IC27 - SETTORE DEL CALCIO PROFESSIONISTICO
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 24 maggio 2006
COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST: CALCIO, CHIUSA INDAGINE CONOSCITIVA
PROPOSTE A FIGC DIECI REGOLE PER RENDERE PIU’ LIBERO
IL MERCATO
ELIMINARE ALBO PROCURATORI, RIDURRE ESCLUSIVE AGENTI-CALCIATORI, CANCELLARE PENALI REVOCA CONTRATTI, RECIDERE TUTTI I CONFLITTI DI INTERESSI TRA AGENTI E PARENTI FINO AL SECONDO GRADO
L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 24 maggio 2006, ha deliberato la chiusura di una parte dell’indagine conoscitiva condotta sul settore del calcio professionistico e approvato alcune linee guida che dovrebbero essere recepite nel nuovo regolamento agenti all’esame dei vertici della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
L’analisi svolta ha evidenziato come il Regolamento agenti della FIGC contiene previsioni che non trovano alcun riscontro nel Regolamento FIFA.
Tali previsioni sono suscettibili di condizionare in maniera significativa la condotta degli agenti di calciatori sul mercato, così da ostacolare le opportunità di confronto concorrenziale tra gli operatori e da favorire comportamenti collusivi.
L’attività di agente di calciatore è un’attività tipicamente economica, rispetto alla quale non possono rilevare le specificità del settore del calcio; pertanto, essa si presta a formare oggetto di sindacato ai sensi della normativa a tutela della concorrenza.
In questa prospettiva, l’Autorità ritiene che debbano essere sottoposte a revisione quelle previsioni del vigente Regolamento FIGC che introducono ingiustificate restrizioni all’attività in esame.
In particolare, le disposizioni esaminate sollevano problemi di natura antitrust relativamente a: i) i vincoli all’accesso alla professione; ii) la standardizzazione dei rapporti contrattuali agente-calciatore; iii) le clausole leganti; iv) l’inidoneità delle attuali previsioni in materia di conflitto di interessi a garantire pari opportunità agli agenti attivi sul mercato. Di seguito, dieci proposte di modifica del Regolamento.
1) ELIMINARE ALBO AGENTI. In relazione alle restrizioni concernenti l’accesso all’attività di agente, si rileva che l’obbligo di iscrizione ad un apposito Albo agenti, peraltro assistito da un sistema sanzionatorio, non risponde ad esigenze di necessarietà e proporzionalità, visto che la previsione di un esame per l’ottenimento della licenza rappresenta uno strumento di per sé sufficiente a garantire l’accesso alla professione a soggetti qualificati. L’obbligo di iscrizione all’Albo configura un’ingiustificata barriera all’accesso.
Sul punto, si ritiene pertanto che il Regolamento FIGC debba essere modificato nel senso di prevedere, analogamente a quanto stabilito nel Regolamento agenti FIFA, che ai fini dell’accesso alla professione di agente di calciatori sia sufficiente l’ottenimento della licenza.
2) RIDURRE LE ESCLUSIVE AGENTI-CALCIATORI. Quanto alle previsioni del Regolamento che determinano la standardizzazione dei rapporti contrattuali tra agente e calciatore, l’obbligo di utilizzare “esclusivamente” i moduli predisposti dalla Commissione, nella misura in cui prevedano il vincolo di esclusiva e altre condizioni contrattuali, ostacola la concorrenza tra agenti.
3) NO PENALI PER REVOCA MANDATO. Ciò vale con riguardo alla previsione delle penali che gravano sul calciatore nell’ipotesi di revoca dello stesso, nonché in relazione all’obbligo di ricorrere alla camera arbitrale istituita presso la FIGC in caso di controversie.
4) CONTRATTI PIU’ LIBERI. Una maggiore libertà contrattuale indurrebbe gli agenti a competere tra loro anche sotto il profilo delle condizioni offerte ai propri clienti e consentirebbe ai calciatori di disporre di maggiori elementi di valutazione nella scelta del proprio agente. Pertanto, analogamente al Regolamento FIFA, anche quello FIGC dovrebbe consentire alle parti di definire liberamente i termini del contratto.
5) NO CLAUSOLE SU SCADENZA CONTRATTI. Molteplici sono, inoltre, le previsioni del Regolamento che comportano effetti “leganti”. In particolare, oltre ai sopra richiamati obblighi che incombono sul calciatore che revochi il mandato prima della scadenza del contratto, rilevano le disposizioni che impongono al calciatore di corrispondere comunque un compenso al proprio agente anche ove l’ingaggio ottenuto non sia dovuto all’opera svolta dall’agente medesimo.
6) PIU’ LIBERTA’ DI SCELTA PER I CALCIATORI. Ulteriori effetti leganti sono poi connessi all’obbligo di conferire l’incarico in via esclusiva ad un solo agente e al divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente.
Le suindicate previsioni si prestano a falsare la concorrenza in quanto, nella misura in cui viene fortemente ostacolata la possibilità per il calciatore di rivolgersi ad un nuovo agente, sono idonee a ridurre gli incentivi degli agenti a diversificare la propria attività nonché a dimostrare la propria efficienza in termini di capacità di procurare ingaggi più favorevoli.
7) PIU’ CONFRONTI TRA GLI AGENTI. Ne discende che le citate previsioni, che ancora una volta non trovano corrispondenza nel Regolamento FIFA, devono essere emendate al fine di consentire un effettivo confronto tra gli agenti attivi sul mercato.
8) ELIMINARE I CONFLITTI DI INTERESSI. Il Regolamento FIGC, inoltre, disciplina in modo inadeguato le ipotesi di c.d. conflitti di interessi.
