I532 - ALITALIA/VOLARE
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 10 luglio 2003
COMUNICATO STAMPA
ALITALIA/VOLARE: ANTITRUST VIETA INTESA SU NOVE ROTTE NAZIONALI
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato, nella riunione del 10 luglio 2003, di vietare l’accordo commerciale di code sharing stipulato tra le società Alitalia Linee Aeree Italiana Spa e Volare Group Spa, e comunicato dalle stesse società ai sensi della normativa antitrust, relativamente a 9 tratte nazionali rispetto alle 14 complessive domestiche e alle 8 europee interessate dall’accordo fra le due compagnie.
Le tratte interessate dall’accordo di code-sharing che, ad avviso dell’Autorità, risultano in contrasto con le norme sulla concorrenza sono: Fiumicino-Catania, Fiumicino-Palermo, Fiumicino-Venezia, Fiumicino Bari, Linate-Napoli, Malpensa-Napoli, Linate-Catania, Linate-Bari e Linate-Palermo.
L’accordo, stipulato tra il primo ed il quarto operatore nazionale, ha avuto efficacia a partire dal 1° luglio 2002 e riguarda lo svolgimento di servizi di trasporto aereo di linea con condivisione dei codici su 14 tratte nazionali e 8 europee, operate da Alitalia e Volare, nonché l’adesione di Volare al Programma di Fidelizzazione “MilleMiglia” di Alitalia.
Nelle stagioni Summer 2002 e Winter 2002-2003 esso ha interessato tutte le rotte nazionali ed internazionali operate da Volare. Nel periodo in questione, pertanto, Volare ha cessato di esercitare autonomamente qualsiasi collegamento nazionale ed europeo.
Con riguardo alle rotte internazionali, il confronto competitivo avviene tra numerosi e qualificati operatori e le condizioni di accesso ai mercati non presentano rilevanti barriere all’ingresso. Su tali rotte, 8 in tutto, l’accordo non presenta dunque, come rilevato dall’istruttoria, alcuna valenza restrittiva.
Per quanto concerne le rotte nazionali, invece, l’accordo di code-sharing si inquadra in un contesto caratterizzato da un grado di concorrenza assai limitato e da significative barriere all’ingresso. Più in particolare, le 14 rotte domestiche interessate (Fiumicino-Catania, Fiumicino-Palermo, Fiumicino-Venezia, Fiumicino-Bari, Linate-Palermo, Linate-Bari, Linate-Brindisi, Linate-Catania, Linate-Napoli, Malpensa-Napoli, Malpensa-Brindisi, Catania-Venezia, Palermo-Venezia, Napoli-Palermo) rappresentano circa il 28% del totale nazionale, sia in termini di posti offerti che di passeggeri trasportati. In ragione dei poteri attribuiti al vettore che materialmente opera il singolo volo (quali il controllo della capacità disponibile sull’aereo nonché la determinazione della politica tariffaria), il particolare tipo di code sharing stipulato tra Alitalia e Volare riduce significativamente la concorrenza tra i due vettori.
Inoltre, mediante l’accordo e, in particolare, attraverso la definizione congiunta dei Programmi Operativi (piani dei voli operati in code sharing), Alitalia e Volare hanno realizzato un riposizionamento reciproco su alcune rotte, determinando una ripartizione strategica fra di esse dei mercati nazionali interessati.
L’accordo ha inoltre permesso a Alitalia e Volare di presidiare più efficacemente le rotte da e per Linate, dove i due vettori continuano ad essere presenti: sulle rotte che riguardano l’aeroporto di Linate, l’accordo ha determinato effetti restrittivi anche in considerazione della situazione di congestionamento degli slot che caratterizza tale aeroporto, consentendo ad Alitalia e Volare di disporre di un numero di slot pressoché doppio rispetto a quello detenuto dall’insieme dei concorrenti e pari a circa tre volte quello di ciascun operatore. L’intesa tra Alitalia e Volare ha pertanto determinato un innalzamento delle barriere all'entrata per i concorrenti sui collegamenti da e per Linate interessati dal code sharing.
L’accordo di code-sharing ha complessivamente determinato una restrizione della concorrenza tra Alitalia e Volare relativamente a tutti i collegamenti nazionali interessati.
L’Autorità ha tuttavia ritenuto di accogliere la richiesta di autorizzazione in deroga presentata dalle parti, ai sensi dell’art. 4 della legge antitrust, limitatamente a 5 delle rotte interessate: Catania-Venezia, Palermo-Venezia, Linate-Brindisi, Malpensa-Brindisi e Napoli-Palermo; e ciò in ragione del miglioramento delle condizioni dell’offerta e del trasferimento dei benefici ai consumatori.
Relativamente alle rotte Fiumicino-Catania, Fiumicino-Palermo, Fiumicino-Venezia, Fiumicino-Bari, Linate-Napoli, Malpensa-Napoli, Linate-Catania, Linate-Bari e Linate-Palermo, l’Autorità ha invece vietato la prosecuzione dell’accordo, in quanto l’istruttoria ha dimostrato che le restrizioni della concorrenza determinate dall’accordo sono estremamente significative e neppure sussistono le condizioni per un’autorizzazione in deroga, atteso che non appaiono dimostrati il miglioramento delle condizioni d’offerta, né il trasferimento dei benefici ai consumatori.
Roma, 26 luglio 2003