Codice etico

 

Codice etico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato


Il presente codice risponde all'esigenza, già presente nell'ordinamento generale, di definire principi guida del corretto comportamento degli appartenenti all'Autorità nell'esercizio della loro attività. Nella predisposizione di tale documento, si è tenuto conto dell'esperienza nazionale, ove si è già da tempo affrontata la questione con l'emanazione di un decreto ministeriale ad hoc (D.M. Ministro Funzione Pubblica 31 marzo 1994), nonché della ricca esperienza statunitense, dove i dipendenti pubblici sono soggetti a vari "codici etici", che forniscono direttive in merito al corretto svolgimento dei compiti affidati, ai rapporti con il pubblico e alla vita privata.

Si sono quindi definiti criteri generali, tenendo presenti le caratteristiche peculiari dell'Autorità, amministrazione indipendente a cui è affidato il perseguimento di uno specifico interesse di carattere generale e costituzionalmente garantito, la tutela della concorrenza, in posizione di assoluta terzietà ed imparzialità. L'imparzialità, la riservatezza, la correttezza nei rapporti con soggetti interessati a qualunque titolo all'attività svolta dall'Autorità, costituiscono quindi requisiti indispensabili per la particolare posizione degli appartenenti all'Autorità e per lo svolgimento delle loro funzioni.


Art. 1

Definizioni


1. Nel presente codice:

a) per Autorità si intende l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

b) per ufficio si intendono le Direzioni e Uffici che compongono la struttura dell'Autorità;

c) per responsabile dell'ufficio si intende colui che è preposto alla direzione dell'ufficio.


Art. 2

Ambito di applicazione


1. Le disposizioni del presente codice si applicano a tutti i dipendenti di ruolo, a coloro che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo determinato, a coloro che operino presso l'Autorità in posizione di comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, nonché a coloro che siano titolari di un rapporto di consulenza.

2. Le disposizioni del presente codice, di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 si applicano al Presidente, ai Componenti ed al Segretario Generale dell'Autorità, che a tal fine intrattengono i necessari rapporti direttamente con il soggetto incaricato della vigilanza di cui all'art. 12.


Art. 3

Disposizioni di carattere generale


1. Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto comportamento dei dipendenti pubblici.

2. Il dipendente si impegna ad osservare il presente codice all'atto dell'assunzione in servizio, della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, del distacco o comando presso l'Autorità o della sottoscrizione del contratto di consulenza.


Art. 4

Principi generali di comportamento


1. Il dipendente si impegna a svolgere la sua attività dedicando la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento dei propri compiti, nella consapevolezza di essere remunerato ogni giorno per il proprio lavoro.

2. Il comportamento del dipendente è tale da stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Autorità e i soggetti interessati a qualunque titolo all'attività da essa svolta. A tal fine, sia nelle comunicazioni epistolari che in quelle orali, manifesta disponibilità e cortesia, usando un linguaggio semplice, motivando le sue risposte, collaborando se possibile alla identificazione della soluzione anche quando essa esula dalla sua competenza.

3. Il dipendente non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, non fornisce informazioni in merito a questioni in corso di valutazione presso l'Autorità e si astiene dal manifestare opinioni e giudizi su specifici affari sui quali l'Autorità si debba pronunciare.

4. Nell'uso dei beni di cui dispone per ragioni di ufficio, il dipendente si comporta in modo da poter sempre giustificare al pubblico tale uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale.


Art. 5

Imparzialità


1. Il dipendente opera con imparzialità, evita trattamenti di favore, respinge pressioni indebite ed assume le proprie decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti, il dipendente:

a) non assume impegni, non dà indicazioni, né fa promesse o rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza dell'Autorità;

b) non partecipa ad incontri informali con soggetti interessati su questioni rilevanti ai fini dell'attività d'ufficio, se a ciò non espressamente autorizzato dal responsabile dell'ufficio; in particolare, non partecipa ad incontri informali aventi ad oggetto provvedimenti non ancora deliberati dall'Autorità o non comunicati ufficialmente alle parti;

c) in ogni caso, non incontra soggetti interessati in procedimenti presso l'Autorità se non alla presenza di almeno un altro funzionario;

d) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami o di concorsi pubblici, nonché in occasione di promozioni o trasferimenti.

3. Il dipendente evita di frequentare associazioni, circoli o altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter interferire con l'esercizio delle funzioni di istituto.

4. Il Presidente, i Componenti ed il Segretario Generale dell'Autorità che si trovino nelle situazioni di cui al precedente comma 2, lettere b) e c), ne informano comunque il Collegio.


Art. 6

Conflitto di interessi - Obblighi di dichiarazione e di astensione


1. Il dipendente, nell'esercizio delle sue funzioni, evita di assumere decisioni o di svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interesse.

