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CONCORRENZA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI (SEGNALAZIONE)


COMUNICATO STAMPA



COMUNICATO STAMPA


        In occasione della presentazione presso la Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati di un testo unificato, in materia di riassetto delle telecomunicazioni, in cui confluiscono il disegno di legge presentato dal Governo e numerosi altri progetti di legge, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso, giovedì 7 dicembre, un parere, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287 del 1990, per segnalare la necessità che la riforma del settore delle telecomunicazioni conduca rapidamente a una piena liberalizzazione che consenta agli operatori la più vasta scelta di infrastrutture e di modalità di offerta dei propri servizi e che si traduca in effettivi vantaggi per gli utenti. Ad essi dovrebbe essere garantita la massima libertà nella scelta tra più infrastrutture, anche basate su tecnologie diverse, per la fornitura dei servizi.

        L'Autorità è dell'avviso che, accanto all'abolizione immediata delle barriere legali all'ingresso di nuovi operatori, si debba orientare la regolamentazione al fine di favorire il pluralismo e lo sviluppo di un'effettiva concorrenza. L'Autorità ritiene opportuno che nel provvedimento legislativo trovino adeguato riscontro le seguenti previsioni:

a) il passaggio dall'attuale regime concessorio ad uno autorizzatorio, che non vincoli il numero degli operatori presenti sul mercato né introduca generalizzati requisiti minimi di servizio, ma consenta lo svolgimento dell'attività da parte di chiunque presenti i requisiti previsti in via generale e astratta dalla legge, fatte salve le esigenze di governo del proprio territorio, ricadenti nelle responsabilità di ciascuna amministrazione locale (il testo unificato mantiene un regime concessorio, da cui peraltro il gestore pubblico è esonerato);

b) l'eliminazione di ogni asimmetria a vantaggio dell'attuale gestore pubblico del servizio di telecomunicazioni (tra l'altro, secondo il testo unificato, i soggetti diversi dall'attuale gestore unico hanno un limite di estensione potenziale del servizio, mentre il gestore unico, senza alcun tipo di procedura amministrativa, può predisporre reti sull'intero territorio nazionale);

c) l'introduzione di asimmetrie di segno contrario che vincolino i possibili comportamenti del gestore unico e favoriscano il pluralismo e lo stabilimento di concorrenti nei settori di telecomunicazione e in particolare nel mercato delle capacità trasmissive;

d) l'anticipazione al 1 gennaio 1997 della liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale, con contestuale immediata liberalizzazione della attività di sperimentazione (nel testo unificato è considerata l'ipotesi di un'anticipazione in parallelo con altri paesi, ma è comunque prevista una serie di concessioni per il gestore unico connesse al venir meno del regime di monopolio, quali, ad esempio, la riduzione del canone di concessione e l'aggiornamento delle tariffe della telefonia vocale e dei circuiti affittati, tariffe che già oggi appaiono tra le più elevate dei paesi industrializzati);

e) la piena liberalizzazione delle reti alternative di proprietà di alcune imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità (FS, ENEL, Snam, Autostrade), nel frattempo confermando il divieto di utilizzazione di tali infrastrutture da parte del gestore unico;

f) l'immediata liberalizzazione della fornitura dei servizi di comunicazione satellitare e la contestuale eliminazione dell'attuale posizione di esclusiva del gestore unico dei servizi di telecomunicazione anche in questo segmento; in particolare, sarebbe opportuno che la gestione della capacità trasmisiva via satellite fosse attribuita ad un organismo - Ministero o Autorità di regolamentazione settoriale - che operi istituzionalmente nell'interesse del mercato e dei consumatori;

g) la definizione di modalità che garantiscano, a condizioni eque e non discriminatorie, l'interconnessione alla rete dell'attuale gestore unico, attraverso il conferimento di opportuni poteri al riguardo all'Autorità di regolamentazione per evitare il rischio che i gestori di infrastrutture di comunicazione neghino l'accesso alle proprie reti alle imprese che vogliano utilizzarle per offrire servizi;

h) la definizione dell'area di servizio universale, dei suoi costi e delle sue modalità di finanziamento attraverso strumenti e criteri funzionali allo sviluppo della concorrenza nel settore; la determinazione di tali oneri e la loro ripartizione tra i diversi operatori dovrebbe essere attribuita all'Autorità di regolamentazione.

Roma, 12 dicembre 1995