C3818F - EDIZIONE HOLDING/AUTOSTRADE-CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 10 novembre 2004
COMUNICATO STAMPA
L’AUTORITA' ANTITRUST SANZIONA EDIZIONE HOLDING SPA PER INOTTEMPERANZA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 novembre 2004, ha condannato, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 287/90, la società Edizione Holding S.p.A. al pagamento di una sanzione amministrativa di 6,79 milioni di euro, per non avere rispettato le condizioni, deliberate il 2 marzo 2000 e il 13 settembre 2001, alle quali l'Autorità aveva subordinato l'autorizzazione dell'acquisizione del controllo della società Autostrade. Ai fini della determinazione della sanzione, pari all’1,2% del fatturato di riferimento, l’Autorità ha tenuto conto dei comportamenti tenuti dalla società, che ha in parte eliminato e in parte ridotto le conseguenze della violazione riscontrata.
Nel provvedimento del 2 marzo 2000, l'Autorità, accertato che l'acquisizione del controllo di Autostrade da parte di Edizione Holding, che già controllava Autogrill, avrebbe rafforzato la posizione dominante di quest'ultima nei mercati della ristorazione autostradale, aveva autorizzato l'operazione di concentrazione subordinatamente al pieno rispetto di alcune misure, volte a correggere gli effetti anticoncorrenziali che l'operazione era suscettibile di produrre. L'Autorità aveva imposto, fra l'altro, che Autostrade Spa, e le altre società concessionarie del servizio autostradale da essa controllate, non assumessero direttamente la fornitura del servizio di ristoro e affidassero sempre a terzi la fornitura di tale servizio attraverso le procedure previste dall'art. 4 delle convenzioni stipulate con l'ANAS.
Nel provvedimento del 13 settembre 2001, adottato a seguito di un’istanza di riesame presentata da Edizione Holding, l'Autorità aveva ribadito che, anche qualora il subconcessionario non intendesse gestire il servizio di ristoro, l'affidamento del servizio stesso doveva avvenire secondo procedure di gara trasparenti e non discriminatorie. Al riguardo, la stessa Edizione Holding si impegnava affinché il subconcessionario fosse vincolato contrattualmente in tal senso.
Dall’esame delle informazioni acquisite in seguito, l’Autorità rilevava l’inottemperanza di Edizione Holding alle prescrizioni contenute nei citati provvedimenti e, in data 7 aprile 2004, deliberava l’avvio di un procedimento istruttorio. Secondo l’Autorità, infatti, le cosiddette aree integrate non garantivano a tutti i soggetti interessati uguali modalità di accesso, in quanto imponevano all'operatore ristoro di reperire un partner oil per partecipare alle gare stesse.
L'Autorità, inoltre, valutava come discriminatorio l'impianto dei bandi di gara nella parte in cui si consentiva al soggetto titolare di un diritto di prelazione di partecipare alla gara in Associazione Temporanea di Imprese (ATI) con altri soggetti e di esercitare il diritto di prelazione con effetti che si estendevano anche agli altri componenti dell'ATI. Tale meccanismo, secondo l’Autorità, consentiva in sostanza al prelazionario di scegliere il gestore del servizio di ristoro senza effettuare un'ulteriore gara, come invece indicato nei provvedimenti citati.
Il procedimento di inottemperanza ha confermato la sussistenza della violazione contestata nel provvedimento di avvio ovvero che le regole secondo le quali si è svolto il processo di affidamento delle concessioni ristoro nella tornata di gare 2003/2004, erano in grado di avvantaggiare Autogrill, in particolare per quanto concerne la partecipazione alla gara da parte del prelazionario unitamente ad altri soggetti, nonché le regole relative all’obbligo di reperire preventivamente un partner oil per competere per l’affidamento del servizio di ristoro.
L’aver consentito al prelazionario di aggregarsi in ATI con altri soggetti in grado di partecipare da soli fa sì che il soggetto non titolare del diritto di prelazione venga a godere dei medesimi vantaggi del prelazionario. A beneficiare di questo meccanismo è stata Autogrill, soggetto in posizione dominante, verticalmente integrato con Autostrade. Il meccanismo delle ATI prelazionarie ha, infatti, consentito ad Autogrill di godere di un accesso privilegiato al 30% circa del fatturato ristoro messo a gara.
Nel corso dell’istruttoria, Edizione Holding ha dato attuazione ad un programma di azioni, dalla stessa presentato all’Autorità, provvedendo, tra l’altro, - per il tramite di Autostrade per l’Italia (ASPI), e nei limiti in cui ciò non sia precluso da interventi vincolanti dell’Autorità Giudiziaria - al rinnovo delle procedure relative all’assegnazione del servizio di ristoro per 18 gare, specificatamente individuate e precedentemente aggiudicate ad ATI prelazionarie, con la precisazione che, diversamente da quanto previsto precedentemente, nelle nuove procedure il prelazionario non potrà partecipare alla gara in associazione o raggruppamento temporaneo con altre imprese; la società Autogrill, nel contempo, ha provveduto a revocare il mandato per le ATI prelazionarie.
Il comportamento tenuto da Edizione Holding è stato valutato positivamente dall’Autorità, in considerazione del fatto che le nuove procedure, che non comporteranno costi aggiuntivi a carico dei partecipanti, si svolgeranno secondo regole diverse da quelle seguite in precedenza, tali da far venir meno i vantaggi concorrenziali di cui Autogrill ha potuto godere.
L’Autorità, pertanto, ha ritenuto che i comportamenti tenuti da Edizione Holding siano tali da attenuare la gravità della violazione contestata, in quanto volti ad eliminare le conseguenze dell’infrazione con riguardo alle ATI prelazionarie, ad attenuarne gli effetti con riguardo alle gare integrate e ad introdurre elementi in grado di aumentare la portata competitiva delle gare, seppur gravate da diritti di prelazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l’Autorità ha determinato una sanzione di 6,79 milioni di euro.
Roma, 12 novembre 2004