B. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE, CALCOLO DEL FATTURATO, IMPRESE INTERESSATE E RESTRIZIONI ACCESSORIE

Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge devono essere preventivamente comunicate all'Autorità tutte le operazioni di concentrazioni fra imprese qualora siano verificate le seguenti circostanze [Come modificato dall'articolo 5-bis del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'"]:

- il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 482 milioni di euro (importo aggiornato ai sensi dello stesso articolo e comma);

- il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 48 milioni di euro (importo aggiornato).

Per fatturato totale realizzato a livello nazionale s'intendono gli importi ricavati dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, realizzati nell'ultimo esercizio sul mercato italiano, al netto dei resi e degli sconti, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita di prodotti e la prestazione di servizi. Nel caso di imprese stabilite fuori del territorio nazionale, gli importi in valuta estera dovranno essere convertiti in euro al tasso di cambio medio dell'esercizio a cui detti importi sono imputati.

I criteri per il calcolo del fatturato degli istituti bancari e finanziari e delle compagnie di assicurazione sono descritti all'articolo 16, comma 2, della legge.

Per il cedente o i cedenti è computato il solo fatturato che riguarda le imprese o parti di impresa oggetto dell'operazione.

Quando la concentrazione ha luogo con l'acquisto di parti di una o più imprese, due o più operazioni concluse fra le stesse persone o imprese in un periodo di due anni sono da considerarsi un'unica operazione di concentrazione effettuata il giorno dell'ultima transazione.

L’Autorità si attiene, in generale, ai principi contenuti nella Comunicazione della Commissione adottata in data 10 luglio 2007 in materia di controllo delle operazioni di concentrazione ai sensi del Regolamento n. 139/2004 (“Commission Consolidated Jurisdictional Notice”).

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1 marzo 1994, n.  153 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 dell' 8 marzo 1994 [Sostituito dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2004[ndr]]., devono essere preventivamente comunicate le operazioni di concentrazione a seguito delle quali "si venga a detenere direttamente o indirettamente, anche in una sola delle dodici città capozona della distribuzione cinematografica (Roma, Milano, Torino, Genova, Padova, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Catania, Cagliari e Ancona), una quota di mercato superiore al 25 per cento del fatturato della distribuzione cinematografica e, contemporaneamente, del numero delle sale cinematografiche ivi in attività".

 * * *

 Nell'ambito di un'operazione di concentrazione le imprese partecipanti prevedono spesso accordi ulteriori rispetto alla concentrazione medesima. Detti accordi devono essere comunicati all'Autorità, che ne valuta la eventuale natura accessoria all'operazione di concentrazione. A tale finel'Autorità utilizza, in generale, i criteri contenuti nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 90/C 203/53 (restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione) Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 203 del 14 agosto 1990 [Sostituita dalla comunicazione della Commissione 2001/C 188/03 (restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C188 del 4 luglio 2001 [ndr]]..