Gli atti in conflitto di interessi
Il conflitto di interessi propriamente detto (articolo 3) può sussistere in due distinte ipotesi.
La prima (conflitto per incompatibilità ) ricorre ogniqualvolta il titolare di una carica di governo, che si trova già in una situazione di incompatibilità , adotta o partecipa all’adozione di un atto ovvero omette un atto dovuto, nell’esercizio della funzione di governo.
La seconda ipotesi (conflitto per incidenza sul patrimonio) riguarda l’adozione o la partecipazione all’adozione di atti collegiali, attraverso i quali il titolare di una carica di governo favorisca se stesso, il coniuge o i suoi parenti entro il secondo grado, arrecando al contempo un danno all’interesse pubblico.

