L'Autorità intrattiene rapporti con altri organismi di controllo nazionali?

L’Autorità intrattiene rapporti anche con altri organismi di controllo, in particolare con l'Autorità per l'energia.
A livello nazionale sono tre le istituzioni che esercitano forme di vigilanza e controllo con le quali l’Autorità ha formali rapporti di collaborazione: la Banca d'Italia, l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e d'Interesse Collettivo (ISVAP) e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La Legge sulla tutela del risparmio (Legge n. 262 del 28 dicembre 2005) ha abrogato i commi 2, 3 e 6 dell’articolo 20 della Legge 287/90 che attribuivano alla Banca d’Italia il compito di applicare la normativa a tutela della concorrenza in materia di intese, abusi e concentrazioni  riguardanti le banche e regolavano i rapporti con l’Autorità. La nuova disciplina prevede che l’Autorità abbia piena ed esclusiva competenza in materia di intese ed abusi nel settore bancario e che, per quanto concerne le concentrazioni, la valutazione concorrenziale spetti all’Autorità, mentre la valutazione in termini di prudente e sana gestione sia di competenza della Banca d’Italia.

Prima di deliberare a conclusione di istruttorie condotte confronti di imprese operanti nei mercati delle comunicazioni e concernenti intese, abusi di
posizione dominante e concentrazioni, l’Autorità deve richiedere, sui progetti di provvedimento, un parere, non vincolante, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. A sua volta, quest’ultima è tenuta a chiedere all’Autorità un parere, non vincolante, rispetto a una serie di ambiti di sua competenza (ad esempio, in merito alla “forza di mercato” degli organismi di telecomunicazione, alle offerte di interconnessione, ecc.).
L’Autorità deve richiedere un parere (non vincolante) all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche per i casi di pratiche commerciali scorrette o pubblicità ingannevole e comparativa illecita, qualora le pratiche o la pubblicità in questione siano diffuse a mezzo stampa o radiotelevisione o altro mezzo di telecomunicazione.

Quando applica le norme a tutela della concorrenza nel settore assicurativo, l’Autorità, prima di deliberare, deve richiedere il parere, non vincolante, dell’ISVAP.