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AS113 - AS113 - SEGNALAZIONE: DECRETO RISTRUTTURAZIONE RETE DISTRIBUTORI CARBURANTI


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 22 dicembre 1997


COMUNICATO STAMPA

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inteso esprimere il suo parere ai Presidenti del Senato e della  Camera, al Presidente del Consiglio e ai Ministri dell'Industria e della Funzione Pubblica a proposito dello schema di  decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti  adottato dal Consiglio dei Ministri il 1° ottobre 1997 in relazione ad alcuni aspetti che potrebbero ingiustificatamente rallentare il raggiungimento degli obiettivi che esso intende perseguire.

Tale decreto legislativo, intervenendo su tutti i principali aspetti che regolano l'attività di distribuzione di carburanti per autotrazione (concessione, logistica, non oil, orari), e soprattutto liberalizzando l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio di un impianto di distribuzione di carburante mediante l'abrogazione del vigente regime di concessione amministrativa,rappresenta un importante passo avanti nella direzione, auspicata dall'Autorità nella indagine conoscitiva sui prezzi dei carburanti (IC 18), di completare la liberalizzazione di questo mercato

Tuttavia, lo schema di decreto legislativo contiene alcune previsioni idonee a ostacolare o rallentare gli effetti attesi da tale importante apertura degli accessi al mercato che non sembrano giustificate da esigenze di interesse generale. In particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto rinvia al 31 dicembre 1999 la piena applicazione del nuovo regime autorizzatorio per ciò che concerne l'apertura di nuovi impianti, instaurando una disciplina a due fasi, con l'obiettivo di anteporre la ristrutturazione volontaria e concordata della rete distributiva alla piena liberalizzazione del mercato.

L'Autorità ritiene invece che sarebbe opportuno procedere ad un'immediata liberalizzazione del mercato, perché proprio da questa potranno conseguire gli stimoli per procedere ad una ristrutturazione del settore. Solo in questo caso, il processo di chiusura degli impianti sarà sottoposto al vincolo rappresentato dalla libertà di ingresso di operatori non verticalmente integrati e assicurare che le chiusure rispondano a una logica di efficienza, piuttosto che a un disegno di ripartizione coordinata dei mercati locali e di mantenimento delle quote storiche di mercato.

Il rischio insito nel modello previsto dallo schema di decreto legislativo appare duplice. In primo luogo, vi è il rischio che  le imprese non procedano ad un'effettiva ristrutturazione della rete distributiva:un sistema che impedisce l'ingresso di nuovi concorrenti non assicura sufficienti incentivi alle imprese affinché chiudano gli impianti seguendo criteri di efficienza. In secondo luogo, vi è il rischio che venga rafforzato l'oligopolio esistente, impedendo per altri due anni l'ingresso di nuovi operatori e permettendo alle imprese attualmente presenti di procedere ad una concordata ristrutturazione della rete.

E' insomma sbagliato ritenere che gli obiettivi di “promozione dell'efficienza” e di “contenimento dei prezzi per i consumatori”, indicati dall'art. 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, possano essere meglio realizzati ritardando la liberalizzazione per consentire la ristrutturazione della rete.

Per tali ragioni l'Autorità auspica che la ristrutturazione della rete avvenga come immediata conseguenza della piena liberalizzazione degli accessi al mercato e che qualsiasi deroga non possa valere come barriera all'ingresso di nuove imprese concorrenti.

Roma 22 dicembre 1997