I114 - PARMALAT/GRANAROLO FELSINEA
COMUNICATO STAMPA
Collegamenti:
Provvedimento del 8 giugno 1995
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l'istruttoria avviata il 26 ottobre 1994 nei confronti delle società PARMALAT e del Consorzio Emiliano Romagnolo Produttori Latte (CERPL) ed ha deliberato che l'accordo tra tali società, comunicato preventivamente all'Autorità il 9 settembre 1994, costituisce un'intesa vietata ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n.287/90. Le due società firmatarie dell'accordo operano entrambe, direttamente e mediante le proprie controllate, nel settore lattiero-caseario.
L'operazione esaminata, che avrebbe dovuto realizzarsi in un arco temporale di circa un anno, si articola in: a) una prima fase, che prevedeva l'acquisizione, da parte di PARMALAT, del 10% del capitale sociale di Granarolo (società controllata da CERPL, alla quale fanno capo le attività produttive e commerciali del gruppo) e di alcuni ulteriori diritti connessi a tale acquisto, tra cui l'ingresso di un rappresentante di Parmalat nel Cda di Granarolo; b) una seconda fase, nella quale le parti si riproponevano di stipulare accordi di reciproca collaborazione; c) una terza fase, la cui realizzazione è subordinata al soddisfacente esito della seconda, che prevedeva l'acquisizione, da parte di PARMALAT, di un'ulteriore partecipazione nel capitale sociale di Granarolo e di altri diritti connessi a tale acquisto.
Le risultanze istruttorie hanno consentito all'Autorità di escludere lo scopo di mero investimento finanziario dell'acquisizione e di accertare la volontà delle parti di dar vita, mediante l'operazione, ad una struttura di coordinamento stabile e permanente tra di esse. L'analisi di ciascun profilo dell'accordo comunicato ha contribuito a qualificare in senso restrittivo l'intesa, evidenziando l'attitudine della stessa ad influenzare il comportamento commerciale delle parti, inducendole a tener conto dei reciproci interessi nella definizione delle proprie strategie commerciali.
Quali mercati interessati dall'operazione sono stati presi in considerazione tutti i mercati nei quali PARMALAT e CERPL operano attualmente in concorrenza, e cioè quelli relativi ai principali prodotti lattiero caseari e in particolare il latte UHT, il latte fresco, la panna UHT. L'intesa è risultata di entità consistente, in ragione dell'importante posizione detenuta dalle parti su tali mercati.
La restrizione della concorrenza è risultata di entità tanto più elevata in ragione degli specifici meccanismi di mercato in quel settore, caratterizzato da dinamiche competitive piuttosto deboli (soprattutto nel comparto del latte fresco) e dalla presenza di tre soli grandi gruppi in grado di operare su tutto il territorio nazionale e sull'intera gamma di prodotti (i soggetti interessati dall'accordo rappresentano due di questi gruppi). L'intera operazione, in virtù della contestuale presenza degli elementi citati, è stata dunque valutata dall'Autorità in grado di restringere in maniera consistente il gioco della concorrenza sui mercati interessati e pertanto vietata.
Roma, 27 giugno 1995