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AS010 - AS10 - DIRETTIVA 90/388/CEE


COMUNICATO STAMPA


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Segnalazione del 18 febbraio 1993


COMUNICATO STAMPA


L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha segnalato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle poste e Telecomunicazioni e al Ministro delle politiche Comunitarie la necessità di modificare lo schema di decreto legislativo che dovrebbe recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva comunitaria n.388/90, che prevede una vasta liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. La segnalazione è stata attuata in relazione alla previsione dell'art.22 della legge n.287/90 che attribuisce all'Autorità la facoltà di esprimere pareri sulle iniziative legislative e regolamentari e sui problemi riguardanti la concorrenza.

L'Autorità ritiene che lo schema di decreto legislativo predisposto dal Governo per il recepimento della Direttiva, presenti alcune disposizioni che si discostano dalle indicazioni stabilite in sede comunitaria, esprimendo perplessità circa gli effetti sulla concorrenza che possono derivare dalla normativa proposta.
Tra l'altro l'Autorità ha suggerito l'eliminazione dell'art.9 del decreto legislativo che limita in misura sostanziale la possibilità di rivendere la capacità trasmissiva. Sembrerebbe dal testo del decreto, infatti, che la rivendita di capacità trasmissiva sulle linee affittate non sia di per sé liberalizzata e ciò in contrasto con la normativa comunitaria.
L'Autorità ritiene necessaria, inoltre, l'eliminazione di ogni forma di discriminazione tra gli operatori de servizi di telecomunicazione, assicurando ad ognuno di essi un regime di parità di trattamento, così come stabilito dalla Direttiva Cee. A tale scopo appare opportuna la revisione del contenuto dell'art.3 del decreto che prevede, invece, per il gestore della rete pubblica procedure estremamente semplificate.
L'Autorità, infine, ritenendo che il gestore della rete pubblica non debba essere titolare di alcuna discrezionalità nella regolazione degli accessi alla rete ha proposto di affidare esplicitamente all'Amministrazione pubblica, nel 3° comma dell'art.1 del decreto, ogni competenza in materia di accesso alla rete.



Roma, 22 febbraio 1993