C5249B - AUTOGRILL/ RISTOP
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST, VIETATA SECONDA OPERAZIONE AUTOGRILL/RISTOP.
AVVIATA ISTRUTTORIA PER PRESUNTI COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'adunanza del 5 settembre 2002, a conclusione del procedimento avviato il 24 luglio 2002, ha vietato l'acquisizione del 45%, accompagnata da un’opzione per l’acquisto del rimanente 55%, delle quote di Ristop S.r.l. da parte di Autogrill S.p.A. L'Autorità ha, infatti, ritenuto che tale operazione costituisce una concentrazione e, come tale, conduca ai medesimi effetti restrittivi della concorrenza dell’operazione di concentrazione già vietata dall’Autorità con propria delibera del 24 luglio 2002 e relativa all’acquisto del 100% del capitale di Ristop da parte di Autogrill.
In occasione della comunicazione dell'acquisto del 100% di Ristop da parte di Autogrill, le parti avevano reso noto che, in caso di divieto dell'operazione da parte dell'Autorità, Autogrill avrebbe acquistato il 45% delle azioni di Ristop con opzione di acquisto sul resto del capitale sociale. A seguito del provvedimento di divieto emanato dall'Autorità, si è venuta pertanto a realizzare la condizione alla quale questi impegni contrattuali erano stati subordinati dalle parti. L'Autorità ha ritenuto che anche questa seconda configurazione dell'operazione Autogrill/Ristop costituisca una concentrazione suscettibile di rafforzare la posizione dominante di Autogrill sui mercati della ristorazione autostradale.
L’Autorità nella medesima adunanza ha deliberato di avviare un'istruttoria nei confronti delle società Autogrill S.p.A. e Ristop S.r.l. per accertare l'eventuale esistenza di comportamenti mirati a restringere la concorrenza.
Il procedimento istruttorio trae origine da una segnalazione con cui è stato portato all'attenzione dell'Autorità il comportamento tenuto da Autogrill nel mercato della ristorazione autostradale volto ad impedire l’ingresso di un concorrente, in vista delle imminenti gare per l’assegnazione delle concessioni in scadenza nel 2003 per l’esercizio dell’attività di ristorazione autostradale.
Dalla documentazione acquisita nel corso dei due procedimenti relativi alle suddette concentrazioni è emersa, infatti, una volontà da parte di AUTOGRILL volta alla sostanziale monopolizzazione del mercato, anche attraverso la ricerca di una concertazione con il concorrente RISTOP. Tale strategia è stata concepita in modo da consentire all’operatore in posizione dominante di eliminare la concorrenza dai mercati della ristorazione autostradale attraverso la scelta di un concorrente disposto ad operare in modo collaborativo, nell’eventualità di un divieto dell’Autorità, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 287/90, di ulteriori processi di crescita esterna.
L'Autorità ha ritenuto che i comportamenti sopra descritti potrebbero integrare una violazione della legge n. 287/90, e in particolare dell’art. 2 e/o dell’art. 3 di tale legge, in quanto idonei a restringere sensibilmente la concorrenza nei mercati della ristorazione autostradale.
Il termine di chiusura dell'istruttoria è fissato al 30 giugno 2003.
Roma, 10 settembre 2002