Quali sono i compiti dell'AutoritÃ
L'Autorità ha il compito di applicare lalegge n. 287 del 1990 vigilando:
a) sulle intese restrittive della concorrenza,
b) sugli abusi di posizione dominante,
c) sulle operazioni di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la concorrenza (*).
L'Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nel Titolo III-Parte II del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del Consumo) in materia di pratiche commerciali, nell’articolo 37-bis dello stesso decreto in materia di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie e nel decreto legislativo 145/2007, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa a tutela delle imprese nei loro rapporti commerciali.
È attribuito, infine, all'Autorità il compito di vigilare sui conflitti di interessi affinché i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedichino esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengano dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi (**).
A questi compiti si aggiungono l'attività di segnalazione al Parlamento e al Governo, l'esercizio dell'attività consultiva e la legittimazione a impugnare gli atti della pubblica amministrazione che determinano distorsioni della concorrenza.
Introducendo una normativa antitrust nazionale il legislatore ha voluto, tra l'altro, dare attuazione all'articolo 41 della Costituzione, che riconosce espressamente la libertà di iniziativa economica privata, e adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario.
I principali obiettivi sono:
a) assicurare le condizioni generali per la libertà di impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità ;
b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della concorrenza.
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(*) L'articolo 11, comma 2, della Legge n. 57/01, modificando l'articolo 9 della legge n.192/98, attribuisce all'Autorità la facoltà di intervenire in materia di abuso di dipendenza economica.
(**) Legge 20 Luglio 2004, n. 215, articolo 1.

