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I195 - ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI-PANINI


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 31 ottobre 1996


COMUNICATO STAMPA


        L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l'istruttoria avviata nei confronti dell'Associazione Italiana Calciatori (AIC) e della società Panini deliberando che i contratti di licenza tra loro stipulati nel 1992 e nel 1995 costituiscono intese restrittive della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge n.287/90. AIC e Panini devono porre termine, entro 60 giorni, all'infrazione contestata. Inoltre, l'Associazione Italiana Calciatori deve presentare, entro la medesima scadenza, una relazione sulle iniziative adottate al fine di ripristinare le condizioni di concorrenza effettiva nel mercato delle collezioni sul calcio.
        I contratti stipulati nel 1992 e nel 1995 disciplinano la cessione da parte di AIC a Panini del diritto di utilizzare le immagini dei calciatori in tenuta da gioco al fine di fabbricare e commercializzare album di figurine e relative figurine autoadesive. Tali contratti svolgono effetti sul mercato delle collezioni relative ai calciatori, mercato distinto rispetto a quello dei prodotti del collezionabile editoriale relativi ad altri soggetti.
        In particolare, il contratto di licenza del 1995 impegna AIC a cedere alla Panini i diritti esclusivi della gestione economica di iniziative aventi ad oggetto l'utilizzazione delle immagini dei calciatori in tenuta da gioco per un periodo di tre anni. Tale contratto non pone limiti ai prodotti che Panini può realizzare in virtù del contratto stesso e prevede una clausola in base alla quale la licenza esclusiva si estende a tutte le competizioni calcistiche, sia nazionali che internazionali, nelle quali sono coinvolte le singole squadre di club o la nazionale italiana. Questo contratto è stato considerato come una intesa lesiva della concorrenza in quanto volto ad impedire l'accesso al mercato delle collezioni sul calcio. L'Autorità, inoltre, non ha concesso l'autorizzazione in deroga, richiesta da Panini, avendo l'intesa determinato la completa eliminazione della concorrenza dal mercato rilevante.
        Il contratto del '92 impegnava AIC a rilasciare un massimo di quattro licenze ad altrettanti licenziatari per la produzione di figurine, assegnando quale periodo di sfruttamento prioritario e principale delle licenze rilasciate ai soggetti diversi da Panini il quadrimestre autunnale; solo quest'ultima poteva immettere le proprie collezioni nel periodo invernale. In questo modo, tale contratto ha limitato l'arco di tempo durante il quale le altre imprese avrebbero potuto sfruttare pienamente la licenza, riservando alla sola Panini la possibilità di immettere le sue collezioni nel periodo più redditizio senza essere sottoposta ad alcuna forma di pressione concorrenziale. Per questo motivo il contratto del 1992 è stato anch'esso considerato una intesa lesiva della concorrenza .

Roma, 18 novembre 1996