PI2 - UNRAE
COMUNICATO STAMPA
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Provvedimento del 27 maggio 1992
COMUNICATO STAMPA
L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l'istruttoria avviata lo scorso gennaio relativa agli accordi tra 24 imprese produttrici di calcestruzzo operanti nelle province di Napoli e Caserta, per la costituzione della società consortile PROCAL, vietandoli e comminando sanzioni per complessivi 5 miliardi di lire. L'Autorità ha inoltre aperto quattro procedimenti in materia di pubblicità ingannevole, in base alle nuove attribuzioni conferitele dal recente decreto legislativo n.74/92.
L'Autorità ha ritenuto che attraverso la PROCAL, che operava come commissionaria esclusiva per le vendite delle imprese consorziate con fatturato pari a 109 miliardi di lire nel periodo maggio-dicembre 1991, si attuasse un'intesa che aveva come oggetto e come effetto la restrizione della concorrenza nel mercato geografico rilevante delle province di Napoli e Caserta.
Infatti l'atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento apllicativo della società consortile PROCAL contengono clausole relative a:
a) la fissazione di quote di contingentamento della produzione e della vendita delle società partecipanti;
b) la disciplina della determinazione del prezzo di vendita;
c) il divieto ai soci di partecipare in qualunque modo a società, associazioni o consorzi che svolgano la stessa attività della società consortile, o di svolgere attività in concorrenza con la società consortile.
L'attuazione di questi obiettivi era assicurata da un complesso meccanismo organizzativo. Secondo esposti presentati all'Autorità da imprese costruttrici operanti nel mercato geografico rilevante, l'entrata in funzione del Consorzio ha coinciso con un aumento dei prezzi del calcestruzzo e con l'attuazione di un regime di contingentamento della produzione.
L'Autorità ha pertanto vietato gli accordi restrittivi della concorrenza e ha diffidato le società aderenti al Consorzio a non dare ulteriore attuazione agli accordi illeciti. Inoltre, ritenendo che l'intesa in esame costituisca un'infrazione grave, sia per l'ampiezza dell'oggetto restrittivo, sia per il meccanismo di attuazione posto in opera, ha ritenuto di irrogare, ai sensi dell'art.15 della legge 287/90, una sanzione pecuniaria alle imprese aderenti alla società consortile. Le sanzioni sono state comminate alle imprese partecipanti in relazione al loro fatturato. Le sanzioni comminate alle singole società variano da 750 milioni a 10 milioni. Il totale delle sanzioni comminate ammonta a circa cinque miliardi di lire.
La maggior parte delle imprese consorziate sono di piccole e medie dimensioni e sono presenti solo sul mercato geografico delle province di Napoli e Caserta. Tuttavia alcune di esse, fanno capo ad imprese che hanno rilevanza nazionale quale Calcestruzzi S.p.A. (Società del gruppo Ferruzzi) e Cemencal S.p.A. (al cui capitale partecipano Italcementi, Unicem, Calcestruzzi e Cementir).
Per quanto riguarda la pubblicità ingannevole, l'Autorità ha aperto alcuni procedimenti sulla base di segnalazioni pervenute nelle scorse settimane.
In particolare è stato avviato un procedimento sulla base di una denuncia effettuata dalla Camera di Commercio di Milano con la quale si segnalava l'ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari volti a promuovere l'iscrizione in registri, la vendita di riviste, l'iscrizione a mutue, che verrebbero diffusi da varie società ed organizzazioni, e in particolare: Centro servizi amministrativi contabili Srl / Rassegna di Fisco e finanza, Ufficio Camerale del Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura S.a.s., Registro Anagrafico nazionale Ditte Artigiane & Commerciali, Repertorio nazionale Registro ditte artigiane, commerciali agricole e Industriali, Mutua Italiana Lavoratori, Repertorio commerciale delle Ditte del Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, Mutua Italiana Previdenza, Assistenza lavoratori, Anagrafe Nazionale, ditte Artigiane & Commerciali.
Un secondo procedimento, aperto sulla base di una denuncia inoltrata dall'Unione nazionale distributori automotoveicoli (UNRAE), riguarda il testo di un opuscolo redatto a cura dell'Unione petrolifera, della Fiat Auto e dall'Agip Petroli che pubblicizza l'uso della benzina verde e della marmitta catalitica ed è volto a valutare se sono presenti elementi di ingannevolezza, in particolare non indicando la possibilità di installazione dei retrofit omologati su auto prodotte dai concorrenti esteri.
Un terzo procedimento è stato avviato per appurare se la pubblicità delle sigarette contraddistinte dal marchio "Airon", contenuta in un depliant redatto dalla ditta importatrice Ecoprogram e distribuito, unitamente al prodotto, dalla ditta Silco, sia tale da ingannare, data l'omessa indicazione del contenuto di catrame, il consumatore sull'effettiva pericolosità del fumo di sigarette prodotte con piante officinali, violando gli artt.2 e 5 del decreto n.74/92.
Roma, 4 Giugno 1992