FORMAZIONE PROFESSIONALE
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
Il Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha scritto ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio, al Ministro del Lavoro e ai Presidenti dei Consigli regionali per segnalare la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato originata da alcune disposizioni contenute nella legge-quadro 21 dicembre 1978 n. 845 in materia di formazione professionale e, di conseguenza, da tutte le leggi regionali di attuazione.
L'articolo 5, lett. b) della legge quadro 21 dicembre 1978 n. 845 esclude gli enti aventi scopo di lucro dal novero dei soggetti privati che possono essere dichiarati idonei allo svolgimento delle attività di formazione professionale convenzionate. L'attuazione degli interventi formativi mediante convenzione è finanziata con fondi dello Stato e dell'Unione Europea, e in particolare del Fondo Sociale Europeo.
Come è noto, l'intervento pubblico volto ad agevolare l'offerta di formazione professionale trova giustificazione nel fatto che la formazione professionale rientra tra le attività che il mercato autonomamente fornirebbe in quantità e qualità inferiori a quelle socialmente desiderabili. Da questo punto di vista la normativa in esame appare idonea a raggiungere tale scopo e non in conflitto con i principi della concorrenza.
Non altrettanto soddisfacente sotto il profilo concorrenziale appare la riserva ai soli enti senza scopo di lucro della possibilità di accedere alle convenzioni previste dalla normativa in esame.
L'assenza di una definizione rigorosa di ente senza scopo di lucro consente infatti di partecipare alle convenzioni previste dalla normativa in esame a soggetti i cui comportamenti risultano del tutto analoghi a quelli delle imprese con scopo di lucro. Spesso le stesse imprese con scopo di lucro si dotano di fondazioni o di organizzazioni non-profit al fine di accedere ai finanziamenti pubblici previsti per la promozione della formazione professionale. Pertanto, la realtà dei fatti mostra come la riserva ai soli enti senza scopo di lucro dei finanziamenti previsti dalle menzionate leggi regionali rischi di produrre ingiustificate restrizioni della concorrenza.
Peraltro, la presenza tra gli enti ammessi alle convenzioni di imprese controllate dalle stesse Regioni che valutano i progetti da finanziare costituisce nei fatti un'ulteriore fonte di distorsione della concorrenza derivante dal criterio di selezione previsto dalla normativa segnalata.
L'Autorità, in assenza di una definizione rigorosa delle organizzazioni non-profit, ritiene preferibile sotto il profilo della concorrenza una selezione degli operatori sulla base di criteri di qualità e prezzo piuttosto che sulla base della natura dell'impresa. In coerenza con i principi della legge n. 287/90 è pertanto auspicabile l'introduzione di una normativa che stabilisca in modo rigoroso gli standard qualitativi richiesti per l'attività di formazione professionale, consenta l'individuazione in modo trasparente e non discriminatorio dei soggetti idonei ad offrire il servizio secondo tali standard e preveda un sistema di controllo adeguato a verificare la qualità del servizio offerto.
Alla luce di tali elementi, l'Autorità ritiene che le disposizioni segnalate relative all'attività di formazione professionale dovrebbero essere riesaminate al fine di adeguarle alla normativa posta a tutela della concorrenza.
Roma, 18 luglio 1995