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IC23 - SETTORE TELEVISIVO


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 16 novembre 2004


ANTITRUST CONCLUDE INDAGINE CONOSCITIVA
SU RACCOLTA PUBBLICITARIA TELEVISIVA


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 16 novembre 2004, ha deliberato la chiusura dell’indagine conoscitiva, avviata il 29 maggio 2003 ai sensi dell’articolo 12 della legge 287/90, riguardante il settore televisivo e, in particolare, il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.
L’indagine ha evidenziato come il settore nazionale della raccolta pubblicitaria, ed il mercato della raccolta televisiva in particolare, sia caratterizzato da un’elevata concentrazione, nonché da elevate barriere all’ingresso, a causa soprattutto di alcuni fattori di natura strutturale che ostacolano il corretto funzionamento del mercato.
Mentre i mercati della raccolta pubblicitaria su quotidiani, periodici e radio presentano una struttura piuttosto competitiva, quello della raccolta televisiva - la cui caratteristica principale è di essere composto da gruppi televisivi che forniscono contenuti ai telespettatori e offrono contemporaneamente inserzioni ai clienti pubblicitari – è contraddistinto da un livello di concentrazione che non ha riscontro negli altri Paesi europei, e che è determinato dalla posizione dominante del gruppo Fininvest, in virtù di una percentuale di raccolta pari al 65%, e dalla quota di RAI che detiene, con il 29%, la quasi totalità della parte residuale del mercato.

L’indagine ha evidenziato come a determinare questo assetto sia stata una serie di fattori di natura strutturale che ha ostacolato il corretto funzionamento del gioco della concorrenza nel settore televisivo, ed in particolare nella raccolta pubblicitaria. Questi fattori, in ampia misura specifici del contesto italiano rispetto a quello degli altri Paesi, sono:
la disponibilità, in un contesto di scarsità della risorsa frequenziale, di tre reti in capo a ciascuno dei due principali gruppi televisivi, che ha consentito a Fininvest e RAI di attuare strategie che hanno limitato l’entrata e la crescita di nuovi concorrenti;
la disciplina che regola le condotte della società cui è affidato il servizio pubblico radiotelevisivo, che, da un lato, ha favorito la creazione di un duopolio simmetrico nel versante dell’offerta di contenuti televisivi; dall’altro, ha rafforzato gli incentivi dei due operatori incumbents ad attuare politiche commerciali accomodanti nella raccolta pubblicitaria televisiva;
l’asimmetrica allocazione delle risorse frequenziali, dovuta alla mancanza di un processo centralizzato di assegnazione delle frequenze radiotelevisive che, congiuntamente all’integrazione a monte degli operatori televisivi nel mercato della trasmissione del segnale, ha determinato una significativa differenziazione delle reti televisive nazionali, in termini di copertura effettiva, a vantaggio dei due operatori storici;
una scarsa penetrazione delle piattaforme trasmissive alternative a quella terrestre, che ha limitato le possibilità di accesso al mercato della raccolta pubblicitaria televisiva da parte di nuovi soggetti;
l’assetto proprietario della società di rilevazione degli ascolti televisivi, su cui Fininvest e RAI esercitano un’influenza determinante;
la fitta rete di partecipazioni azionarie e di legami di tipo non azionario attraverso cui Fininvest riesce ad esercitare una propria influenza sulle decisioni di alcuni importanti operatori, ed in particolare delle società neo-entranti Telecom Italia e TF1-HCSC.

Alla luce di queste problematiche concorrenziali, l’Autorità ritiene opportuno suggerire alcuni interventi in grado di favorire un efficace confronto competitivo nel mercato nazionale della raccolta pubblicitaria sul mezzo televisivo.
In primo luogo, secondo l’Antitrust andrebbe ripensata l’attuale normativa in materia di servizio pubblico radiotelevisivo, immaginando per la Rai una soluzione simile a quella adottata in Gran Bretagna, con due società distinte: la prima con obblighi di servizio pubblico generale finanziata esclusivamente attraverso il canone; la seconda, a carattere commerciale, che sostiene le proprie attività attraverso la raccolta pubblicitaria e che compete con gli altri soggetti sulla base dei medesimi obblighi di affollamento; per quest’ultima sarebbe auspicabile sia il collocamento delle azioni sul mercato borsistico sia la definizione di regole di corporate governance che garantiscano un effettivo controllo dell’operato del management. Tale intervento sarebbe da effettuare auspicabilmente in tempi brevi, prima del collocamento in borsa di una quota di minoranza del capitale azionario della società RAI, attualmente previsto nella primavera 2005.
In secondo luogo, risultano necessari interventi di attuazione del Piano digitale e di riallocazione, attraverso meccanismi di mercato, dello spettro frequenziale destinato ai servizi radiotelevisivi, per evitare che le attuali posizioni detenute nelle reti analogiche (ovvero la disponibilità in capo a Fininvest e RAI di un numero di impianti e frequenze tale da rendere possibile la diffusione di tre reti nazionali, peraltro caratterizzate dalla più ampia copertura effettiva della popolazione) non si trasferiscano al futuro mercato digitale terrestre.
Al riguardo, ed al fine di stimolare la competizione nel mercato digitale terrestre, a giudizio dell’Antitrust andrebbero anche favorite, così come accade all’estero, misure di separazione verticale degli operatori di rete, mediante la separazione proprietaria delle società RAI Way e Elettronica Industriale, attualmente facenti capo rispettivamente ai gruppi RAI e Fininvest.
Andrebbe poi stimolata una competizione tra piattaforme per la trasmissione del segnale televisivo digitale, attraverso politiche di incentivazione alla diffusione tra le famiglie italiane di apparecchiature di decodifica. Tali interventi dovrebbero salvaguardare il principio della neutralità tecnologica, e quindi non possono limitarsi ad alcuni mezzi trasmissivi, ma devono estendersi con identiche modalità a tutte le piattaforme televisive digitali: digitale  terrestre, satellite, cavo e tecnologie x-DSL.
Quanto, infine, alla rilevazione degli ascolti, è auspicabile la ridefinizione dell’assetto proprietario della società che attualmente svolge tale servizio, prevedendo un soggetto privato indipendente che abbia quale funzione-obiettivo la massimizzazione dei profitti derivanti dalla vendita dei dati sugli ascolti televisivi; ciò assicurerebbe, tra l’altro, l’esistenza di una struttura di incentivi che consenta di cogliere al meglio le opportunità connesse all’evoluzione tecnologica delle modalità di fruizione del prodotto televisivo.

Dal canto suo, l’Autorità ritiene opportuno monitorare, in una fase di transizione tecnologica e di eliminazione dei precedenti limiti normativi alle concentrazioni orizzontali e diagonali, le condotte degli operatori televisivi, in particolare in materia di predisposizione delle offerte di prodotti pubblicitari, di accesso alle reti digitali ed ai contenuti televisivi, di acquisizione di frequenze ai fini della costituzione di nuovi multiplex nazionali, nonché, infine, di partecipazioni e di legami non azionari tra gli operatori televisivi.



Roma, 26 novembre 2004