2. Il dipendente informa per iscritto il responsabile dell'ufficio degli interessi, finanziari e non finanziari, che egli, il coniuge, suoi parenti entro il quarto grado o soggetti conviventi abbiano nelle attività o nelle decisioni di competenza dell'ufficio di appartenenza. Su motivata richiesta del Segretario Generale, il dipendente fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria.

3. Il dipendente informa tempestivamente il Responsabile dell'Ufficio dei contatti avviati con soggetti, anche solo potenzialmente destinatari di interventi dell'Autorità, in vista dell'assunzione di attività al di fuori della stessa Autorità [comma introdotto con delibera del 29 ottobre 1997 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato].

4. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività dell'Autorità che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, interessi finanziari o non finanziari propri o di parenti entro il quarto grado o conviventi. L'obbligo vale anche nel caso in cui, pur non essendovi un effettivo conflitto di interessi, la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità dell'Autorità.

5. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

6. Il dipendente, ove ricorrano i presupposti di cui alle precedenti disposizioni, ne dà comunicazione scritta al responsabile dell'ufficio, che decide sull'astensione.


Art. 7

Riservatezza


1. Il dipendente:

a) non fornisce informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso l'Autorità; in particolare, non fornisce informazioni volte a consentire l'individuazione di altri dipendenti coinvolti direttamente nelle questioni in corso di valutazione, né fornisce informazioni in merito alle domande che intende formulare nel corso delle audizioni;

b) non rilascia informazioni in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dall'Autorità e comunicati formalmente alle parti.

2. Il dipendente consente l'accesso alle informazioni a coloro che ne abbiano titolo, nei limiti in cui ciò non sia escluso dal segreto d'ufficio, da disposizioni legislative o regolamentari e dagli obblighi di riservatezza.


Art. 8

Rapporti con gli organi di stampa e altri mezzi di telecomunicazione


1. Il dipendente si astiene da ogni dichiarazione pubblica che possa incidere sull'immagine dell'Autorità.

2. Il dipendente non sollecita la pubblicità o anche la semplice divulgazione, in qualunque forma, di notizie inerenti l'attività dell'Autorità.

3. Il dipendente non intrattiene rapporti con gli organi di stampa. Nel caso in cui sia destinatario di richieste di informazioni o chiarimenti da parte di organi di stampa, ne informa tempestivamente il responsabile dell'ufficio presso il quale presta servizio.


Art. 9

Regali o altre utilità


1. Il dipendente non accetta, neanche in occasione di festività, per sé o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico da soggetti (persone, società o enti) in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Autorità, ad eccezione di regali d'uso di modico valore.

2. Il dipendente che riceve, indipendentemente dalla sua volontà, doni o altre utilità di non modico valore, ne dà tempestivamente comunicazione scritta al responsabile dell'ufficio e provvede alla loro immediata restituzione per il tramite della Direzione Amministrazione e Personale.

3. Il dipendente non accetta denaro o altre utilità per la partecipazione a convegni, seminari o simili. Il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno è ammesso nei limiti in cui queste siano riconosciute agli altri partecipanti.


Art. 10

Attività collaterali


1. Al di là di quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento del Personale, il dipendente non svolge comunque attività che contrastino con l'adempimento dei compiti d'ufficio.

2. Il dipendente interviene in tale qualità a convegni, seminari e altri incontri o manifestazioni solo qualora gli stessi siano adeguatamente qualificati dal punto di vista istituzionale, tecnico o scientifico e strettamente attinenti a materie di specifico interesse per l'attività d'ufficio.

3. Il dipendente che ha intenzione di pubblicare articoli di stampa che abbiano ad oggetto materie di competenza dell'Autorità, ne informa il Segretario Generale.


Art. 11

Comportamento nella vita sociale


1. Il dipendente non si avvale della posizione che ricopre nell'Autorità per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, evita di dichiarare o lasciare intendere tale posizione in tutti i casi in cui la relativa menzione non risponda ad esigenze obiettive.

2. Il dipendente non intrattiene con chi abbia interesse in procedimenti presso l'Autorità rapporti tali da compromettere la sua indipendenza di giudizio.

3. Il dipendente non procede direttamente ad operazioni finanziarie che coinvolgano imprese parti di un procedimento in corso di istruzione presso l'Autorità. Egli non utilizza né fornisce per gli stessi fini informazioni delle quali è venuto a conoscenza in virtù della propria appartenenza all'Autorità.


Art. 12

Vigilanza sull'applicazione del codice


1. L'Autorità designa una persona di notoria indipendenza, da individuarsi tra coloro che esercitino, o abbiano esercitato, le funzioni di magistrato ordinario, amministrativo o contabile, che vigila sulla corretta applicazione del presente codice anche ai fini della risoluzione di casi concreti, avvalendosi della collaborazione della Direzione Amministrazione e Personale.