D. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

1.        Soggetti sottoposti all'obbligo di comunicazione preventiva

La comunicazione preventiva di un'operazione di concentrazione deve essere effettuata dall'impresa che acquisisce il controllo.

Nei casi di acquisizione del controllo da parte di più imprese e di costituzione di un'impresa comune, l'obbligo di comunicazione grava distintamente su tutte le imprese che acquisiscono il controllo; nei casi di fusione, l'obbligo di comunicazione grava distintamente su tutte le imprese che procedono all'operazione. In queste ipotesi, la comunicazione può essere effettuata congiuntamente dai soggetti partecipanti alla fusione o dai soggetti che acquisiscono il controllo congiunto.

In caso di offerta pubblica di acquisto, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge la comunicazione deve essere effettuata da chi presenta l'offerta.

Le suddette comunicazioni possono essere effettuate in via sostitutiva dal soggetto che controlla, anche indirettamente, l'impresa che acquisisce il controllo.

2.        Termini per la comunicazione preventiva

In via generale, un'operazione di concentrazione si intende realizzata quando è stata acquisita la capacità di influire sostanzialmente sul comportamento economico dell'impresa oggetto della transazione. L'operazione di concentrazione deve essere comunicata prima della sua realizzazione, dopo che le parti abbiano raggiunto un accordo in ordine agli elementi essenziali dell'operazione, in modo da consentire all'Autorità una completa valutazione della stessa.

In particolare:

-        nel caso di fusione fra imprese, l'operazione deve essere comunicata prima della redazione dell'atto di fusione;

-        nel caso di acquisizione del controllo di un'impresa di cui all'articolo 5, lettera b), qualora l'acquisizione si realizzi attraverso l'acquisto di azioni o quote di una società, un'operazione si intende comunque comunicata preventivamente quando l'efficacia degli atti che determinano l'acquisizione del controllo sia sospensivamente condizionata all'esito della valutazione dell'Autorità;

-        nel caso di costituzione di un'impresa comune mediante nuova società, l'operazione deve essere comunicata prima dell'iscrizione dell'atto costitutivo di quest'ultima nel registro delle imprese.

3.        Forme di comunicazione

a)        Comunicazione in forma estesa

L'Autorità ritiene che debba essere effettuata la comunicazione in forma estesa per le operazioni di concentrazione fra imprese indipendenti che ricadono nell'obbligo di notifica preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge e per le quali:

a) due o più partecipanti alla concentrazione operano contemporaneamente su un mercato interessato e verranno a detenere, dopo la concentrazione, una quota di mercato non inferiore al 25 per cento;

e/o

b) un partecipante alla concentrazione deterrà dopo l'operazione una quota di mercato non inferiore al 40 per cento, quando almeno un altro partecipante opera in un mercato posto a monte o a valle del predetto.

La comunicazione in forma estesa non è comunque richiesta nell'ipotesi in cui la quota di mercato dell'impresa oggetto di acquisizione o fusione sia inferiore all'1 per cento.

La comunicazione in forma estesa deve essere effettuata limitatamente ai mercati interessati per i quali è soddisfatta almeno una delle condizioni predette, nonché per il mercato posto a monte o a valle, nel caso sia soddisfatta la condizione sub b).

Le informazioni richieste per la comunicazione in forma estesa sono indicate nella seconda parte di questa pubblicazione (Formulario per la comunicazione...).

b)        Comunicazione in forma abbreviata

La comunicazione in forma abbreviata è consentita per tutte le operazioni di concentrazione fra imprese che ricadono nell'obbligo di notifica preventiva previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge e per le ipotesi per le quali non è richiesta la comunicazione in forma estesa. Le informazioni richieste per la comunicazione in forma abbreviata sono indicate nella seconda parte di questa pubblicazione (Formulario per la comunicazione...).

L'Autorità si riserva tuttavia la facoltà di richiedere le informazioni previste per la comunicazione in forma estesa qualora la comunicazione in forma abbreviata non consenta, a suo giudizio, una adeguata valutazione dell'operazione. In questo caso i termini di cui all'articolo 16, comma 4, della legge decorreranno dal momento del ricevimento della comunicazione in forma estesa.

4.        Incompletezza della comunicazione e interruzione dei termini

a)        Incompletezza della comunicazione

Qualora le informazioni contenute nella comunicazione (compresi documenti e allegati) siano ritenute incomplete dall'Autorità, questa ne informa le imprese, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del regolamento di procedura[Sostituito dall’art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].]. I termini inizieranno a decorrere dal momento del ricevimento, da parte dell'Autorità, della comunicazione completa.

Una comunicazione è ritenuta incompleta, fra l'altro, nel caso in cui le imprese non forniscano, immotivatamente, le informazioni richieste col formulario, ovvero forniscano dati inesatti o fuorvianti.

Una comunicazione presentata in forma abbreviata è ritenuta incompleta qualora, a giudizio dell'Autorità, sia ricompresa nelle categorie indicate per la comunicazione in forma estesa. In caso di dubbio, si invitano i soggetti sottoposti all'obbligo di comunicazione preventiva a prendere contatti con gli uffici dell'Autorità in via preliminare all'invio della comunicazione stessa.

b)        Modifica dei fatti

Qualsiasi modifica sostanziale dei fatti oggetto della comunicazione che è nota alle parti che effettuano la notifica deve essere comunicata all'Autorità tempestivamente. In tal caso, qualora le modifiche in questione incidano in modo significativo sulla completezza della concentrazione, i termini di cui all'articolo 16, commi 4 e 6, della legge decorrono dalla data di ricevimento delle informazioni sulle modifiche stesse.

5.         Segreto d'ufficio

Le informazioni raccolte in applicazione della legge sono tutelate dal segreto d'ufficio, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge e dell'articolo 8 del regolamento di procedura[Sostituito dagli articoli 12 (segreto d’ufficio) e 13 (accesso ai documenti e riservatezza delle informazioni raccolte) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 [ndr].]. Le parti che effettuano la notifica possono indicare i documenti o parte di essi che ritengono riservati, specificando i motivi per cui le informazioni contenute non dovrebbero essere divulgate o pubblicate.