AS096 - AS96 - SEGNALAZIONE ACCORDO PER LA CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE UNICA
COMUNICATO STAMPA
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Segnalazione del 10 luglio 1997
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, ha trasmesso, in base all'art. 22 della legge 287 del 1990, una segnalazione ai Presidenti del Senato e della Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni a proposito dell'art. 2, comma 19-bis, del disegno di legge “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo”, attualmente in discussione presso la Camera dei Deputati.
Il comma in questione emenda il testo dell'articolo relativo al divieto di posizioni dominanti del disegno di legge cosi' come approvato dal Senato il 22 maggio 1997 e appare finalizzato a rendere possibile l'attuazione di un accordo per la creazione di una “piattaforma digitale” unica che Rai e Stet porrebbero in essere con Mediaset e Canal Plus, attraverso una partecipazione al capitale di Telepiù. L'accordo porterebbe le imprese partecipanti a detenere quote di mercato superiori ai limiti antitrust stabiliti dal suddetto disegno di legge.
L'Autorità osserva innanzi tutto che l'accordo, attuato mediante una compartecipazione azionaria al capitale di una stessa società da parte di più soggetti, non può che avere come effetto quello di stabilire fra questi ultimi una unitarietà di intenti nella gestione complessiva della controllata. Di conseguenza, esso interesserà non solo aspetti tecnologici ma anche aspetti organizzativo-commerciali, quali la gestione in comune della clientela e della programmazione dei palinsesti televisivi.
L'Autorità ritiene che un accordo tecnologico mirante a definire una infrastruttura integrata di diffusione del segnale e standard di accesso unificati per i servizi di televisione a pagamento possa rappresentare un importante progetto innovativo funzionale a un più veloce sviluppo del relativo mercato. Se, tuttavia, l'attuazione di tale progetto avviene attraverso la partecipazione a un'unica società dei principali operatori televisivi nazionali generalisti e tematici e dell'operatore pubblico di telecomunicazioni, estendendosi da una integrazione a fini tecnologici a una integrazione a fini commerciali, ciò non può che determinare gravi distorsioni concorrenziali, inducendo un effetto di chiusura del nascente mercato dell'emittenza televisiva a pagamento.
In particolare l'accordo, così come configurato, fa emergere immediate preoccupazioni per gli effetti orizzontali che escludono la possibilità di concorrenza fra le imprese partecipanti già nella fase di sviluppo del mercato. Esse, infatti, pur avvalendosi di un'unica infrastruttura tecnologica e di standard di accesso unificati, ben potrebbero operare autonomamente nella gestione commerciale della propria attività nel nascente mercato della televisione digitale a pagamento. Questo è particolarmente vero per i grandi operatori dell'emittenza via etere.
L'Autorità, peraltro, osserva che i rilevanti vantaggi competitivi già posseduti, in diversa forma e misura, dai soggetti interessati all'accordo, quali la consolidata posizione di mercato, il rapporto privilegiato con l'utenza, il controllo pressoché esclusivo di input essenziali quali i diritti televisivi relativi ai principali eventi sportivi, sono il presupposto, laddove si verificasse l'ipotesi di una gestione unitaria tanto della clientela quanto dei contenuti televisivi, per la creazione di ulteriori barriere all'entrata in un mercato già di per sé difficilmente contendibile.
L'Autorità ricorda come la Commissione Europea abbia considerato in numerose occasioni non ammissibili analoghi accordi nei mercati dei servizi per la televisione a pagamento, posti in essere da soggetti in posizione dominante o di monopolio nei contigui mercati delle telecomunicazioni, dell'emittenza televisiva non a pagamento o della produzione televisiva. In particolare la Commissione ha affermato che nei casi di creazione e gestione di una infrastruttura comune fra operatori in posizione dominante, sarebbe ostacolata un'effettiva concorrenza e messo in discussione il conseguimento del progresso tecnico ed economico al quale astrattamente gli accordi sono finalizzati.
Già nella segnalazione in merito ai Disegni di Legge sulla Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sul sistema radiotelevisivo e sulla Disciplina del sistema delle comunicazioni, inviata nell'agosto del 1996 ai Presidenti di Senato e Camera, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni, l'Autorità aveva sottolineato come il sistema delle comunicazioni italiano necessiti di crescere in uno spazio fortemente competitivo, in un quadro in cui il principio di tutela della concorrenza ed il principio del pluralismo informativo assumono, in maniera complementare, un ruolo fondamentale.
Nel momento in cui il Parlamento si accinge a varare una importante riforma complessiva del sistema delle comunicazioni finalizzata ad uno sviluppo concorrenziale dei mercati, la deroga proposta, in quanto permetta l'accordo fra Rai, Stet., Mediaset e Canal Plus nei termini descritti di una compartecipazione azionaria in un'unica società, crea i presupposti per la precoce costituzione di una posizione dominante, nonché un impedimento sostanziale a un'effettiva concorrenza nel mercato dei servizi televisivi digitali a pagamento, nuova frontiera di sviluppo del settore delle comunicazioni.
In conclusione, l'Autorità ritiene che l'art.2, comma 19-bis, del disegno di legge in discussione, finalizzato a consentire la partecipazione a una società unica di tutti i principali operatori del mercato, oltre a non apparire indispensabile alla ricerca di standard tecnologici unitari che favoriscano lo sviluppo di settore, sia suscettibile di falsare gli assetti futuri del nascente mercato dei servizi radiotelevisivi digitali a pagamento, prefigurandone addirittura una struttura monopolistica, in contrasto con i principi di tutela della concorrenza presenti nell'ordinamento comunitario e nazionale.
Roma, 10 luglio 1997