A333 - ENEL TRADE-CLIENTI IDONEI
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 7 marzo 2002
COMUNICATO STAMPA
ANTITRUST APRE ISTRUTTORIA SU PRESUNTO ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE DI ENEL ED ENEL TRADE NEL SETTORE DEI CLIENTI IDONEI
L’Autorità, nella sua adunanza del 7 marzo 2002, ha deliberato di avviare un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti delle società ENEL S.p.A. ed ENEL Trade S.p.A. per accertare l’eventuale esistenza di violazioni dell’articolo 82 del Trattato CE (divieto di abuso di posizione dominante).
Il procedimento istruttorio trae origine da una segnalazione con cui sono state portate all’attenzione dell’Autorità alcune clausole di esclusiva e prelazione, incluse nel Contratto per la fornitura di energia elettrica predisposto da ENEL Trade S.p.A. per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei nel 2002, integrate dalla previsione di maggiorazioni di prezzo sulle vendite di energia elettrica complementari a quelle di "base", nonché le proposte commerciali contenute nella lettera indirizzata agli stessi clienti idonei da ENEL Trade il 17 dicembre 2001.
La clausola contrattuale di esclusiva a favore di ENEL Trade nella fornitura di energia elettrica (qualunque sia la provenienza dell’energia elettrica, ovvero da produzione convenzionale, da impianti CIP/6 o da importazioni), avrebbe quale principale effetto quello di scoraggiare i clienti idonei a cambiare il proprio fornitore, costituendo così una barriera nei confronti dei produttori esteri e nazionali, nonché dei grossisti interni. Con detta clausola ENEL, tramite ENEL Trade, sarebbe in grado di ricondurre sotto il proprio controllo sia le forniture di energia elettrica di "modulazione" sia le forniture di energia elettrica di "base", legando completamente a sé i clienti idonei che non possono prescindere dalle forniture di elettricità di "modulazione".
Il Contratto prevede, inoltre, una "clausola di prelazione" a favore di ENEL Trade per le forniture all’estero di siti industriali facenti capo a società con sede in Italia: con tale diritto di prelazione ENEL Trade può controllare qualsiasi offerta alternativa ad un suo cliente idoneo già servito in Italia e neutralizzare qualsiasi offerta concorrente che abbia origine all’estero.
L’Autorità ha ritenuto che le descritte condotte di ENEL, tramite ENEL Trade, integrino una violazione dell’articolo 82 del Trattato CE, in quanto suscettibili di escludere e/o limitare l’operatività sul mercato della vendita di energia elettrica ai clienti idonei in Italia da parte di operatori indipendenti ed in particolare di ridurre le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti in un mercato nazionale. I comportamenti contestati sarebbero in grado di incidere negativamente sulle condizioni concorrenziali che caratterizzano l’offerta di energia elettrica prodotta in Italia e di importazione, ossia le due principali fonti di approvvigionamento per il mercato liberalizzato, e quindi pregiudicare in maniera sensibile il commercio intracomunitario.
Il termine di chiusura dell’istruttoria è fissato al 15 febbraio 2003.
Roma, 15 marzo 2002