Stampa

C4438 - ENEL-FRANCE TELECOM/NEW WIND


COMUNICATO STAMPA


Collegamenti:
Provvedimento del 28 febbraio 2001


COMUNICATO STAMPA

Le condizioni poste dall’Antitrust all’operazione Enel-Infostrada


L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 28 febbraio 2001, ha deliberato la chiusura del procedimento avviato il 25 gennaio 2001 per valutare l’acquisizione di Infostrada da parte di Enel e France Telecom. Il procedimento era stato aperto a seguito della decisione della Commissione europea di rinviare il caso all’antitrust italiana relativamente al mercato elettrico.
L’operazione di concentrazione è stata autorizzata a determinate condizioni, ritenute strettamente necessarie al fine di impedire che la sua realizzazione abbia l’effetto di restringere la concorrenza nel mercato italiano della fornitura di energia elettrica ai clienti “idonei”, effettivi e potenziali.
Più precisamente, l’Autorità ha prescritto il pieno rispetto, da parte del Gruppo Enel, delle seguenti misure:
        1) la cessione, da parte di ENEL S.p.A., di almeno 5.500 MW della propria capacità di generazione;
        2) entro centoventi giorni dalla presente delibera, ENEL S.p.A. trasmetterà all’Autorità una lista degli impianti da cedere, che dovranno essere per non meno del 60% di modulazione e di picco, soggetta entro i successivi centoventi giorni all’approvazione dell’Autorità, sentita anche l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
        3) entro i successivi centottanta giorni, ENEL S.p.A. conferirà ad una società gli impianti di generazione di cui al punto 2), al fine della cessione di tale società a soggetti che non abbiano con ENEL S.p.A. alcun tipo di legame, né diretto né indiretto;
        4) la cessione della società di cui al punto 3) sarà effettuata da ENEL S.p.A. con procedure improntate a criteri di trasparenza e competitività;
        5) le procedure per la cessione della società di cui al punto 3) dovranno essere concluse entro novanta giorni dalla cessione di non meno di 15.000 MW, di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo n. 79/1999;
        6) ENEL S.p.A. dovrà tempestivamente informare l’Autorità, con apposite relazioni, in ordine agli adempimenti derivanti dall’attuazione delle misure di cui ai punti 3), 4) e 5).


Roma, 28 febbraio 2001