AS163 - AS163 - SEGNALAZIONE SUL RIORDINO DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 5 febbraio 1999
COMUNICATO STAMPA
Segnalazione sul riordino delle professioni intellettuali
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei poteri consultivi previsti dall'art. 22 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, e in seguito alla richiesta di parere del Ministero di Grazia e Giustizia, ha segnalato al Parlamento e al Governo i possibili effetti distorsivi della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che possono derivare dalle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 5092 recante "delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali".
L'Autorità ha in primo luogo rilevato come nel disegno di legge non venga stabilito alcun criterio che imponga, in conformità agli orientamenti più volte espressi dall'Autorità, una diminuzione della regolamentazione attualmente esistente e una verifica selettiva delle attività attribuite, in esclusiva, ad alcune categorie professionali organizzate in ordini.
Il sistema degli ordini e il regime di esclusiva dovrebbero rivestire carattere di eccezionalità. Al contrario, nel testo del ddl, per via della indeterminatezza della nozione di "interesse pubblico", restano vaghi i criteri sui quali basare il sistema degli ordini, che perciò risulterebbe addirittura suscettibile di ampliamento.
Con riguardo alla regolamentazione relativa alle modalità di accesso alla professione, l'Autorità ha sottolineato che il disegno di legge non precisa che l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo dovrebbe essere prescritta unicamente per l'esercizio delle attività attribuite in esclusiva.
Il disegno di legge, inoltre, mentre non stabilisce alcun criterio che disciplini le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, mantiene la possibilità di stabilire vincoli di predeterminazione numerica all'accesso, i cosiddetti esami-concorso, in relazione all'esercizio di "funzioni pubbliche".
Con riferimento al tirocinio professionale obbligatorio, è stato recepito l'orientamento dell'Autorità relativamente alla previsione di forme alternative del suo svolgimento. Mancano, tuttavia, indicazioni precise che circoscivano i casi in cui tale tirocinio sia necessario e ne delimitino la durata.
L'Autorità vede con favore l'introduzione di meccanismi, quali i cosidetti controlli di qualità, volti a favorire l'innalzamento del livello qualitativo delle prestazioni professionali.
Peraltro, l'introduzione di tali meccanismi, come l'attribuzione agli ordini del "controllo sulla permanenza dei requisiti", non deve tradursi in una sorta di potere di "revoca" delle abilitazioni professionali conseguite con il superamento di un esame di Stato. In caso contrario si potrebbe pregiudicare la permanenza nell'ordine di un iscritto in base al giudizio espresso dai propri concorrenti.
Con riferimento alle tariffe, l'Autorità ha ribadito il carattere anticoncorrenziale delle tariffe non vincolanti. Queste, sebbene solo orientative, restano infatti il frutto di elaborazioni in seno agli ordini e rischiano comunque di risolversi in una indicazione per i professionisti del prezzo da praticare sul mercato e non, invece, un utile riferimento per chi usufruisce delle loro prestazioni. Quanto ai tariffari vincolanti, ammessi dal disegno di legge per le prestazioni obbligatorie, l'Autorità ha sottolineato che l'inderogabilità delle tariffe potrebbe al più essere accettata se riferita ai massimi e comunque limitata a quei casi in cui si ravvisi una particolare condizione di debolezza del cliente.
Con riguardo all'obbligo degli ordini di emanare codici deontologici, ad avviso dell'Autorità il loro contenuto non deve spingersi a disciplinare i comportamenti da tenere sul mercato.
L'Autorità condivide la decisione di abolire il divieto di pubblicità professionale. Tuttavia osserva che il contenuto della delega relativo alla garanzia della "correttezza dell'informazione pubblicitaria" non appare sufficientemente preciso e circoscritto.
Per quanto concerne le società professionali, l'Autorità ha auspicato che il legislatore predisponga soluzioni idonee a fornire ai professionisti un ampio ventaglio di possibilità di esercizio in forma societaria, tra cui scegliere le modalità che essi ritengono più congeniali.
L'Autorità, infine, ha sottolineato la necessità di introdurre delle disposizioni normative volte a mitigare l'attuale rigida disciplina delle incompatibilità professionali, spesso non giustificate o sproporzionane rispetto ai fini perseguiti.
Roma, 19 febbraio 1999