AS172 - AS172 - SEGNALAZIONE: RECEPIMENTO DIRETTIVA COMUNITARIA SUI SERVIZI POSTALI
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Segnalazione del 7 maggio 1999
COMUNICATO STAMPA
L’Antitrust interviene sul recepimento della direttiva comunitaria
sui servizi postali
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha trasmesso al Parlamento e al Governo una segnalazione in merito allo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva comunitaria sui servizi postali.
Nella segnalazione l’Autorità rileva che la trasposizione della direttiva nello specifico contesto italiano, pur rispettando i criteri generali della stessa, si risolve in un allargamento dell’ambito della riserva ad alcuni servizi postali che attualmente risultano offerti in concorrenza, quali la distribuzione delle fatture commerciali, della pubblicità diretta e della corrispondenza non epistolare in genere.
L’Autorità è preoccupata da questo ampliamento della riserva, che si giustificherebbe solo se indispensabile per assicurare la fornitura del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario, e sottolinea che, a tal fine, l’ampliamento in questione dovrà comunque essere oggetto di una valutazione di proporzionalità da parte delle competenti istituzioni comunitarie. L’Autorità fa notare che, allo scopo di assicurare un equilibrio finanziario, sarebbe opportuno consentire alle Poste di utilizzare la propria rete distributiva diversificando l’attività anche in ulteriori settori, in libera competizione con altri operatori.
Per quanto riguarda la qualità del servizio universale, lo schema di decreto dispone che il suo controllo sia svolto dall’autorità di regolamentazione, ma non contiene alcuna previsione in merito all’obbligo di informativa agli utenti da parte di Poste sulle caratteristiche dei servizi offerti, come è invece previsto dall’art. 6 della direttiva. Né, nel decreto, vi è alcun riferimento all’obbligo dell’autorità di regolamentazione di garantire almeno una volta l’anno la pubblicizzazione dei risultati, nonché, ove questi ultimi non fossero giustificati, di adottare le opportune misure correttive. L’Autorità raccomanda che, visto che i livelli qualitativi del servizio postale universale in Italia sono ben inferiori a quelli medi europei, il recepimento della direttiva diventi l’occasione per dare un impulso positivo al raggiungimento di obiettivi di qualità.
Rispetto all’ampiezza del servizio universale, l’Autorità rileva che la scelta operata dal decreto di estendere l’obbligo di servizio universale ai pacchi postali fino al limite massimo previsto a livello comunitario, cioè 20 kg., è un onere addizionale per il fornitore del servizio universale, che inevitabilmente si riflette sulla sua efficienza e sul suo conto economico, oltre a ricadere sugli operatori concorrenti attraverso il meccanismo di compensazione finanziaria.
L’Autorità critica inoltre l’estensione della riserva alla posta elettronica ibrida, richiamando al riguardo una segnalazione del novembre scorso in cui ha sostenuto, in base alla consolidata giurisprudenza comunitaria, che si tratta di un questo servizio a valore aggiunto e che, pertanto, non può essere ricompreso tra i servizi riservati al gestore del servizio universale. In ogni caso, per gli operatori alternativi di posta elettronica ibrida diviene ancora più importante fissare un termine entro il quale l’Amministrazione adotti i provvedimenti intesi a realizzare l’accesso alla rete postale pubblica in condizioni di trasparenza e non discriminazione: nell’attuale testo del decreto questo termine non è precisato.
Infine, l’Autorità si è soffermata sul previsto fondo di compensazione degli oneri del servizio universale - che può raggiungere la misura eccezionalmente elevata del 10% degli introiti lordi derivanti dall’attività autorizzata - al quale sono tenuti a contribuire, in base al decreto, sia i titolari di licenza individuale, cioè coloro che operano in settori ricompresi nel servizio universale ma non coperti dalla riserva, che i titolari di autorizzazione generale, cioè coloro che operano al di fuori del servizio universale. L’obbligo di contribuzione anche per i titolari di autorizzazione generale è tuttavia difforme dal contenuto della direttiva 97/67/CE. Inoltre, la determinazione del contributo non è correlata ai dati risultanti da una contabilità separata: il fondo infatti dovrebbe costituirsi subito, mentre la contabilità separata, già richiesta dalla normativa italiana fin dal 1997, è rinviata al febbraio del 2000. Infine, l’onere di contribuzione a carico degli operatori concorrenti apparirebbe ancora più ingiustificato, laddove il forte disequilibrio dell’impresa dominante dipendesse da inefficienze del fornitore del servizio universale.
Roma, 10 maggio 1999