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A56 - SOCIETA' PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI (IBAR/SEA)


COMUNICATO STAMPA


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Provvedimento del 16 marzo 1994


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che il comportamento tenuto dalla Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (SEA) sul mercato dei servizi di assistenza a terra agli aeromobili, ai passeggeri, ai bagagli e alle merci (il cosiddetto "ground handling"), costituisce un'infrazione all'art. 3 della legge n. 287/90 (Abuso di posizione dominante). L'Autorità ha ordinato pertanto alla Sea di por fine alle infrazioni riscontrate, adottando, entro 180 giorni, misure idonee a rimuoverle. Considerata la gravità delle infrazioni, che hanno di fatto impedito alle compagnie estere presenti presso gli scali di Linate e Malpensa sia di esercitare il diritto all'autoproduzione dei servizi di assistenza a terra, sia di potersi collegare direttamente dai banchi di accettazione dei passeggeri, tramite il proprio sistema informativo, viene irrogata alla Sea, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge n. 287/90, la sanzione amministrativa di 1.098.600.000 (un miliardonovantottomilioniseicentomila).

L'istruttoria era stata avviata il 15 settembre 1993, in seguito alla denuncia dell'Italian Board Airline Representatives (IBAR), Associazione cui aderiscono 76 compagnie aeree estere che effettuano servizi di linea e che hanno una rappresentanza stabile in Italia. L'offerta dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti milanesi viene effettuata dalla Sea, quale concessionaria esclusiva per la gestione di Linate e Malpensa. La titolarità di tale concessione conferisce alla Sea una posizione dominante nel mercato dei servizi di handling. Dalle risultanze istruttorie è emerso che la Sea non consente l'autoproduzione negli aeroporti milanesi, chiede alle compagnie il pagamento dell'intera tariffa forfetaria, anche a fronte di servizi da essa non espletati, e impedisce alle altre compagnie di accedere al proprio sistema informativo direttamente dai banchi di accettazione.

In conclusione la Sea ha abusato della propria posizione dominante per aver imposto agli utilizzatori di servizi di handling condizioni contrattuali e prezzi di vendita ingiustificatamente gravosi; per aver limitato l'accesso al mercato non accogliendo, senza giustificato motivo, le richieste degli altri vettori aerei di effettuare alcuni servizi in autoproduzione; per aver impedito infine lo sviluppo tecnico ed il progresso tecnologico a danno dei consumatori.

La decisione fa seguito all'analogo provvedimento preso nel marzo del 1993, relativo ad Aeroporti di Roma.



21/3/94