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I300 - PRIVATIZZAZIONE SEAT


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 14 maggio 1998


COMUNICATO STAMPA

Vietati alcuni contratti tra Telecom e Seat

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria nei confronti di Telecom e di Seat deliberando che i contratti intercorrenti tra le due società per la distribuzione e il confezionamento congiunto degli elenchi telefonici e delle Pagine Gialle, nonché il contratto di categorizzazione dei dati sugli abbonati, costituiscono intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90, in quanto hanno per effetto di falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Telecom e Seat devono presentare entro 60 giorni una relazione sulle iniziative adottate per ripristinare le condizioni di concorrenza.
Il mercato rilevante ai fini del procedimento è quello della raccolta pubblicitaria sugli annuari a grande diffusione. Questo mercato nel 1996 ha realizzato in Italia un fatturato pari a 1.644 miliardi così distribuito: Pagine Bianche (Telecom) 40,7%; Pagine Gialle (Seat) 44,3%; Pagine Utili (Fininvest) 15%.
Seat era una divisione operativa di Telecom. Al momento della privatizzazione di Seat (di cui peraltro Telecom detiene ancora una quota del 20%), l'Autorità ha preso in esame tale operazione e ha ritenuto necessario avviare un'istruttoria nei confronti di alcuni contratti che rimanevano in essere tra Telecom e Seat.
Riguardo ai contratti aventi ad oggetto la distribuzione congiunta e il confezionamento degli elenchi telefonici e delle Pagine Gialle, l'Autorità è giunta alla conclusione che essi attribuiscono alla Seat vantaggi in termini economici e di affidabilità del prodotto. Il vantaggio economico è commisurabile alla differenza tra il costo totale sostenuto da Seat per la distribuzione e il costo sostenuto da Pagine Utili per la corrispondente attività. In quanto all'affidabilità del prodotto, la distribuzione congiunta ha consentito e consente a Seat di fruire della associazione tra il proprio prodotto tipicamente commerciale (Pagine Gialle) e un prodotto (elenchi telefonici) dotato di caratteristiche di ufficialità, in quanto realizzato in ottemperanza a disposizioni di legge (Codice Postale).
In merito all'affermazione di Telecom secondo la quale la distribuzione disgiunta di 24,3 milioni di elenchi e di altrettante Pagine Gialle comporterebbe un aumento sensibile del contributo che l'utente corrisponde per la consegna a domicilio degli elenchi telefonici, è opportuno rilevare che, sulla base dell'analisi dei costi prodotta dalla stessa società nel corso del procedimento, fino ad oggi l'attività di distribuzione degli elenchi telefonici ha permesso alla società di conseguire un utile, in quanto il contributo richiesto all'utente è superiore alla spesa unitaria sostenuta da Telecom per il servizio. Inoltre la fornitura dell'elenco degli abbonati ha consentito a Telecom di realizzare nel 1996 un fatturato per la raccolta pubblicitaria pari a circa 670 miliardi di lire.
Riguardo alla categorizzazione dei dati relativi all'utenza affari, cioè circa 3,7 milioni di posizioni, in virtù di questo contratto le informazioni relative alle attività professionali degli utenti acquisite da Telecom al momento della sottoscrizione dell'abbonamento telefonico vengono cedute alla Seat opportunamente classificate in base a un indice predisposto dalla stessa Seat.
La situazione di privilegio della Seat è confermata dalla circostanza che la società Pagine Italia, che alla pari di Seat necessita delle informazioni relative alle attività economiche degli utenti per realizzare il proprio annuario, ha ottenuto da Telecom, solo nel corso del procedimento istruttorio, oltre ai dati anagrafici degli abbonati, ulteriori dati sull'attività economica. Si tratta però di dati che, per espressa affermazione di Telecom, non sono pienamente affidabili, in quanto non sempre riguardano l'attività economica, hanno carattere di genericità e comunque non sono sempre presenti.
Per le ragioni indicate, l'Autorità ha deliberato che i contratti in esame si configurano come intese restrittive della concorrenza.

Roma, 5 giugno 1998