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13. Indicazioni sulla fatturazione (per i fornitori)


FATTURE ELETTRONICHE

L’articolo 25, comma 1 del dl 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ha anticipato al 31 marzo 2015 la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

A tal fine si rappresenta che il Codice Univoco Ufficio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini della fatturazione elettronica è il seguente:

 

      UFF1VB      

REVERSE CHARGE

L’Autorità, svolgendo esclusivamente attività istituzionale (non commerciale), non opera come soggetto passivo d’imposta e non è quindi assoggettata al meccanismo del reverse charge previsto all’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015 (circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2015).

SPLIT PAYMENT (SCISSIONE DEI PAGAMENTI)

L'Autorità, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017 n.50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96, è soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti ("Split payment").

Tale disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017.

Si ricorda, pertanto che, all'interno della fattura elettronica, nella sezione relativa ai "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura", l'esigibilità IVA deve recare la dicitura "S (Scissione dei pagamenti)" invece di "I (esigibilità immediata).