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I74 - ASSICURAZIONI RISCHI DI MASSA


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 8 giugno 1994


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, chiudendo l'istruttoria avviata il 23 giugno 1993 nei confronti di alcune compagnie di assicurazione, ha deliberato che le intese poste in essere costituiscono una violazione dell'art. 2 della legge n. 287/90 (Intese restrittive della libertà di concorrenza).

Il procedimento istruttorio ha evidenziato, in particolare, che le compagnie si sono riunite con cadenza periodica, anche se non regolare, dall'inizio del 1990 fino a luglio 1993, per scambiare informazioni e notizie sulla reciproca attività di impresa e per concordare politiche commerciali comuni. Le infrazioni contestate alle parti si configurano come intese, dotate di cogenza ed efficacia differenziate, volte alla comunicazione di dati aziendali, all'attuazione di forme di mutuo controllo sulle reciproche attività, e all'osservanza di impegni e raccomandazioni adottati in sede comune.
I mercati interessati sono quelli della produzione di servizi assicurativi nei vari rami danni. I rami coinvolti nell'istruttoria sono: infortuni, malattia, auto rischi diversi, incendio, responsabilità civile diversi, furto.

L'istruttoria ha consentito di accertare che gli incontri erano finalizzati allo scambio di informazioni e dati sulla reciproca attività di impresa, alla realizzazione di accordi sui premi, alla fissazione di condizioni tariffarie e di franchigia e alla limitazione della concorrenza in occasione dell'assunzione di polizze per l'assicurazione di alcuni grandi rischi. Si è infatti rilevato che laddove, nel corso degli incontri, le imprese hanno effettuato un'attività di scambio di informazioni e di dati aziendali, questa era anche funzionale alla realizzazione di accordi e alla successiva verifica della loro attuazione.
Un'attività che si è sostituita alla libera ed autonoma condotta che ogni singola impresa deve mantenere sul mercato, e che ha sottratto le imprese al vincolo della concorrenza. In quanto tale, essa rappresenta una forma di coordinamento dell'attività di impresa vietata dall'art. 2, comma 2 della legge n. 287/90.
Nell'insieme, le compagnie coinvolte nel procedimento detengono una quota pari al 53,3% del mercato assicurativo italiano per i rami danni interessati.

L'Autorità, acquisito il parere dell'Isvap, ha quindi deliberato che le società Generali, Assitalia, Fondiaria, Ras, Sai, Reale, Toro, Unipol, Milano, Lloyd, Zurigo hanno violato l'art. 2, comma 2 della legge n. 287/90 per

A) aver concordato e fissato la struttura delle tariffe e degli scoperti delle polizze relative al ramo Auto Rischi Diversi, e per aver attuato uno scambio di informazioni allo scopo di determinare tali elementi contrattuali;

B) aver concordato e fissato la struttura delle franchigie delle polizze relative al ramo Infortuni e, per i grandi rischi, al ramo Malattia;

C) aver concordato e fissato la struttura delle tariffe delle polizze relative ai rami Furto e Incendio, e alle polizze per la Responsabilità civile professionale e globale fabbricati.

L'Autorità ha inoltre deliberato che

alcune delle imprese interessate hanno attuato uno scambio di informazioni per il reciproco controllo delle proprie strategie commerciali, in relazione ai rami Malattia, Furto e Incendio, e ai grandi rischi nel ramo Incendio, violando in tal modo l'art. 2 della legge n. 287/90, e che altre imprese hanno violato il medesimo articolo per aver realizzato accordi relativi all'assunzione di polizza per alcuni grandi rischi relativi al ramo incendio.

In questo quadro, l'accordo sulla determinazione della struttura delle tariffe e degli scoperti nel ramo Auto rischi diversi costituisce una violazione della normativa concorrenziale di particolare gravità, a causa della consistenza e della portata dell'accordo stesso, della sua durata, della cogenza dell'intesa sottostante, nonché degli effetti distorsivi della concorrenza che ha determinato.
La quota di mercato detenuta dalle undici imprese che hanno dato effettiva attuazione all'accordo è pari al 47,7% della raccolta premi del ramo.
Data la gravità della violazione, viene irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di seguito indicata, pari al minimo edittale previsto dall'art. 15, comma 1, della legge n. 287/90:


Generali                1.601.000.000
Fondiaria                1.799.000.000
Milano                        1.828.000.000
Sai                        4.022.000.000
Ras                        2.397.000.000
Toro                        1.351.000.000
Reale                           949.000.000
Unipol                        1.737.000.000
Lloyd                        1.761.000.000
Assitalia                2.347.000.000
Zurigo                           588.000.000


La decisione di limitare al minimo fissato dalla legge (1% della raccolta premi) l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria è anche motivata dall'atteggiamento collaborativo delle parti che si è anche sostanziato nell'intenzione, di promuovere direttamente azioni per modificare i comportamenti che hanno causato l'intervento dell'Autorità. Di particolare rilievo, in tal senso, è il progetto, che deve essere ancora completato, per la costituzione di un "osservatorio" del settore assicurativo, che abbia a oggetto la gestione e la diffusione di informazioni tecnico-statistiche sui rischi. La banca dati sarà caratterizzata dall'anonimato delle informazioni raccolte, dall'assenza nei dati rilasciati di indicazioni tariffarie e dalla produzione di elaborati a livello aggregato, senza la possibilità di risalire a dati specifici di singola polizza o di singola compagnia. Inoltre l'accesso ai dati statistici sarà consentito anche ad altre imprese terze, che potranno aderire all'iniziativa come associate, o fruire delle informazioni dietro corresponsione di un compenso.



9 giugno 1994