[All.B] Delibera 18 luglio 2012 n. 23787- Istruzioni relative al versamento del contributo agli oneri di funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per l’anno 2013
Allegato B
ISTRUZIONI RELATIVE AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO PER L’ANNO 2013
Premessa
L’art. 5-bis, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha aggiungo i commi 7-ter e 7-quater all’art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Ai sensi dell’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 all’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della presente legge.
Ai sensi dell’art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90, ferme restando, per l’anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa l’applicazione dell’articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in sede di prima applicazione, per l’anno 2013, il contributo di cui al comma 7-ter è versato direttamente all’Autorità con le modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30 ottobre 2012.
L’Autorità, con delibera del 18 luglio 2012, ha approvato le presenti istruzioni con le quali intende fornire indicazioni ai soggetti tenuti al versamento del contributo per l’anno 2013.
A. Soggetti tenuti al versamento del contributo e determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo
Sono tenuti al versamento del contributo le società di capitale che presentano ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) del bilancio approvato - alla data della delibera dell’Autorità - superiore a 50 milioni di euro.
In forza del rinvio operato dall’art. 10, comma 7-ter, della legge n. 287/90 ai criteri stabiliti dal comma 2 dell’art. 16 della medesima legge, per gli istituti bancari e finanziari il fatturato è considerato pari al valore di un decimo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale, esclusi i conti d’ordine, e per le compagnie di assicurazione pari al valore dei premi incassati.
Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all’interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.
B. Misura del contributo
In sede di prima applicazione, per l’anno 2013, il contributo è pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato dalle società di capitale alla data dell’adozione della delibera dell’Autorità.
Il contributo è determinato applicando detta aliquota ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio approvato alla data dell’adozione della delibera dell’Autorità, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 287/90.
La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima.
C. Modalità e termini di versamento del contributo
Il versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 30 ottobre 2012, a partire dal 1° ottobre 2012.
Il versamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000781 intestato a “Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato” presso la Banca Nazionale del Lavoro identificato dal codice IBAN IT25 V010 0503 2390 0000 0000 781.
All’atto del versamento, nella causale per il beneficiario, devono essere indicati la denominazione del soggetto tenuto al versamento, il codice fiscale e la descrizione della causale del versamento.
L’avvenuto versamento dovrà essere comunicato all’Autorità entro e non il 30 novembre 2012. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l’apposito modello telematico pubblicato sul sito internet dell’Autorità, da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Autorità “contributo.agcm@pec.agcm.it”.
La sottoscrizione del modello si intende assolta dal legale rappresentante con l’utilizzo di una casella PEC per l’invio: le comunicazioni via e-mail provenienti da caselle di PEC equivalgono alle comunicazioni trasmesse mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il mancato o parziale versamento del contributo entro il 30 ottobre 2012 comporta l’avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali applicati a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento è possibile contattare l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviando un messaggio alla casella di posta elettronica “contributo@agcm.it”.

