I317 - IMPRESE DI COSTRUZIONE E MANUTENZIONE ASCENSORI
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 29 ottobre 1998
COMUNICATO STAMPA
L'Antitrust condanna le principali associazioni nel settore della manutenzione degli ascensori per intese che servivano a tenere alti i prezzi
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha giudicato che la principale associazione nazionale di categoria nel settore della manutenzione degli ascensori (ANACAM), le sue due sezioni regionali dell'Emilia-Romagna e delle Marche e un'altra associazione nazionale attiva nello stesso settore (CONPIAI) hanno violato la legge n. 287/90 in quanto hanno elaborato, adottato e diffuso tariffari che servivano a fissare i prezzi del servizio. Questo comportamento costituisce un'intesa restrittiva della concorrenza.
Il mercato interessato dal procedimento è quello dei servizi di manutenzione degli ascensori, che in Italia ha un giro d'affari di circa 1000 miliardi di lire. In Italia, il numero di impianti interessati ai servizi di manutenzione è molto elevato, pari a circa 650.000; mentre le imprese attive nella manutenzione risultano essere circa 1.500. Sul mercato italiano risultano attive, oltre alle tre multinazionali - Otis, Schindler e Kone -, numerose imprese di medie e piccole dimensioni. Negli altri paesi del mondo, il numero degli impianti è sensibilmente inferiore. Si consideri che negli Stati Uniti il numero di impianti attivi è pari a circa 500.000. Le ragioni di tali peculiarità del mercato italiano risiedono nella normativa di settore, che prevede l'obbligatorietà sia dell'impianto di ascensore in stabili con più di tre piani, sia del servizio di manutenzione: condizioni, queste, generalmente non esistenti in altri contesti.
Nel corso dell'istruttoria è emersa l'esistenza di documenti contenenti dettagliate indicazioni per la fissazione dei prezzi dei servizi di manutenzione degli ascensori. Si tratta in particolare dell'"Analisi dei costi del servizio assistenza e manutenzione ascensori" e del "Prontuario PL" , adottati dalla sezione Marche dell'ANACAM e delle "tariffe di abbonamento" elaborate dalla sezione Emilia Romagna della stessa associazione. Tali documenti risultano essere stati utilizzati non solo dalle imprese aderenti all'ANACAM, ma anche da quelle associate al CONPIAI come listino prezzi.
Risultano agli atti del procedimento numerosi elementi atti a dimostrare che le imprese sono in grado di praticare prezzi finali molto più bassi rispetto a quelli indicati nell'"Analisi dei costi". Ad esempio, nelle gare d'appalto si ravvisano "sconti" fino al 60%.
L'Autorità ha deliberato che la fissazione del prezzo del servizio di manutenzione degli ascensori da parte delle principali associazioni del settore pregiudica il gioco della concorrenza, in quanto consente a ciascuna impresa partecipante di prevedere quasi con certezza quale sarà la politica dei prezzi dei suoi concorrenti. Di conseguenza l'adozione di tariffari da parte di associazioni di imprese che rappresentano la quasi totalità del mercato falsa in maniera consistente le dinamiche competitive all'interno del mercato nazionale a danno della libera concorrenza e, in ultima analisi, del consumatore.
A conclusione dell'istruttoria, l'Antitrust ha condannato il comportamento di ANACAM e CONPIAI per violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90, ha diffidato le stesse dal predisporre ed adottare per il futuro tariffari ed ha imposto all'ANACAM nazionale, alle sezioni regionali delle Marche e dell'Emilia-Romagna e al CONPIAI di presentare, entro 60 giorni, relazioni sulle iniziative adottate al fine di ripristinare le condizioni di concorrenza.
Roma, 23 novembre 1998