PREZZI DEI CARBURANTI AGRICOLI
COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha scritto ai Ministeri delle Finanze e delle Risorse Agricole per segnalare che il Decreto del Ministero delle Finanze del 6 agosto 1963, che disciplina la concessione di agevolazioni fiscali ai prodotti petroliferi destinati all'agricoltura, determina distorsioni del funzionamento delle normali regole del mercato e per invitare quelle amministrazioni ad assumere le iniziative necessarie per rimuovere tali distorsioni.
A sottoporre il problema all'Autorità erano stati quegli stessi Ministeri e il Ministero dell'Industria, avvalendosi dei dati dell'Osservatorio prezzi, che avevano denunciato significativi incrementi di prezzo del gasolio destinato all'azionamento di macchine agricole in una singola regione. Una successiva segnalazione ha denunciato fenomeni di rincari simili, se non maggiori, anche in altre regioni.
L'Autorità, sulla base di quanto ha potuto osservare, ritiene che a impedire il libero esplicarsi delle regole della concorrenza non sia l'introduzione di un'agevolazione fiscale a vantaggio degli utenti agricoli (una scelta politica su cui non viene espressa alcuna valutazione), ma il sistema attraverso il quale questa agevolazione viene concessa. Tale sistema altera l'equilibrio concorrenziale limitando l'accesso al mercato della distribuzione di carburanti agricoli, dando vita ad un mercato separato da quello della distribuzione extra-rete di carburanti, falsando le condizioni diconcorrenza sui mercati geografici rilevanti e infine determinando situazioni di rigidità della domanda a favore dei singoli rivenditori, che finiscono, in tal modo, con il godere singolarmente di posizioni di mercato assimilabili a quelle tipiche del "monopolista".
Sul piano delle iniziative necessarie per rimuovere queste distorsioni deve segnalarsi che la possibilità di gestire l'agevolazione fiscale attraverso un sistema che assicuri un più corretto funzionamento del mercato è già prevista nella normativa del 1993 che ha armonizzato le discipline dell'Iva e delle accise a livello comunitario e che dispone che l'agevolazione fiscale prevista per i carburanti ad uso agricolo possa essere concessa anche attraverso crediti d'imposta o buoni d'imposta, rinviando al potere regolamentare del Ministero delle Finanze, in accordo con il Ministero delle Risorse Agricole, la concreta attuazione di tale facoltà.
Sia il sistema del credito d'imposta che quello dei buoni d'imposta sono stati d'altronde già utilizzati per assicurare un regime di agevolazione fiscale nell'acquisto di carburanti per determinate categorie di utenti.
Entrambe le tecniche ricordate per il riconoscimento dell'agevolazione, ove applicate agli acquisti di carburante per uso agricolo, eliminerebbero l'esistenza del cosiddetto prodotto marcato, ovvero di un prodotto adulterato appositamente per distinguerlo da un altro identico ma che non gode, per la sua destinazione, dell'agevolazione d'imposta.
Nel caso in esame verrebbe quindi a scomparire il carburante agricolo quale prodotto distribuito attraverso strutture ad hoc create al solo fine diapplicare la normativa fiscale. Il prodotto verrebbe distribuito dai normali canali distributivi dell'extra-rete con le medesime modalità e alle stesse condizioni di concorrenzialità, eliminando le limitazioni all'offerta, la segmentazione distributiva e la ridotta flessibilità della domanda che il vigente sistema impone per esigenze di controllo dell'evasione fiscale.
Le modifiche proposte avrebbero peraltro un positivo effetto sulla semplificazione della regolamentazione della distribuzione del carburante agricolo con una prevedibile contrazione dei costi di gestione del complesso apparato amministrativo e di controllo a tal fine dedicato.
Roma, 4 dicembre 1995