorità aveva aperto un procedimento nei confronti dell’ex ministro lo scorso 11 aprile 2006 per verificare i vari passi attuativi relativi all’adozione della delibera Cipe che qui di seguito vengono ricordati.
Il progetto per il completamento della linea 6 è inserito con la dizione “Napoli metropolitana” nella sezione “Sistemi urbani” della delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121 che ha approvato, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 443/2001, il Primo programma delle infrastrutture strategiche.
In data particolare, l’avvio dell’istruttoria è stato ritenuto opportuno in considerazione del fatto chesi è reso necessario in quanto il 20 giugno 2005 la Metropolitana Milanese S.p.A., incaricata della progettazione delle opere civili della linea 6 della metropolitana di Napoli (tratta Mostra-Municipio) da parte della Metropolitana di Napoli S.p.A, in accordo con la Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari S.p.A., titolare della concessione di progettazione e costruzione (rilasciata dal Comune di Napoli), ha affidavato alla Rocksoil S.p.A. (società interamente controllata dalla Immobiliare San Marco S.r.l., di proprietà dei signori Giuseppe, Giovanna e Martina Lunardi, figli dell’ing. Pietro Lunardi, ex Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) l’incarico di collaborazione alla progettazione esecutiva degli interventi relativi alle delle gallerie di linea a foro cieco, adella fermata Chiaia e deai completamenti della fermata Mergellina della linea 6 della metropolitana di Napoli.
Al riguardo rileva in particolare la circostanza per cui la disciplina contrattuale del rapporto tra Metropolitana milanese S.p.A. e Rocksoil S.p.A.Nell’ambito del regolamento contrattuale subordina la corresponsione di una parte del compenso veniva subordinata all’approvazione definitiva dei progetti esecutivi.
Nella seduta del 2 dicembre 2005, nell’ottica di un’organica rivisitazione dell’intero sistema metropolitano regionale della Campania, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, componente del CIPE, sottoponevaha sottoposto a quest’ultimo, dopo aver sottolineato la necessità di assegnazioni prioritarie a carico delle risorse stanziate dalla legge finanziaria 2006, una nota informativa programmatica sugli interventi riconducibili al nodo di Napoli, ivi compreso il completamento della linea 6 della metropolitana.

In data 29 marzo 2006 il CIPE si riuniva al fine di deliberare, tra le altre questioni all’ordine del giorno, in merito all’approvazione definitiva del progetto esecutivo delle opere di completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli oggetto dell’incarico affidato alla Rocksoil S.p.A..

In data 17 luglio 2006 la Segreteria del CIPE ha trasmesso all’Autorità copia della delibera del 29 marzo 2006. Dal documento risulta che in tale sede il Comitato, pur, esprimendo valutazione positiva in ordine al progetto definitivo del completamento della linea 6, si è riservato di procedere successivamente all’adozione formale della delibera di approvazione definitiva del progetto una volta completati gli ulteriori adempimenti richiesti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
o che non viene deliberata l’approvazione del progetto?

Ai sensi della legge n.215/2004, una fattispecie di conflitto di interessi per incidenza sul patrimonio è dunque configurabile solo in presenza di tre elementi:
la partecipazione di un titolare di carica a un atto di governo;
una incidenza specifica e preferenziale che da tale atto derivi sulla sfera patrimoniale del titolare stesso o dei suoi familiari;
un danno per l’interesse pubblico.

Per quanto riguarda il punto a) l’Autorità ha accertato la partecipazione del ministro delle Infrastrutture alla fase procedimentale.

Quanto al punto b), l’Autorità ha osservato che il CIPE nella suddetta delibera del 29 marzo 2006, n. 75, ha espresso una “valutazione positiva sul progetto definitivo del completamento della linea 6 della metropolitana di Napoli …riservandosi di procedere all’adozione formale della delibera di approvazione definitiva del suddetto progetto”,ponendo, inoltre, in capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ulteriori adempimenti, svolti i quali il progetto dovrebbe essere sottoposto nuovamente all’esame del CIPE, accompagnato da una nuova proposta di approvazione da parte dello stesso Ministero.

Inoltre, l’accantonamento di 100 milioni di euro, disposto nella medesima delibera del CIPE del 29 marzo 2006 per il “nodo di Napoli” (interventi che comprendono il completamento della stazione di Montesanto, la stazione di interscambio Cilea, il prolungamento della linea 1 verso Capodichino, ed il completamento della linea 6), comporterà l’assegnazione di un finanziamento di pari importo solo “all’atto della presentazione degli elaborati definitivi dell’intervento e/o dei lotti da finanziare e da stesura aggiornata dei relativi piani economici-finanziari”.

Quanto al punto c), l’Autorità non ha rilevato l’esistenza del danno per l’interesse pubblico richiesto dalla legge.

La delibera CIPE del 29 marzo 2006, n. 75 non risulta dunque idonea a produrre un vantaggio patrimoniale specifico e preferenziale a favore della Rocksoil S.p.A.




Roma, 28 luglio 2006