Si è osservato infatti che la presenza di legami familiari tra l’agente e i soggetti che ricoprono cariche di rilievo nelle società di calcio e nelle federazioni attribuisca un vantaggio concorrenziale non riconducibile ad una maggiore efficienza dello stesso agente. Gli agenti dovrebbero piuttosto essere messi in condizione di confrontarsi sulla base delle loro effettive capacità professionali, anche a vantaggio delle aspettative di ingaggio dei calciatori. Per tale motivo, l’Autorità ritiene che l’attività di agente debba essere preclusa ai soggetti i cui parenti ricoprano cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni o, comunque, non debba essere consentito agli agenti di gestire quelle trattative che vedano come destinatari o beneficiari dell’attività svolta dall’agente soggetti che abbiano legami parentali o di affinità quantomeno entro il secondo grado con l’agente stesso. Di converso, ai soggetti che detengano legami di parentela con un agente dovrebbe essere precluso di rivestire cariche sociali o incarichi dirigenziali e tecnici nelle società o nelle federazioni.
9) NO AD AGENTI DI CALCIATORI E ALLENATORI. Inoltre, l’Autorità ritiene che presenti problemi di natura concorrenziale anche l’ipotesi, non disciplinata dal Regolamento FIGC, dell’agente che rappresenti contestualmente calciatori e allenatori. Più in generale, si rileva come la rappresentanza di interessi differenziati e potenzialmente in conflitto è in grado di condizionare la libertà di scelta dei diversi soggetti coinvolti nel rapporto di rappresentanza.
Si ritiene dunque opportuno che il Regolamento escluda espressamente la possibilità che uno stesso agente possa rappresentare contestualmente allenatori e calciatori o, quantomeno, che lo stesso possa rappresentare allenatore e calciatori appartenenti alla stessa squadra.
10) ELIMINARE NORME CHE INGESSANO IL MERCATO. Si rileva inoltre come la situazione di mercato appare caratterizzata da un lato da una certa stabilità delle quote di mercato degli operatori e, dall’altro, dalla presenza, tra i primi di essi, di soggetti connotati da specifici rapporti di parentela con esponenti di rilievo di società di calcio professionistiche. Tale contesto è in larga parte riconducibile sia a quelle disposizioni regolamentari che rendono vischiose le dinamiche concorrenziali tra i soggetti attivi sul mercato (quali la previsione di un sistema di doppia penale, l’obbligo di conferire l’incarico in via esclusiva ad un solo agente, il divieto di contattare un calciatore per indurlo a cambiare agente) sia all’assenza di un esplicito divieto di esercitare l’attività di agente da parte di quei soggetti che potrebbero beneficiare, rispetto ai concorrenti, di rapporti di parentela privilegiati con esponenti di società di calcio o federali.
Sulla base delle considerazioni svolte, l’Autorità auspica che la FIGC si determini a modificare, in tempi brevi, il Regolamento sull’esercizio dell’attività degli agenti di calciatori nel senso indicato. Ciò in quanto si ritiene che gli emendamenti prospettati possano contribuire a ripristinare le condizioni per un corretto funzionamento del mercato.
Roma, 24 maggio 2006
ALLEGATI
Tab. A – Quote di mercato in volume - primi 5 operatori (periodo 2002/06)
Operatore (raggruppamento o singolo agente) | Quota media (1) periodo 2002/06 |
GEA WORLD S.P.A. | 10,20 |
P.D.P. S.R.L. | 3,52 |
I.F.A. DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.A.S. | 3,34 |
T.L.T. S.R.L. | 3,25 |
P&P PASTORELLO AND PARTNERS S.A.S | 3,07 |
(1) La quota riportata è la media semplice tra le quote di mercato detenute dagli operatori in ciascuna stagione sportiva considerata.
Tab. B– Quote di mercato in valore – primi 15 operatori (ultime due stagioni)
Operatore (raggruppamento o singolo agente) | Quota di mercato (%) |
GEA WORLD S.P.A. | 17,9 |
P.D.P. S.R.L. | 9,4 |
T.L.T. S.R.L. | 6,9 |
BRANCHINI ASSOCIATI S.P.A. | 5,6 |
FEDELE GAETANO | 4,9 |
FOOTBALL SERVICE S.A.S. | 4,5 |
I.F.A. DI GIUSEPPE BONETTO & C. S.A.S. | 3,7 |
DELLAGLIO ANTONIO | 3,4 |
I.F.A. DI MARCELLO BONETTO &C S.A.S. | 2,3 |
PLAYGROUND S.A.S. | 2,3 |
BOZZO GIUSEPPE | 2,3 |
CONSPORT GROUP S.R.L. | 2,2 |
ATC DI TIBERIO CAVALLERI S.A.S. | 2,1 |
SPORT SERVICE S.R.L. | 1,7 |
BASTIANELLI PATRIK | 1,7 |
Tab. C – Quote di mercato in valore – primi 15 agenti singoli (ultime due stagioni)
Agente | Quota di mercato (%) |
MOGGI ALESSANDRO | 12,3 |
D’AMICO ANDREA | 8,6 |
TINTI TULLIO | 6,9 |
FEDELE GAETANO | 5,0 |
ZAVAGLIA FRANCESCO | 4,8 |
ANTONELLI STEFANO | 4,2 |
BRANCHINI GIOVANNI UBALDO | 3,6 |
DELL’AGLIO ANTONIO | 3,4 |
BONETTO GIUSEPPE | 2,9 |
BOZZO GIUSEPPE | 2,3 |
BONETTO MARCELLO | 2,2 |
CAVALLERI TIBERIO | 2,1 |
CANOVI DARIO | 2,0 |
PALLAVICINO CARLO | 2,0 |
ROGGI MORENO | 1,9 |